Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-09-2011) 10-10-2011, n. 36465 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il 20 giugno 2011 il Tribunale di Taranto, costituito ai sensi dell’art. 309 c.p.p., rigettava le richieste di riesame avanzate da M.S. e S.C. e, per l’effetto, confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei loro confronti il 26 maggio 2011 dal giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale in relazione ai delitti di concorso nell’omicidio della minore Sc.Sa. e di concorso, insieme con M.M., nella soppressione del cadavere della ragazza, reati commessi entrambi il (OMISSIS). Contestualmente rigettava, per insussistenza del quadro di gravità indiziaria, la richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere per il delitto di cui agli artt. 110 e 605 c.p., formulata dal pubblico ministero.

2. Il 12 luglio 2011 il Tribunale di Taranto, costituito ex art. 310 c.p.p., in accoglimento dell’appello avanzato dal locale Procuratore della Repubblica avverso il provvedimento reiettivo del giudice per le indagini preliminari, disponeva nei confronti di M.S. e S.C. la misura della custodia cautelare in carcere anche in ordine al delitto, contestato in forma concorsuale, di sequestro di persona in danno di Sc.Sa..

3. Ai fini di una migliore comprensione della vicenda processuale e delle argomentazioni poste a base dei provvedimento impugnati occorre sottolineare che nei confronti di M.S. il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto aveva in precedenza emesso, il 21 ottobre 2010, altra ordinanza di custodia in carcere in ordine ai delitti, contestati in concorso con M.M., di omicidio volontario in danno di Sc.Sa.. La procedura incidentale, instaurata a seguito del rigetto, da parte del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, della istanza di revoca del suddetto provvedimento restrittivo, dava luogo alla pronunzia della sentenza della Prima Sezione Penale di questa Corte (n. 9484 del 2011) che disponeva l’annullamento con rinvio dell’ordinanza del Tribunale di Taranto in data 18 gennaio 2011, confermativa del provvedimento adottato dal giudice per le indagini preliminari.

Per completezza occorre anche evidenziare che il 30 maggio 2011 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto revocava la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di M.M. per insussistenza del quadro di gravità indiziaria in ordine al delitto di omicidio volontario. M. rimaneva sottoposto ad indagini con relazione al delitto di cui all’art. 411 c.p..

4. Il Tribunale muoveva da una triplice premessa metodologica.

4.1. Nell’ambito della presente procedura non aveva alcun effetto vincolante, ai sensi dell’art. 627 c.p.p., comma 3, la sentenza pronunziata il 17 maggio 2011 dalla Corte di Cassazione che aveva affermato il principio di diritto in base al quale, se due ipotesi sono ugualmente sostenibili e se due significati possono essere parimenti attribuiti ad un dato, deve essere privilegiato quello più favorevole all’imputato.

4.2. Il concetto di gravi indizi di colpevolezza è più ampio rispetto alla pari plausibilità di due ipotesi, ma certamente ben diverso dalla regola di giudizio esposta dall’art. 533 c.p.p., comma 1. Pertanto, mentre l’individualizzazione del riscontro dovrà essere piena e totale nel corso del dibattimento, nella fase delle indagini preliminari l’individualizzazione del riscontro non potrà che essere "parziale o tendenziale", in coerenza con la peculiare fase procedi mentale, necessariamente caratterizzata da sommarietà e incompletezza.

4.3. L’esame reiterato delle persone in grado di riferire sui fatti è espressione della nozione di "perfezionamento del ricordo" correlata alla necessità di un esame più puntuale ed approfondito alla luce delle nuove acquisizioni investigative. soprattutto nei casi in cui, come quello in esame, il ricordo si collochi nell’ambito di fatti della vita quotidiana.

5. Ciò posto, il Tribunale riteneva sussistente un quadro di gravità e univocità indiziaria sulla base delle seguenti considerazioni.

La morte di Sc.Sa. era avvenuta il (OMISSIS) ed era stata causata da un’asfissia acuta, primitiva, meccanica e violenta messa in atto mediante una costrizione del collo della vittima protrattasi per due – tre minuti e realizzata con una cintura unisex alta cm. 2,6 con cuciture laterali. La vittima non aveva opposto alcuna resistenza all’aggressore. Non erano residuati dati anatomici utili per valutare l’esistenza di una violenza sessuale sul cadavere.

Il consulente del pubblico ministero collocava l’ora della morte tra le ore 14.05 e le ore 14,20 del (OMISSIS) e riteneva che i residui gastrici fossero compatibili con un pasto assunto un’ora prima, ossia tra le ore 13 e le ore 13,10. 6. L’ora dell’omicidio veniva ricostruita, da un lato, sulla base degli accertamenti medico-legali e, dall’altro, delle dichiarazioni rese dai genitori della vittima, nonchè da conoscenti e commercianti di (OMISSIS) che avevano avuto modo di notare i movimenti di Sc.Sa. il (OMISSIS).

6.1. In merito agli accadimenti della mattina di quel giorno, Sc.Gi. e S.S. riferivano che la figlia era uscita di casa intorno alle ore 9. Dopo circa 15-20 minuti la ragazza era tornata soltanto per prendere i soldi per acquistare una crema necessaria all’attività di estetista svolta da M.S. e si era nuovamente allontanata fino verso le 12,30, ora in cui era brevemente rientrata per poi recarsi, quasi immediatamente, in compagnia del padre a fare la spesa. Entrambi erano tornati a casa poco prima delle ore 13.

Tali circostanze erano confermate da alcuni commercianti ( N. P., D.A.L., E.S., V. A.), pressi i cui esercizi padre e figlia si erano recati a fare acquisti ed, ad avviso dei giudici, erano avvalorate dalla documentazione acquisita (scontrini fiscali).

Ulteriore elemento di riscontro era offerto, a giudizio del Tribunale, dalle dichiarazioni rese da P.A., recatasi a casa di M.S. per sottoporsi ad un trattamento estetico.

La donna riferiva che la mattina del (OMISSIS) S.S. era giunta a casa di sua cugina, che l’aveva appositamente chiamata, verso le ore 9,10. La ragazza, solitamente serena ed espansiva, appariva nervosa e sfuggente ed era palpabile un clima di tensione tra le due cugine. Dopo la scomparsa di Sa., M.S. aveva ingiunto alla donna di riferire, ove sentita dagli inquirenti, che la mattina del (OMISSIS) Sc.Sa. era felice.

Circostanze analoghe erano oggetto del racconto di C.V., figlia della P., destinataria delle confidenze della madre, la quale era rimasta particolarmente colpita dall’umore inconsueto della Sc..

6.2. Gli spostamenti posti in essere dalla vittima alla fine della mattina del (OMISSIS) venivano ricostruiti dai giudici sulla base delle dichiarazioni rese dalle persone presenti in casa in quel momento, la madre, il padre, la collaboratrice domestica, Pa.

M.E..

La S.S. inizialmente collocava (cfr. verbale del 14 settembre 2010) intorno alle ore 14,30 l’ora in cui la figlia, dopo avere ricevuto un sms da S. che la invitava ad andare al mare, aveva iniziato a prepararsi per poi uscire di casa dopo cinque – dieci minuti. Successivamente (cfr. verbali del 29 settembre, 28 ottobre, 30 novembre 2010) indicava nelle ore 13,30 l’ora in cui la figlia le aveva riferito di avere ricevuto sul cellulare un messaggio dalla cugina e aveva cominciato a prepararsi per uscire a distanza di breve tempo, dopo avere consumato un veloce pasto in piedi.

Il Tribunale spiegava altresì le ragioni per le quali, alla luce degli altri elementi acquisiti (dichiarazioni della Sp., tabulati telefonici, annotazione di polizia giudiziaria del 10 febbraio 2010 sulla distanza di m. 550 esistente tra Vico Verdi n. 8 – abitazione della famiglia Sc. – e via Deledda n. 22 – casa della famiglia M. – e sul tempo, pari a 3 minuti e 56 secondi necessari per coprire tale percorso, accertamenti medico-legali che, pure alla luce del parere di scienza espresso dal consulente designato dalla difesa, determinava in non meno di sessanta minuti il lasso di tempo intercorrente tra l’ingestione del cibo e la morte) dovevano considerarsi maggiormente attendibili le dichiarazioni rese dalla S.S. a partire dal 29 settembre 2010. In tale data M.M. aveva fatto ritrovare il cellulare della vittima e si era reso necessario ripercorrere in dettaglio la sequenza crinologica delle azioni di Sa., considerata sino a quel momento soltanto scomparsa.

Sc.Gi. collocava, a sua volta, intorno alle ore 13,10 l’ora in cui Sa. aveva detto alla madre di avere ricevuto un messaggio da S. per recarsi al mare e le aveva comunicato che non avrebbe mangiato con loro. Aggiungeva di non avere sentito arrivare il messaggio sull’apparecchio cellulare della figlia e di non avere visto Sa. leggere alcun sms.

