Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 04-10-2011) 10-10-2011, n. 36525 Associazione per delinquere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Messina ha confermato l’ordinanza cautelare carceraria emessa dal locale GIP il 7.4.2011 nei confronti, tra gli altri, di C.L. per i reati in materia di armi e stupefacenti di cui ai capi H, I, M, O, R e V, ricorrono nell’interesse del sottoposto alle indagine i due difensori fiduciari, con unico motivo deducendo violazione di legge in relazione al solo capo V, che riguarda il delitto associativo con i propri familiari.

Secondo il ricorrente tutte le conversazioni intercettate si riferirebbero ad un’attivazione contingente dei familiari in relazione al solo capo H (la detenzione di oltre 2 kg di cocaina, che doveva essere gestita a seguito dell’avvenuto arresto del L. il 23.1.2010 e costituiva residuo non rinvenuto in occasione del sequestro di altra rilevante quantità di stupefacente, contestuale all’arresto), mentre mancherebbe alcun elemento per coinvolgere i familiari nelle attività pregresse, anzi proprio le puntuali istruzioni ricevute nell’occasione, per la conservazione e la vendita, risultando incompatibili con l’esistenza di una stabile collaudata organizzazione. Il rigetto, da parte del GIP, della richiesta di emissione di misure cautelari a carico di altre numerose persone ed il legame familiare tra il ricorrente, la moglie ed i figli, costituirebbe ulteriore elemento logico contraddittorio con la ritenuta sussistenza del legame associativo.

2. il ricorso va rigettato, per l’infondatezza del motivo.

Il Tribunale ha giudicato sussistere un vincolo associativo caratterizzato dalla stabilità e dalla continuità nel tempo, nella reciproca consapevolezza dell’operare in unico contesto organizzato, in prevalenza coincidente con il gruppo familiare (che comunque è valutato avere una posizione autonoma in relazione alla coordinata gestione della droga, v. anche pag. 68-69 OCC) ma non limitato ad esso, evidenziando: il dato ponderale dei due successivi sequestri, che trascendeva l’occasionale attività di spaccio, come confermato dalle preoccupazioni espresse nelle conversazioni sulle conseguenze del rinvenimento eventuale anche del secondo quantitativo da parte della polizia con i fornitori abituali; dal consapevole e ripetuto uso del termine "noi" nelle conversazioni intercettate;

dall’immediata adesione e comprensione quanto al linguaggio da parte dei vari familiari; dalle modalità di gestione dei rapporti con i potenziali acquirenti della seconda partita di droga ancora custodita dopo essere sfuggita al sequestro della prima; dalle modalità dell’occultamento e della custodia della stessa, nonchè dell’attività di riscossione dei crediti per l’attività pregressa;

dalla partecipazione attiva della moglie e dei figli alla discussione sulle modalità di conservazione della droga e della sua gestione, pur nel riconosciuto ruolo preminente del marito e padre L.;

in definitiva dall’operare in piena immediata consapevole ed efficace sinergia, per sè indice della non occasionalità dell’intervento dei singoli familiari, bensì del carattere consolidato ed "esperto" dei consapevoli contributi individuali.

Si tratta di un articolato apprezzamento di merito non incongruo agli elementi probatori allo stato e nei limiti della procedura cautelare richiamati, sorretto da motivazione non apparente ed immune dai soli vizi che rilevano in questa sede ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, rispetto al quale in definitiva il ricorrente sollecita una rivisitazione non consentita nel giudizio di legittimità. Nè la diversa, allo stato, soluzione data in precedente udienza al ricorso relativo a T.A. ha influenza determinante, proprio per la anche giudicata sussistente autonomia del gruppo familiare.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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