Pa.Ma.Ec. (cfr. verbali del 17 settembre e del 14 dicembre 2010), nel riferire circostanze analoghe, affermava che Sa. era uscita di casa prima delle ore 14 del (OMISSIS), che nessuno dei presenti in casa aveva sentito la suoneria del telefono che segnalava l’arrivo del messaggio che la ragazza sosteneva di avere ricevuto da S. nè aveva visto Sa. leggerlo.

Alla luce del contenuto convergente delle suddette dichiarazioni i giudici ritenevano irrilevante la circostanza che la vittima, prima delle ore 14,24 del (OMISSIS) (cfr. tabulati acquisiti), non avesse ricevuto alcuno sms da parte della cugina, argomentando che la ragazza avrebbe mentito alla madre che l’aveva espressamente sollecitata ad aiutarla nelle pulizie di casa (cfr. dichiarazioni della S.S. e dello Sc. rispettivamente del 30 novembre e del 20 dicembre 2010) e che, anche in precedenza, Sarah aveva addotto i pretesti più disparati per sottrarsi ai lavori domestici.

6.3. Ad avviso del Tribunale, la circostanza che Sc.Sa. avesse lasciato la propria abitazione prima delle ore 14 del (OMISSIS) era confermata dalle dichiarazioni rese da Pe.

A.. Questi, dopo avere inizialmente affermato (cfr. verbale del 21 settembre 2010) di avere visto la ragazza percorrere via Verdi alle ore 12,45, mentre era intento ad imbiancare esternamente la propria abitazione, in un secondo tempo (cfr. verbale del 9 dicembre 2010) chiariva di avere notato più volte, quel giorno, il passaggio della giovane: inizialmente intorno alle ore 8,30-9 da via Verdi verso viale Kennedy; dopo circa 15-20 minuti da viale Kennedy verso casa (così come riferito dalla S.S.); infine, verso le ore 13,50-14 da via Verdi in direzione di viale Kennedy. Quest’ultimo avvistamento si verificava pochi minuti dopo l’uscita da casa della moglie di Pe., la quale doveva prendere servizio alle ore 14.

I giudici ritenevano che il racconto reso da Pe. il 9 dicembre 2010 fosse maggiormente affidabile, ove valutato alla luce delle ulteriori emergenze acquisite:

– le dichiarazioni di T.P. (moglie di Pe.) che confermava di essere uscita di casa alle 13,50;

– le dichiarazioni di Ma.Vi., "compare" di Pe. che riferiva di avere smesso di lavorare verso le ore 13-13,30 (cfr. dichiarazioni del 9 dicembre 2010), dato che sua moglie ( D.B. G.) doveva recarsi a lavorare insieme a T.P. – la quale sarebbe passata a prelevarla – e di ricordare con precisione tale data, in quanto giorno del compleanno del figlio, così come documentato dal certificato anagrafico acquisito;

– le dichiarazioni di D.B.G. che affermava di essere stata prelevata a casa dalla T. alle ore 13,55 del (OMISSIS);

– le dichiarazioni rese da O., datore di lavoro della T. e della D.B., in merito all’ora (le 14) in cui le due donne avevano effettivamente preso servizio.

6.4. Sulla scorta di tutti i dati investigativi sinora illustrati, i giudici di merito argomentavano che Sc.Sa. era uscita dalla propria abitazione non oltre le ore 13,55 del (OMISSIS) ed era giunta a casa della famiglia M. dopo circa cinque – sei minuti e che non poteva ritenersi attendibile il racconto dei fidanzati G.F. e Na.Gi. (cfr. dichiarazioni del 2 e del 4 settembre 2010). Questi ultimi, nel contesto di una vaga ricostruzione degli avvenimenti del 26 agosto, ammettevano di avere indicato agli inquirenti l’ora (le 14,30) in cui avevano notato Sarah sulla scorta delle notizie diffuse dai mezzi di informazione e di avere in precedenza riferito a Mi.Sa. (zio acquisito di G.). pochi giorni dopo la scomparsa della ragazza, di avere visto Sa. camminare in viale Kennedy sul marciapiede adiacente la scuola "Briganti" in direzione di via Raffaello Sanzio e, quindi, di via Deledda, alle 14 del (OMISSIS) (cfr. sul punto anche dichiarazioni di Mi. dell’8 giugno 2011).

6.5. I giudici di merito ritenevano che le fonti dichiarative in precedenza richiamate trovassero ulteriore elemento di conforto circa l’effettivo arrivo quel giorno di Sc.Sa. a casa M. nel contenuto dell’intercettazione del colloquio intercorso tra S.C. e M.M. all’interno della Casa circondariale di Taranto. Nel corso dello stesso la donna, parlando con il marito, pronunciava in dialetto la seguente frase: "sarebbe stato meglio se fosse caduto un fulmine sulla casa che ci avesse fulminato tutti quel giorno…che ci avesse fulminati tutti prima che arrivasse la ragazza". 7. Ai fini della ricostruzione degli avvenimenti successivi all’arrivo di Sc.Sa. a casa M. agli inizi del pomeriggio del (OMISSIS) il Tribunale del riesame annetteva particolare rilievo alle dichiarazioni rese da P.A., da C.V. e da B.G..

7.1. La P. affermava, per averlo appreso da C.V., che una persona, di cui la figlia nell’immediato non le aveva voluto svelare l’identità, il pomeriggio del (OMISSIS), intorno alle ore 14,05-14,15, aveva visto Sa. che, proveniente da via Deledda, correva in lacrime lungo la strada parallela alla scuola media "Briganti" in direzione di viale Kennedy e S.C. che, scesa dalla sua autovettura "Opel", di colore grigio azzurro, costringeva la giovane a salire sull’auto afferrandola per i capelli e strattonandola. Solo a seguito delle insistenze della madre, la C., nel frattempo trasferitasi per lavoro in Germania a partire dal 17 marzo 2011, aveva indicato in B. l’uomo che aveva assistito al fatto e l’aveva raccontato a lei, oltre che alla moglie, Sc.Gi.. La C. invitava reiteratamente l’uomo, suo datore di lavoro, a riferire l’accaduto ai Carabinieri, ma B., dopo essersi informato sul contenuto dell’esame, prendeva tempo e affermava che, ove convocato dagli inquirenti, avrebbe negato tutto, aggiungendo che "non ricordava se avesse realmente visto tale scena o se fosse solo un sogno". Prima che la C. partisse per la Germania, il B. l’aveva nuovamente invitata a non riferire nulla in merito alla vicenda e le aveva fatto giurare di mantenere il silenzio.

7.2. Il B., sentito il 9 aprile 2011, riferiva di avere effettivamente visto, poco dopo essere uscito di casa per ragioni di lavoro a bordo del suo furgone bianco, verso le ore 14 del (OMISSIS) S.C. che, scesa dalla sua auto "Opel Astra SW", di colore azzurro grigio, intimava con tono minaccioso alla nipote Sc.Sa. di salire in macchina e, rivolta all’indirizzo della giovane, faceva un gesto perentorio con il braccio e con l’indice della mano. Sc.Sa., molto turbata e con la testa china, saliva a bordo dell’auto dallo sportello posteriore destro che era aperto. Nella parte posteriore dell’auto l’uomo notava la sagoma di una donna robusta, con capelli lunghi, scuri, raccolti alìindietro, che si abbassava. La S., nell’atto in cui B. la superava con il suo furgone bianco, aveva un sussulto di sorpresa e spalancava repentinamente gli occhi. Il teste aggiungeva di avere confidato quanto visto alla C. forse anche prima del ritrovamento del cadavere della ragazza, nonchè a sua moglie ( Sc.Gi.) e al suo amico Ga.Mi.. A fronte delle insistenze della C. a raccontare tutto agli inquirenti, l’uomo dichiarava di essere stato macerato dal dubbio che potesse trattarsi di circostanze utili alle indagini. Alla moglie e a Ga. diceva di non essere certo che i fatti raccontati fossero il ricordo di un sogno oppure la verità. 7.3. Sc.Gi. confermava il racconto del marito, sottolineando che questi, nell’esposizione, appariva molto agitato e aveva la pelle d’oca anche perche gli elementi nel frattempo acquisiti a carico di S.C. sembravano avvalorare quanto da lui visto il (OMISSIS).

7.4. Nel corso del confronto con la moglie – resosi necessario a seguito delle discrepanze dei loro rispettivi racconti sull’orario di uscita da casa di B. il pomeriggio del (OMISSIS) e sull’esortazione fatta alla C. di non riferire a nessuno quell’episodio – l’uomo dichiarava di avere lasciato la propria abitazione intorno alle ore 14 del (OMISSIS) e non escludeva (come riferito da Sc.Gi.), di avere esortato la C. a mantenere il segreto sulle confidenze ricevute.

7.5. L’11 aprile 2011, B., pur confermando il contenuto delle dichiarazioni in precedenza rese, affermava che quanto da lui narrato era un sogno e che le confidenze alla C. e alla Sc. erano state da lui fatte dopo il ritrovamento del cadavere di Sc.Sa. e a distanza di uno – due giorni dal sogno.

Escludeva, poi, di avere riferito a C.V. di avere visto la S. afferrare per i capelli Sa. e strattonarla. Infine dichiarava di avere paura, di essere un soggetto ansioso e di volere assolutamente rimanere estraneo a tutta la vicenda. In conseguenza di tale ultima condotta processuale, B. veniva indagalo in ordine al delitto di cui all’art. 371 -bis c.p.p..

8. Il Tribunale argomentava che le dichiarazioni originariamente rese da B. e confermate in sede di incidente probatorio erano, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice per le indagini preliminari, da ritenere attendibili, avuto riguardo al carattere dettagliato del racconto fornito, alla sua genesi, alle reazioni manifestate dall’uomo soprattutto dopo lo sviluppo ulteriore delle indagini, alla loro convergenza con il racconto fatto dalla P. e dalla C. e dalle altre persone informate sui fatti in merito ai movimenti della vittima, al contenuto delle intercettazioni ambientali.

Nel corso di un colloquio svoltosi l’11 maggio 2011, Pr.

C. (suocera di B.), parlando con un’altra persona, commentava il contenuto delle confidenze effettivamente fatte dal genero alla C. che lo aveva esortato a parlare con gli inquirenti. Nell’ambito di un’altra conversazione intercorsa tra Pr.Co. ed Sc.An., la prima commentava il motivo per il quale B. aveva ritrosia a riferire quanto visto e voleva accreditare la tesi del sogno nel timore che dalle sue dichiarazioni potesse emergere la sua relazione extraconiugale con la C. e si potesse inferire che il (OMISSIS) egli era passato a casa della C. (abitante all’epoca in via Deledda, ovvero nella medesima strada dove è situata l’abitazione delle ricorrenti da cui, ad avviso dei giudici, la vittima si stava allontanando) per prendere la donna e andare con lei a Leverano.

Particolare rilievo ai fini della valutazione dell’attendibilità dell’originario racconto fatto da B. e della ricostruzione dell’accaduto veniva, inoltre, attribuito dai giudici: a) al contenuto dell’intercettazione ambientale del 6 maggio 2011, nel corso della quale Pr.Co. e la figlia An., nel commentare gli sviluppi delle indagini, facevano esplicito riferimento a quanto appreso da B. in termini di realtà e non di sogno b) alle dichiarazioni rese dalla Pr. che riferiva della verifica in ordine alle consegne di fiori, eseguite il (OMISSIS), svolte dal genero, nonchè allo stato di agitazione in cui costui versava.

Sc.An., cognata di B., sentita a sua volta, affermava di avere appreso dalla sorella Gi. il contenuto del "sogno" fatto da B. il quale aveva notato la sagoma di una persona che, non appena Sa. era salita in macchina, le aveva cinto il collo con una corda, strozzandola.

Il provvedimento impugnato sottolineava che quella del sogno era una strategia elaborata successivamente da B. e dai suoi più stretti familiari, cosi come agevolmente desumibile dal contenuto delle intercettazioni ambientali (22 maggio 2011 tra B. e il suo amico Gr.Gi.; 5 maggio 2011 tra la Pr. e la sorella Gi.; 8 maggio 2011 tra la Pr. e la figlia, Sc.An.; 20 maggio 2011 tra Sc.An. e il marito, Co.).

La primigenia credibilità del racconto di B. era, ad avviso dei giudici di merito, altresì avvalorata dalle dichiarazioni rese da To.Ma.An. e dalla acquisizione del registro delle consegne di fiori effettuate il (OMISSIS) da B.. Da tali atti risultava che effettivamente in quella data l’uomo aveva provveduto, nel lasso di tempo da lui indicato, ad effettuare una consegna di fiori alla masseria "La Grottella", gestita da Gi.Fi. e N.G.. Quest’ultimo, peraltro, nel corso di una conversazione con la suocera ( To.

M.A.), invitava la donna a riferire, ove convocata dagli inquirenti, di avere lasciato la masseria alle ore 12 del (OMISSIS).

9. A giudizio del Tribunale di Taranto, ulteriore riscontro al racconto di B. era costituito dalle dichiarazioni di Pr.Co., la quale riferiva che il genero si era recato presso la masseria "La Grottella" per chiedere ai titolari se effettivamente avesse consegnato loro dei fiori il (OMISSIS), così accreditando la veridicità di quanto da lui visto.

10. Altra conferma della attendibilità oggettiva del racconto originariamente fatto da B. veniva tratta dalle dichiarazioni rese da Ma.Do. e Ma.Fr..

Entrambi affermavano di avere ricevuto, nel settembre 2010, presso la loro abitazione la visita di M.S. e S.C. che avevano chiesto loro qualche notizia sulla scomparsa di Sa..

In tale contesto Ma.Do. raccontava (cfr. verbali del 18 novembre 2010) che il (OMISSIS), intorno alle 14,30, al rientro da una giornata di lavoro, nel transitare con la sua auto nei pressi del palazzetto dello sport, aveva notato un’auto "Opel Astra", vecchio tipo, di colore grigio e un furgone di colore blu, modello "Ford Galaxy" affiancati sulla via Michelangelo Buonarroti e di essere rimasto colpito dal conducente del furgone che aveva i capelli ricci e corti ed i baffi scuri e aveva una capigliatura che assomigliava ad una parrucca. A fronte di tale racconto le due donne mostravano esitazione, incrociavano gli sguardi e si allontanavano.

A distanza di alcuni giorni, in epoca antecedente al 9 febbraio 2010 (giorno in cui la figlia dei Ma. veniva sentita dagli inquirenti) S.C. tornava presso la loro abitazione e, in tale circostanza affermava che suo nipote aveva riferito agli inquirenti di avere visto un furgone bianco che prendeva a bordo Sc.Sa.. Invitava, quindi, Ma. a confermare, ove esaminato, il colore di tale furgone e a non svelare l’episodio dei due mezzi affiancati in via Buonarroti.

Dopo uno o due giorni tornava presso l’abitazione dei Ma., M.S. la quale chiedeva all’uomo ulteriori delucidazioni sulle caratteristiche fisiche del conducente del furgone da lui visto il giorno (OMISSIS).

Esaminato nuovamente il 2 giugno 2011, il Ma. collocava quanto da lui visto tra le ore 14 e le 14,20 del (OMISSIS) e aggiungeva che l’auto "Opel Astra" da lui vista aveva le stesse caratteristiche di quella di proprietà della S. da lui notata in occasione della visita delle due M. (e fotografata dal balcone da sua moglie, Pe.Cl.), e viaggiava ad una velocità elevata tanto che, nel girare, dopo avere superato il furgone, in direzione del centro abitato aveva rischiato di perdere il controllo e di collidere con un altro mezzo.

Ad avviso dei giudici il racconto di Ma. confermava quanto dichiarato da B. circa la presenza della vettura della S. in giro per le strade di (OMISSIS) in un orario assolutamente compatibile con l’episodio descritto da B..

La visita delle due indagate a casa Ma. in un periodo di tempo (la prima decade di settembre 2010) in cui erano ancora aperte più ipotesi investigative, era finalizzata a verificare quanto visto dall’uomo e a depistare gli accertamenti in corso.

11. Con riguardo alle condotte poste in essere da M.S. e S.C. agli inizi del pomeriggio del (OMISSIS), il Tribunale di Taranto sottolineava che la versione dei fatti fornita M.S. era smentita dalle dichiarazioni rese dalle sorelle Al. e Sp.Ma., da S. A. (cugina di secondo grado di S.C.), dal contenuto dei tabulati telefonici e dagli accertamenti svolti in merito alle celle agganciate dai cellulari in uso ai protagonisti della vicenda e che, di conseguenza, l’alibi addotto doveva ritenersi falso.

Dal racconto di Sp.Ma. emergeva, infatti, che quest’ultima, intorno alle 14,20 (14,23 in base ai tabulati), terminato il lavoro, aveva inviato un sms alla M. per preannunciarle il suo arrivo. La M. aveva risposto alle 14,24 con un sms dal seguente tenore: "avviso Sa.?". Alla risposta affermativa della Sp. aveva fato seguito un altro sms della M. "sto tentando in bagno". Alle 14,39, mentre Sp.Ma. si trovava in macchina, aveva ricevuto dalla M. un altro messaggio con cui la ragazza comunicava di essere pronta. Quando le due Sp. erano giunte a casa M., S. si trovava ad attenderle per strada, contrariamente a quanto di solito faceva. Appariva visibilmente agitata per l’assenza di Sa., tanto da effettuare ben due chiamate al cellulare della stessa: alla prima (ore 14,42,28; cfr. tabulati) sarebbero seguiti seisette squilli a vuoto, mentre alla seconda il telefono sarebbe risultato irraggiungibile (cfr. tabulati ore 14,44,24). Trascorsi una decina di minuti dal mancato appuntamento, S., nel dirigersi in compagnia delle Sp. a casa Sc., esclamava assai agitata: "l’hanno presa, l’hanno presa" e ripeteva insistentemente questa espressione nel corso delle ricerche di Sa. svolte nell’immediatezza.

Quando Sp.Ma. giungeva la prima volta a casa M. per incontrarsi con S. e la cugina Sa., il cancelletto d’ingresso era chiuso, la porta del garage presentava le ante centrali aperte, per strada vi erano entrambe le auto della famiglia, ma non c’erano nè il padre nè la madre di S.. Nel fare ritorno a casa M. dopo essersi recata dagli Sc., la ragazza notava M.M. chino vicino alla sua auto "Seat Marbella" rossa. In occasione di un ulteriore accesso effettuato a casa M. dopo avere invano cercato di acquisire notizie di Sa. presso i genitori, vedeva la porta del garage ancora aperta, le due auto sempre presenti (la "Seat Marbella" risultava tuttavia spostata rispetto a prima). M.M. non era presente, mentre S.C. usciva dal cancelletto e saliva sull’auto della figlia che l’aveva allertata telefonicamente.

Da quel momento (ore 16 del (OMISSIS)) le due sorelle Sp. si separavano da M.S., contrariamente a quanto da lei sostenuto.

Le dichiarazioni rese in proposito da Sp.Ma. trovavano conferma, a giudizio del Tribunale, nel racconto di p.a. e negli accertamenti svolti sui tabulati telefonici, evidenzianti una serie di chiamate intercorse tra M.S. e Sp.Ma.. Veniva così confutato l’assunto difensivo di M.S. di essere rimasta in compagnia delle due sorelle Sp. sino alle ore 20 del (OMISSIS).

Le dichiarazioni rese da Sp.Ma. smentivano, inoltre, il racconto fatto da M.S. alla zia ( S. C.) in merito agli spostamenti della madre, racconto finalizzato, ad avviso dei giudici, ad impedire ogni contatto tra la madre della vittima e S.C.. Tale condotta, unitamente al silenzio serbato dalla ragazza sulla presenza in casa del padre, veniva dai giudici ritenuta espressiva della volontà di M. S. di dissuadere la S.S. dall’avere contatti con M. e M.C. e dal recarsi nell’abitazione di via Deledda.

La veridicità del racconto di Sp.Ma. (confermato dalle dichiarazioni, sia pure meno dettagliate, rese dalla sorella) veniva desunta dagli inquirenti dalla costanza, precisione, coerenza del suo narrato sin dal primo esame dell’1 settembre 2010 e dal contenuto del’intercettazione ambientale del 30 settembre 2010 presso la caserma dei Carabinieri, evidenziante il tentativo di M. S. di fare riferire all’amica, contrariamente al vero, che, al momento dell’arrivo a casa di Ma., S. era in veranda, quando invece, come ripetutamele riferito dalla teste, si trovava fuori dal cancello chiuso alle sue spalle.

12. Relativamente al falso alibi fornito da S. agli inquirenti il Tribunale richiamava anche le dichiarazioni di S.A. (cugina di secondo grado di S.C.), la quale riferiva di avere invano cercato di contattare M.S. a casa all’ora di pranzo, che il telefono aveva squillato per svariati secondi e che Sabrina non aveva risposto. Gli accertamenti effettuati consentivano di stabilire che tale chiamata risaliva alle ore 13,59 del (OMISSIS). Anche sotto questo profilo, quindi, i giudici riteneva smentito l’assunto di M.S. che aveva riferito di essere stata sempre in casa quel giorno e di trovarsi a quell’ora sveglia a letto.

13. Dagli accertamenti effettuati sui tabulati della vittima emergeva, inoltre, che la stessa, alle ore 14,18 del (OMISSIS), aveva ricevuto dalla sua compagna di classe, Ma.

F., un messaggio, cui la ragazza, contrariamente alle sue abitudini, non aveva risposto; era rimasta senza riscontro anche la chiamata che alle ore 14,23 dello stesso giorno la Ma. aveva effettuato sul cellulare di Sa.. La Ma. riferiva in proposito con "assoluta certezza" che, ogniqualvolta ella inviava a Sa. un sms, la ragazza le rispondeva "puntualmente" con un altro sms (cfr. verbale delle dichiarazioni del 4 aprile 2001 e del 18 novembre 2011) e che "era abitudine consolidata" tra lei e Sa.

"di rispondere sempre e comunque ai messaggi e agli squilli". 14. Le indagini svolte sulle celle interessate dai cellulari in uso alle indagate e alla vittima permettevano di stabilire, ad avviso dei giudici di merito, che: a) il cellulare della vittima si trovava nell’abitazione dei M. in occasione dei solleciti delle ore 14,18, 14,23, 14,25, 14,28,13; 14,28,26, mentre solo alle ore 14,42 si trovava nel garage dell’abitazione; b) il cellulare della S. solo tra le ore 15,25,04 e le ore 15,25,42 si trovava nel garage.

Tali conclusioni veniva fondate sul rilievo che in occasione di tutte le suddette sollecitazioni, salvo quella delle ore 14,42, l’apparecchio aveva agganciato la cella " (OMISSIS)", mentre solo in occasione dell’ultima chiamata delle ore 14,42,48, effettuata da M. S. alla presenza dell’amica Sp.Ma., aveva agganciato la cella " (OMISSIS)". Poichè tutte le prove tecniche effettuate dai Carabinieri avevano evidenziato che, in qualsiasi posizione all’interno dell’abitazione, la cella agganciata è la " (OMISSIS)", mentre soltanto all’interno del garage è interessata la cella " (OMISSIS)", il Tribunale argomentava che il telefono della vittima, tra le ore 14,28,26 (cd. squillo di conferma proveniente da quell’utenza) e le ore 14,42,48 (prima telefonata effettuata da M.S. subito dopo l’arrivo a casa della Sp.), era stato spostato dall’abitazione al garage.

Veniva, infine, sottolineata la circostanza che, in occasione dei due solleciti effettuati da M.S. alle ore 14,25 e alle ore 14,28,13 e del cd. squillo di conferma di Sc.Sa. delle ore 14,28,26 i telefoni di entrambe le ragazze avevano agganciato la medesima cella.

I giudici di merito sottolineavano, inoltre, la circostanza, documentata dai tabulati telefonici, che alle ore 15,25 del (OMISSIS) il cellulare in uso alla S. aveva effettuato una chiamata di quaranta secondi a quello del marito che, in quel momento, si trovava nell’area coperta dalla cella che interessava la zona in cui si trovano l’albero di fico e il pozzo-cisterna, ove, successivamente, su indicazione di M.M., veniva trovato il cadavere di Sc.Sa..

15. Con riferimento al comportamento serbato da M.S. dopo la scomparsa della cugina, il Tribunale riteneva significativo il contenuto (in parte in precedenza già descritto) delle dichiarazioni rese dalla P., dalla S.S., da Cu., dalla C., che concordemente riferivano dell’impegno profuso dalla giovane nel l’accreditare la tesi del rapimento della cugina, nell’adombrare sospetti sulle amicizie del padre della vittima, nell’impedire qualsiasi contatto di M.M. con terze persone.

Venivano, anche, richiamati gli episodi di depistaggio di cui si era resa responsabile M.S.. In un’occasione, essa aveva convocato il sovr. della P.S. L.D., per esternargli sospetti sul padre di Sc.Sa. (cfr. relazione di servizio del 14 ottobre 2010). Analoghi tentativi di depistaggio emergevano dal sms inviato da M.S. a R.I. il 27 agosto 2010 ore 14,05.

I giudici sottolineavano, inoltre, la circostanza che M. S. aveva inviato, il 29 settembre 2010, alla sorella V. due sms da cui si poteva desumere la consapevolezza della riconducibilità a Sc.Sa. del cellulare fatto ritrovare in tale data da M.M., nonostante che in quel momento non si avesse certezza di ciò. Le dichiarazioni rese sul punto dall’indagata, che sosteneva di avere appreso tale circostanza dal padre, a sua volta informato dal Carabiniere Bl., erano smentite dalla relazione di servizio redatta in pari data dall’appartenente all’Arma dei Carabinieri e dalle dichiarazioni rese dal responsabile della protezione civile Ri.Gi. (cfr. dichiarazioni dell’1 dicembre 2010). I giudici sottolineavano anche il fatto che, parallelamente, M.S., parlando con la madre della vittima, escludeva invece la riconducibilità a Sa. dell’apparecchio cellulare rinvenuto.

16. Il Tribunale argomentava che il complesso dei dati investigativi sinora illustrati si rifletteva, valorizzandoli in chiave accusatoria, su altri elementi qualificabili fino a quel momento come neutri:

– le ferite riscontrate sulle braccia di M. (riferibili, secondo la difesa, ai graffi che la Sc. avrebbe dato durante la colluttazione con lo zio), da ritenere già in precedenza non significative del coinvolgimento dell’uomo nell’omicidio alla luce delle risultanze degli accertamenti medico legali e delle dichiarazioni rese dall’uomo che, nel corso di un colloquio avuto con la moglie il 18 aprile 2011, commentava il fatto che Sa. non aveva le unghie e che quelle ferite se le era procurate lavorando nei campi;

– il contenuto del soliloquio di M. in data 5 ottobre 2010 contenente, ad avviso dei giudici, chiari riferimenti al suo prossimo esame da parte degli inquirenti e alla inevitabile esposizione, in prospettiva investigativa, della moglie e della figlia S., nonchè alla incapacità di mantenere un segreto così pesante sotto il profilo morale e alla impossibilità di continuare a soppesare le conseguenze del suo gesto sulla figlia S., responsabile del grave fatto, nonostante le pressioni ricevute in tal senso dai familiari;

– lo sfogo di M.S. con la P. cui la ragazza riferiva che, dopo tante ore di interrogatorio, è inevitabile dire la verità, ma lei non l’aveva fatto, perchè non era "stupida".

Il Tribunale di Taranto richiamava, inoltre, quali elementi indizianti, il contenuto delle dichiarazioni rese da Cu.

G., il quale riferiva della visita ricevuta, intorno alle ore 18,30-19 del (OMISSIS), da parte di M.S. che, oltre a non apparire turbata, si era informata della eventuale presenza in casa di Sc.Sa. in compagnia di Ma.

(nipote di Cu.), nonostante fosse consapevole dell’avvenuto trasferimento di Ma. in altra località. Tale comportamento veniva ricondotto alla volontà della giovane di sincerarsi che l’uomo, abitante in via Deledda, non avesse visto la Sc. entrare in casa M. quel pomeriggio.

17. In tale articolato contesto il Tribunale riteneva inattendibile la confessione resa da M. il 6 ottobre 2010 e fondata su elementi che non trovavano alcun elemento obiettivo di riscontro nelle altre emergenze processuali (le dichiarazioni dei genitori della vittima, di Pa., Pe., T., B., nonchè dei Ma.).

In tale prospettiva veniva ritenuto significativo il contenuto dei colloqui intercettati in carcere tra S.C. e M. M. (intercettazioni ambientali del 23 maggio 2011 e del 12 maggio 2011) nel corso dei quali la donna, consapevole delle attività di captazione in corso, sollecitava il marito ad insistere nella confessione di avere commesso l’omicidio in garage. A conferma della inattendibilità delle ammissioni di responsabilità da parte di M. i giudici sottolineavano il contenuto fittizio delle lettere concordate tra M.M. e S. il 23 maggio 2011, ovvero solo tre giorni prima dell’emissione della nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di M. S. e di S.C. in relazione all’omicidio di S. S..

18. A proposito del movente e, più in generale, del contesto in cui era maturata l’azione, il Tribunale richiamava le dichiarazioni rese da D.L.S., Sp.Ma., R.I., Sc.Cl. (fratello di Sa.), S.S. (madre della vittima), O.L., Cu.Gi., C. V. e l’esito degli accertamenti svolti sui numerosissimi sms intercorsi tra M.S. e R.I.. Dal complesso di questi elementi risultava che M.S. era innamorata di R.I., il quale era diventato "quasi un’ossessione" (cfr. dichiarazioni di D.L.S.) per S. che, peraltro, si sentiva inadeguata rispetto a lui (cfr. dichiarazioni di P. A. del 4 aprile 2011). Il R. non provava analoghi sentimenti e, pur tenendo con la ragazza un comportamento ambiguo, le aveva spiegato di considerarla soltanto un’amica e di volere in tale unica veste uscire con lei. Questo controverso rapporto durava da alcuni mesi, come documentato dai circa 4.500 sms scambiati fra i due tra il gennaio e l’agosto 2010. L’esame degli stessi metteva in luce la circostanza che il sentimento di R., dopo un iniziale maggiore coinvolgimento, si era progressivamente trasformato ed affievolito.

Del gruppo di amici con cui M.S. e R.I. uscivano faceva parte anche Sc.Sa., che, come risulta dai diari della vittima, si era anch’essa segretamente invaghita dell’uomo. La costante presenza di Sc.Sa. in occasione delle varie uscite e, dall’altro, l’atteggiamento affettuoso che R. aveva con lei determinavano la progressiva insofferenza di M.S..

Prima del ferragosto 2010, M.S. e R.I. avevano un breve rapporto sessuale, prontamente interrotto dall’uomo che non voleva ingenerare false aspettative nella ragazza. Sc. S. riceveva in proposito le confidenze della cugina amareggiata e ne parlava, a sua volta, con il fratello ( Sc.Cl.), il quale, a sua volta, chiedeva spiegazioni a R.. Quest’ultimo si risentiva del fatto che una vicenda così intima fosse divenuta di dominio pubblico nel gruppo degli amici (cfr. dichiarazioni rese al riguardo da Sp.Ma.). Tale circostanza incrinava i rapporti tra M.S. e R., come documentato dagli sms scambiati dai due il 16 agosto 2010. Il 21 agosto 2010 R.I. aveva, anche alla presenza di Sa., un chiarimento con S., la quale escludeva decisamente di avere diffuso questa notizia e si mostrava anch’essa fortemente infastidita, come comprovato dagli ulteriori sms intercorsi con R. il 23 agosto 2010. In questa circostanza R. ribadiva di volere avere con S. soltanto un rapporto di amicizia e si scusava di eventuali ambiguità della sua condotta.

Mentre si verificavano questi forti dissapori tra M.S. e R.I., quest’ultimo intratteneva, tra il 15 e il 22 agosto 2010, una serie di contatti telefonici, anche in ora notturna, con Sc.Sa., secondo quanto documentato dai tabulati dei cellulari.

A partire dal 23 agosto 2010 Sc.Sa. trascorreva due giorni fuori Avetrana. Al ritorno, la sera del 25 agosto, incontrava gli amici anche in compagnia di M.S., In tale occasione, mentre quest’ultima affermava che il suo rapporto con R.I. era definitivamente cessato, gli amici notavano il profondo turbamento di Sa., ferita dalle parole di S. che l’accusava di "vendersi facilmente per due coccole" e di frequentare R.I. (cfr. dichiarazioni di D.L.S. del 22 settembre 2010, di Sp.Ma. del 30 settembre e del 9 ottobre 2010).

Il turbamento di Sc.Sa., ragazza abitualmente serena ed espansiva, era particolarmente evidente anche la mattina del 26 agosto, tanto da essere immediatamente colto (come già detto) da P.A. in occasione della visita fatta dalla vittima a casa M. agli inizi della mattina di quel giorno (cfr. dichiarazioni in data 27 ottobre 2010).

19. A proposito del delitto di soppressione di cadavere, contestato ad entrambe le ricorrenti, il Tribunale argomentava che il luogo e le modalità del rinvenimento del cadavere di Sc.Sa. erano indicativi della volontà di disfarsi in modo definitivo del cadavere della ragazza, che veniva rinvenuto a distanza di molto tempo, in avanzato stato di decomposizione, solo grazie alle indicazioni fornite da M.M..

20. Entrambe le indagate hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori di fiducia, avverso le ordinanze emesse dal Tribunale di Taranto rispettivamente il 20 giugno 2011 e il 12 luglio 2011.

Premessa la vicenda processuale e riepilogate le ragioni della richiesta di riesame, i difensori di entrambe le indagate denunziano violazione della legge processuale (in riferimento all’art. 273 c.p.p. e art. 192 c.p.p., comma 3) e vizi della motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti, contestati in forma concorsuale, di omicidio volontario e soppressione di cadavere.

Deducono, innanzitutto, che la valutazione della attendibilità delle dichiarazioni di B.G., cui nel nuovo provvedimento restrittivo della libertà personale è stato attribuito rilievo centrale, è per molti aspetti sorretta da censurabili considerazioni in diritto, intrinsecamente illogica e contraddittoria, carente nelle risposte ai rilievi difensivi.

In particolare sottolineano l’assenza di qualsiasi ragionevole valutazione della rilevanza delle suddette dichiarazioni in relazione ad una plausibile e documentata ricostruzione dell’azione omicidiaria, oggetto di numerose e diverse prospettazioni investigative.

Secondo la prima ordinanza del 21 ottobre 2010 – prevalentemente basata su una delle ricostruzioni fornite da M.M. – S., d’accordo con il padre, avrebbe trascinato con forza nel garage la cugina Sa. con il proposito di darle una lezione, al fine di evitare che la ragazza potesse diffondere in paese la notizia delle attenzioni sessuali riservatele dallo zio, oggetto di conoscenza anche da parte dell’indagata. L’azione omicidiaria sarebbe avvenuta tra le ore 14,28, ora del messaggio con il quale Sa. aveva segnalato il suo arrivo presso l’abitazione dei M., e le ore 14,35, ora in cui S. risultava avere risposto con il suo cellulare ad un messaggio invitatole dalla sua amica Ci.

A..

L’ordinanza del Tribunale del riesame di Taranto del 22 novembre 2010 rigettava la richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo della predetta misura cautelare argomentando che l’omicidio sarebbe stata commesso esclusivamente da M. S., in garage, tra le ore 14,28 e le ore 14,35.

Il 31 gennaio 2011 il Tribunale del riesame di Bari, nel respingere l’appello interposto avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari – che aveva, a sua volta, rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare – riteneva che l’omicidio fosse stato commesso dalla sola S., in garage, prima delle ore 14,20, muovendo dalla premessa che la vittima era uscita dalla sua abitazione intorno alle ore 13,55 ed era giunta presso quella dei M. dopo circa cinque – sei minuti.

L’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa il 26 maggio 2011 e oggetto della presente procedura, riteneva che l’omicidio fosse stato consumato da S., in concorso con la madre, non in garage, bensì, tra le ore 14, e le ore 14,20, all’interno della casa dei M., dove Sc.Sa. era giunta tra le ore 13,55 e le ore 14.

Il Tribunale di Taranto, con il provvedimento oggetto del presente ricorso, proponeva una quinta ipotesi ricostruttiva della dinamica dell’omicidio, in aperta contraddizione con le precedenti e con l’originaria e riscontrata confessione di M.M., dichiaratosi unico responsabile dell’omicidio, senza peraltro riuscire a delineare una plausibile successione di condotte riconducibili alle due indagate. In tale ottica non chiariva, se non in termini meramente congetturali, l’oggetto della discussione tra S. e Sa., causa dell’allontanamento della vittima da casa M. agli inizi del pomeriggio del (OMISSIS) e della successiva decisione di S.C. e di sua figlia di correre dietro alla ragazza e di farla salire a bordo della loro auto. I giudici non ricostruivano neppure la successiva dinamica degli eventi fino alla morte di Sc.Sa..

In questo contesto così vago e contraddittorio si collocano le dichiarazioni tardivamente rese da B., caratterizzate da un’evidente assenza di spontaneità, univocità e costanza che davano luogo all’instaurazione di un procedimento penale per false dichiarazioni al pubblico ministero (art. 371-bis c.p.) non solo nei confronti di B., ma anche nei riguardi delle altre persone ( Co.An., Sc.An., Pr.Co.) che riferivano concordemente di avere sentito palare B. di una scena vista in "sogno" e non di fatti realmente da lui vissuti, nonchè alla sottoposizione ad indagini per il medesimo reato e per quello di favoreggiamento personale di N.G. e G. M.. Pertanto, paradossalmente, per dimostrare l’attendibilità delle originarie dichiarazioni rese da B. si rendeva necessaria la sottoposizione ad indagini di altri cinque soggetti.

Esistono, inoltre, significative discrasie esistenti tra le versioni dei fatti fornite rispettivamente da B., P.A. (che per prima ebbe a riferire agli inquirenti il contenuto delle confidenze ricevute dalla figlia, Ce.Va.) e S. G..

I punti di divergenza riguardano:

– l’epoca in cui l’uomo avrebbe fatto le prime confidenze; la P. le collocava, infatti, verso la fine di settembre del 2010 e indicava presente anche la moglie di B., mentre quest’ultima le inquadrava nella seconda settimana di ottobre, dopo l’arresto di M.);

– le modalità del racconto fatto da B. alla moglie, evidenzianti, da un lato, che lo stesso non aveva alcuna sicurezza che quanto asseritamente visto fosse effettivamente accaduto il (OMISSIS) e, dall’altro, che aveva necessità di ricorrere a fonti esterne per ricordare l’episodio in modo confuso, secondo quanto del resto risulta anche dalle dichiarazioni di Pr.Co.;

– la dinamica del fatto, descritto dai testi de relato in termini molto più drammatici e allarmanti rispetto a B. che indicava Sc.Sa. ferma per strada e non oggetto di condotte violente ed intimidatorie, come riferito dalla sola P..

I difensori lamentano anche la mancanza della motivazione del provvedimento impugnato con riguardo alla natura tardiva e frammentaria delle dichiarazioni rese dalla P. la cui attendibilità intrinseca ed estrinseca non è stata oggetto di approfondita valutazione critica.

21. La difesa osserva, inoltre, che appare priva di logica e in netto contrasto con i dati processuali l’immotivata svalutazione delle dichiarazioni rese nel tempo da M.M. anche alla luce della sentenza pronunziata dalla Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione del 17 maggio 2011 che, nell’annullare l’ordinanza emessa nei confronti di M.S. dal Tribunale di Taranto costituito ai sensi dell’art. 310 c.p.p., aveva affidato al giudice di rinvio il compito di analizzare accuratamente le diverse versione fornite da M.M. e la compatibilità dell’ipotesi accusatoria con l’oggettiva successione dei contatti telefonici intercorsi tra M.S. e le sue amiche. Il provvedimento impugnato, invece, non forniva alcuna risposta alle censure concernenti:

a) le contraddittorie valutazioni sulla personalità di M. M. contenute nelle ordinanze cautelari emesse rispettivamente nei confronti del predetto e di M.S.;

b) i documentati motivi di sospetto circa la spontaneità della ritrattazione effettuata da M.M., tenuto conto delle numerose anomalie nella conduzione degli interrogatori e della "singolare" evoluzione delle sue dichiarazioni;

c) la condotta processuale ostruzionistica posta in essere dai pubblici ministeri e dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto a fronte delle iniziative difensive tese a chiarire il significato delle lettere inviate dall’indagato alle figlie S. e V. nel mese di dicembre 2010, lettere nelle quali l’uomo affermava di essere stato costretto a "fare la farsa", calunniando S.;

d) le ragioni sottese alla ritrattazione di M.M. in ordine alle quali la difesa invano sollecitava lo svolgimento di incidente probatorio;

e) le infondate valutazioni espresse sulla inattendibilità della originaria confessione di M.;

f) le contraddittorie valutazioni contenute nella relazione del consulente medicolegale circa i presumibili segni di unghiature riscontrate sul corpo di M.;

g) la progressiva marginalizzazione del ruolo di M. nell’esecuzione del delitto;

h) l’omesso apprezzamento delle risultanze della consulenza grafologica svolta sulle lettere inviate da M. alle due figlie, evidenzianti una personalità emotiva, suggestionabile, insicura;

i) l’inadeguatezza del metodo argomentativo adottato, consistito nel prescegliere, fra due ipotesi ricostruttive o fra due possibili letture alternative di uno stesso fatto, quella più sfavorevole alle indagate, metodo già censurato nella sentenza della Corte di Cassazione del 17 maggio 2011, il cui dictum era sostanzialmente vincolante, e nell’omettere qualsiasi considerazione circa le tecniche suggestive adottate dagli inquirenti nel corso dei diversi esami;

1) l’immotivata e pregiudiziale interpretazione, quale tentativi di depistaggio, degli inviti a dire la verità rivolti a M. dalla moglie e dalla figlia V., documentati anche dalle intercettazioni ambientali;

m) il mancato apprezzamento di alcuni aspetti violenti insiti nella personalità di M., rilevabili dai messaggi telefonici intercorsi tra S. e R.I.;

o) l’immotivata svalutazione del contenuto di nuove trascrizioni di intercettazioni ambientali depositate dalla difesa nel corso dell’udienza del riesame, della lettera scritta da M. nel febbraio 2011 e depositata dal difensore di fiducia, nonchè di alcune interviste rilasciate dallo stesso M., atti tutti in cui l’indagato ribadiva in modo dettagliato la sua responsabilità esclusiva nella consumazione dell’omicidio.

22. Altrettanto incongruente, a giudizio della difesa, è la ricostruzione dell’orario del delitto. Essa è, infatti, muove dall’erronea interpretazione delle diverse (e spesso inconciliabili) versioni dell’accaduto fornite dalle persone informate sui fatti nel corso di esami condotti mediante la formulazione di domande suggestive alla luce del principio del "perfezionamento del ricordo".

Scredita, inoltre, immotivatamente l’attendibilità del racconto di M.S., le dichiarazioni originariamente rese dai genitori della vittima e dalla loro collaboratrice ( Pa.) sull’orario di uscita da casa della vittima.

Legge in modo congetturale i tabulati dei telefoni cellulari in uso a Sc.Sa., M.S., Sp.Ma., Ci.An. sì da pervenire, in modo del tutto immotivato, alla conclusione del "finto alibi" prospettato da M.S. e dalla madre.

Apprezza erroneamente le risultanze della relazione tecnica redatta dal Ris Carabinieri in ordine alla copertura radioelettrica delle stazioni radio degli operatori di telefonica mobile, oggetto di motivi nuovi depositati dinanzi al Tribunale del riesame, cui il provvedimento impugnato non ha fornito alcuna risposta.

23. Privi del requisito della gravità indiziaria sono pure, ad avviso dei difensori, gli altri elementi valorizzati nell’ordinanza impugnata e, in particolare:

– i messaggi scambiati tra M.S. e R.I., evidenzianti, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, un rapporto di semplice amicizia e, comunque, inidonei a delineare la gelosia quale valido movente del grave fatto di sangue;

– il soliloquio di M. del 5 ottobre 2010, di difficile decifrabilità e suscettibile di molteplici interpretazioni;

– le dichiarazioni di Sp.Ma. circa la condotta serbata da M.S. il pomeriggio del (OMISSIS), che, oltre a essere state rese a distanza di sette mesi dal giorno dell’omicidio, sono anchèesse prive del requisito dell’univocità e della costanza come quelle rese dalle altre persone informate dei fatti;

– l’asserita "confessione stragiudiziale" di M.S. che non trova riscontro nell’obiettivo tenore delle parole che, a dire di P.A., S. avrebbe pronunciato: "l’hanno incastrato … mio padre ha confessato" e – in risposta all’osservazione che se il padre aveva confessato doveva avere fatto qualcosa – "dopo tante ore che mi hanno messo sotto torchio avrei detto anch’io che ho ucciso Sa. e dove l’ho messa, ma non l’ho detto…" e A., dopo tante ore dici la verità e basta…dopo tante ore viene quella cosa di dire la verità…di finire là…così finisce tutto…ma io non l’ho fatto", parole dalle quali, al più, poteva trarsi la conclusione che S. avesse il sospetto, o la consapevolezza, che il padre fosse colpevole.

24. L’individuazione del movente della gelosia è del tutto privo di riscontri processuali ed appare contraddittorio, laddove si consideri che l’asserita ostilità tra la vittima e M.S. non è obiettivamente documentata, mal si concilia con le ripetute visite fatte, anche il (OMISSIS), da Sc.Sa. alla cugina, non traspare nei numerosissimi messaggi intercorsi tra M. S. e R.I. e, in ogni caso, non è in alcun modo idoneo a spiegare il ruolo della S. nella vicenda.

25. I difensori di entrambe le indagate deducono, poi, violazione di legge, sotto il profilo della insussistenza del quadro di gravità indiziaria, e vizio della motivazione in relazione all’asserito concorso di M.S. e S.C. nel delitto di soppressione del cadavere di Sc.Sa. in assenza di elementi obiettivamente espressivi in tal senso.

In subordine denunciano l’erronea qualificazione giuridica del fatto quale soppressione di cadavere (art. 411 c.p.) piuttosto che come occultamento di cadavere (art. 412 c.p.), dato che dalle emergenze processuali non emerge in alcun modo la volontà di disfarsi della salma.

26. I difensori di S.C. lamentano, inoltre, violazione dei canoni di valutazione probatoria e vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del concorso di S. C. nell’omicidio di Sc.Sa. e negli altri reati collegati, atteso che l’ordinanza impugnata, oltre a non avere ricostruito la dinamica del delitto, non ha compiutamente delineato i comportamenti nei quali si sarebbe estrinsecato il contributo asseritamele fornito, con ovvi riflessi sulla sussistenza degli elementi costitutivi delle fattispecie a lei contestate.

Privo di qualsiasi valenza univocamente indiziante, anche alla luce della loro brevità, sono i contatti telefonici intercorsi tra la S. e il marito il pomeriggio del (OMISSIS), così come documentati dai tabulati telefonici.

Meramente congetturale è l’ipotesi accusatoria – fondata sull’analisi congiunta dei tabulati telefonici e delle celle interessate dai telefoni cellulari in uso alle due indagate – che il 27 agosto 2010 S.C. e M.S. avessero effettuato un sopralluogo presso il pozzo cisterna in cui era stato occultato il cadavere di Sa..

27. Con riferimento all’ordinanza in data 12 luglio 2011 con la quale il Tribunale di riesame di Taranto, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, disponeva la custodia cautelare in carcere di S.C. e M.S. i difensori delle indagate, nel richiamare integralmente le considerazioni svolte nel ricorso presentato avverso il provvedimento del Tribunale del riesame del 20 giugno 2011, reiterano le doglianze di violazione di legge per insussistenza del requisito di gravità indiziaria, di inosservanza dei canoni di valutazione probatoria e di vizio della motivazione, evidenziando la mancanza di coerenza, precisione, concordanza delle versioni fornite nel tempo da B. e da Ma., che sono, tra l’altro, smentite dagli accertamenti svolti in merito ai vari spostamenti posti da B. nel pomeriggio del (OMISSIS) e ai contatti da costui avuti con terze persone.

Osservano, inoltre, che, pur volendo ritenere attendibili i racconti resi da queste due persone, in ogni caso la loro versione non pone in luce condotte caratterizzate da violenza e minaccia, idonee ad integrare gli estremi del delitto di sequestro di persona (art. 605 c.p.).

28. Da ultimo le difesa delle indagate denunciano, sia in relazione all’ordinanza del Tribunale del Tribunale del riesame del 12 luglio 2011 che con riferimento al provvedimento restrittivo in data 5 agosto 2011, avente ad oggetto la contestazione del delitto ex art. 605 c.p., violazione di legge e vizio della motivazione per quanto concerne la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, osservando che il pericolo di inquinamento probatorio era correlato ad accertamenti di natura tecnica su cose in sequestro, ad elementi documentali, quali i messaggi intercorsi tra S. ed alcuni amici, ed era argomentato sulla asserita condotta di inquinamento e di costruzione di un falso alibi tenuta da M.S., in realtà smentita dalle acquisizioni probatorie. Anche il pericolo di reiterazione del reato era sostanzialmente privo di giustificazione, avuto in particolare riguardo alla personalità di entrambe le indagate.

29. All’udienza camerale del 26 settembre 2011 veniva preliminarmente disposta la riunione al procedimento n. 33792/2011 (avente ad oggetto i ricorsi proposti da M.S. e S.C. avverso l’ordinanza emessa, ai sensi dell’art. 309 c.p.p., dal Tribunale di Taranto il 20 giugno 2011) di quello recante il n. 33992/2011 (relativo ai ricorsi delle due indagate contro l’ordinanza in data 12 luglio 2011 del Tribunale di Taranto costituito ex art. 310 c.p.p.), ricorrendo i presupposti di cui all’art. 12 c.p.p., comma 1, lett. a) e b).

La difesa di M.S. depositava una nota di produzione documentale contenente l’allegazione dei seguenti atti: a) decreto di archiviazione emesso il 5 settembre 2011 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto nei confronti di M. M. in relazione ai delitti di cui agli artt. 575, 410 e 609 bis c.p.; b) ordinanza pronunziata dal Tribunale di Taranto il 4 agosto 2011 a seguito della sentenza di annullamento con rinvio disposto dalla Prima Sezione Penale di questa Corte con sentenza del 17 magio 2011; c) ricorso per cassazione in data 10 agosto 2011 presentato dalla difesa di M.S. avverso il provvedimento di cui al precedente punto b).

Motivi della decisione

I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito precisati.

1. La prima questione, logicamente pregiudiziale rispetto alle altre, che il Tribunale ha omesso di prendere in esame riguarda l’interferenza fra la pendenza di una proceduta incidentale de libertate e una nuova iniziativa cautelare relativa allo stesso fatto.

1.1. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto il 26 maggio 2011 nei confronti di M.S. e S.C. in relazione ai delitti di concorso nell’omicidio di Sc.Sa. e di soppressione (in concorso con M.M.) del cadavere della ragazza è, infatti, intervenuta quando non era ancora esaurito il precedente procedimento cautelare, originato dall’appello proposto da M.S. avverso l’ordinanza del 22 dicembre 2010 con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto aveva rigettato la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere, disposta il 21 ottobre 2010 nei confronti della M. in relazione al delitto di omicidio volontario della cugina in concorso con M.M..

L’ordinanza adottata il 18 gennaio 2011 dal Tribunale di Taranto, costituito ai sensi dell’art. 310 c.p.p., veniva annullata dalla Prima Sezione Penale di questa Corte con sentenza n. 19759 del 17 maggio 2011. Giudicando in sede di rinvio, il Tribunale di Taranto rigettava nuovamente l’appello proposto da M.S. e, per l’effetto, confermava la pronuncia del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto del 22 dicembre 2010. Tale provvedimento veniva impugnato dalla difesa di M.S. mediante ricorso per cassazione e il relativo procedimento pende dinanzi alla Quinta Sezione di questa Corte, competente in base ai criteri tabellari.

Oggetto di esame della presente procedura è (oltre all’ordinanza del 12 luglio 2011) il provvedimento del Tribunale di Taranto del 20 giugno 2011 che confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 26 maggio 2011 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto e avente ad oggetto la contestazione a M.S. dei delitti di omicidio volontario e di soppressione di cadavere in concorso con la madre, S. C..

1.2. E’, quindi, evidente che nei confronti di M.S. sono parallelamente in corso di svolgimento due procedure incidentali che traggono origine da due provvedimenti restrittivi della libertà personale concernenti lo stesso fatto e tra loro logicamente incompatibili: a) nella prima ordinanza di custodia cautelare del 21 ottobre 2010 l’indagata è indicata quale autrice dell’omicidio in concorso con il padre, la cui posizione, come risulta dalle produzioni difensive, è stata successivamente archiviata con decreto del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto del 5 settembre 2011; b) nel provvedimento restrittivo della libertà personale in data 26 maggio 2011 M.S. è accusata di avere commesso il delitto in concorso con S.C..

2. Il Tribunale di Taranto ha omesso di valutare questa peculiare situazione alla luce dei principi che la giurisprudenza di legittimità ha enunciato in tema di preclusione processuale nelle procedure incidentali in materia di libertà, muovendo dalla regola del ne bis in idem. Si tratta di una regola che permea l’intero ordinamento giuridico e fonda il preciso divieto di reiterazione dei procedimenti e delle decisioni sull’identica regiudicanda, in sintonia con le esigenze di razionalità e di funzionalità connaturate al sistema. A tale divieto va, pertanto, attribuito, il ruolo di principio generale dell’ordinamento dal quale, a norma dell’art. 12 preleggi, comma 2, il giudice non può prescindere quale necessario referente dell’interpretazione logico-sistematica.

2.1. La matrice del divieto del ne bis in idem deve essere identificata nella categoria della preclusione processuale, che, ancor prima di esplicarsi quale limite estremo segnato dal giudicato, assolve la funzione di scandire i singoli passaggi della progressione del processo e di regolare i tempi e i modi dell’esercizio dei poteri delle parti e del giudice, dai quali quello sviluppo dipende, con la conseguenza che essa rappresenta il presidio apprestato dall’ordinamento per assicurare la funzionalità del processo in relazione alle sue peculiari conformazioni risultanti dalle scelte del legislatore. Il processo, infatti, quale sequenza ordinata di atti, modulata secondo un preciso ordine cronologico di attività, di fasi e di gradi, è legalmente tipicizzato in conformità di determinati criteri di congruenza logica e di economicità procedimentale in vista del raggiungimento di un risultato finale, nel quale possa realizzarsi l’equilibrio tra le esigenze di giustizia, di certezza e di economia.

2.2. Questa impostazione teorica rende evidente che la preclusione costituisce un istituto coessenziale alla stessa nozione di processo, non concepibile se non come serie ordinata di atti normativamente coordinati tra toro, ciascuno dei quali – all’interno dell’unitaria fattispecie complessa a formazione successiva – è condizionato da quelli che lo hanno preceduto e condiziona, a sua volta, quelli successivi secondo precise interrelazioni funzionali. L’istituto della preclusione, attinente all’ordine pubblico processuale, è intrinsecamente qualificato dal fatto di manifestarsi in forme differenti, accomunate dal risultato di costituire un impedimento all’esercizio di un potere del giudice o delle parti in dipendenza dell’inosservanza delle modalità prescritte dalla legge processuale, o del precedente compimento di un atto incompatibile, ovvero del pregresso esercizio dello stesso potere. In quest’ultima ipotesi la preclusione è normalmente considerata quale conseguenza della consumazione del potere. Nel perimetro della preclusione-consumazione ricade, oltre all’esercizio dell’azione penale, anche il potere di ius dicere ad opera del giudice, secondo quanto costantemente affermato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. Un. 28 giugno 2005, n.34655; Sez. Un. 14 luglio 2004, n. 36168; Sez. Un. 31 marzo 2004, rv. 18339; Sez. Un. 18 maggio 1994; Sez. Un. 19 gennaio 2000, n. 28807; Sez. Un. 23 febbraio 2000, n. 8; Sez. Un., 10 dicembre 1997, n. 17; Sez. Un. 31 luglio 1997, n. 10; Sez. Un., 26 marzo 1997, n. 4904; Sez. Un. 18 giugno 1993, n. 19; Sez. Un. 8 luglio 1994, n. 11; Sez. Un. 23 novembre 1990, n. 373; Corte Cost., sent. n. 318 del 2001, n. 144 del 1999, n. 27 del 1995).

Il ne bis in idem è, quindi, finalizzato ad evitare che per lo "stesso fatto" – inteso, ai fini della preclusione connessa al predetto principio, come corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi del reato (condotta, evento, nesso casuale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona, (Sez. Un., 28 giugno 2005, n. 34655, rv. 231799; Sez. 1, 21 aprile 2006, n. 19787; Sez. 2, 18 aprile 2008, n. 21035) – si svolgano più procedimenti e si adottino più provvedimenti anche non irrevocabili, l’uno indipendentemente dall’altro, e trova la sua espressione in rapporto alle diverse scansioni procedimentali disegnate dal legislatore.

3. Le Sezioni Unite di questa Corte, con una recente decisione (Sez. Un. 16 dicembre 2010, n. 7931) condivisa dal Collegio, hanno, con specifico riferimento ai temi del "giudicando" e del "giudicato" cautelare, ulteriormente approfondito il tema della preclusione processuale sotto i seguenti tre profili.

La nozione di identità del fatto ricomprende necessariamente, in ambito cautelare, anche l’identità degli elementi posti (e valutati) a sostegno o a confutazione di esso e della sua rilevanza cautelare.

Esiste una stretta correlazione tra le decisioni adottate nelle procedure incidentali de libertate e l’esigenza, espressamente sancita dalle disposizioni del codice di rito, di adeguare costantemente l’intervento cautelare all’eventuale evoluzione dei presupposti di fatto che consentono la restrizione della libertà personale.

Lo sviluppo del procedimentale incidentale in tema di libertà è espressione, da un lato, delle facoltà riconosciute alle parti e, dall’altro, dei doveri funzionali del giudice. L’interessato può sempre attivare la procedura, attraverso l’istituto della revoca ex art. 299 c.p.p., inteso come strumento volto a consentire non solo la valutazione ex ante delle condizioni di applicabilità delle misure, ma altresì quella ex post della persistenza delle medesime condizioni, nell’ottica di garantire la costante corrispondenza dello status libertatis dell’indagato all’effettiva attualità dei presupposti edittali, probatori o cautelari che legittimano l’adozione dei provvedimenti limitativi della libertà personale. Il pubblico ministero che, nelle more della decisione su una impugnazione incidentale de libertate, intende utilizzare, nei confronti dello stesso indagato e per lo stesso fatto, clementi probatori "nuovi" può valutare se riversarli nel procedimento incidentale già instaurato ovvero se porli a fondamento di una nuova richiesta cautelare, ma, una volta effettuata tale scelta, non può coltivare l’altra iniziativa cautelare anche al fine di scongiurare il rischio del conseguimento di un duplice titolo per lo stesso fatto e sulla base dei medesimi elementi.

Il giudice adito, a sua volta, è sempre tenuto ad accertare d’ufficio la sussistenza di ragioni, pur diverse da quelle prospettate dall’interessato, indicative dell’insussistenza dei presupposti della misura.

Letto in tale prospettiva, espressione dei principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, l’istituto della preclusione processuale, operante anche in ambito cautelare, rivela il suo genuino carattere biunivoco, riassumibile nel brocardo e leda una via non datur recursus ad alterarti, e può ritenersi coerentemente estensibile a qualsiasi ipotesi di impugnazione incidentale de libertate, ivi comprese quelle introdotte dall’indagato (Sez. Un. 16 dicembre 2010. n. 7931).

4. Il Tribunale del riesame di Taranto ha omesso di esaminare la problematica posta dalla contemporanea pendenza nei confronti di M.S. di due procedure incidentali: l’una instaurata ai sensi dell’art. 310 c.p.p. e scaturente dalla richiesta di revoca dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere del 21 ottobre 2010;

l’altra derivante dalla richiesta di riesame formulata dall’interessata avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti il 26 maggio 2011. La carenza della motivazione sui profili in precedenza indicati si riflette sulla tenuta logica del provvedimento impugnato che ha omesso di valutare la circostanza che a M.S. è contestato, nell’ambito del presente procedimento, di avere agito in concorso con S. C., mentre nella procedura riconducibile alla prima ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata ritenuta, in relazione al medesimo fatto-storico, l’esecutrice del delitto in concorso con il padre, la cui posizione, peraltro, è stata, come già detto, archiviata.

Tale inconciliabilità logica si riflette anche, all’evidenza, sulla posizione di S.C., atteso che la pendenza di due distinte ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di M.S. per l’omicidio di Sc.Sa. legittima la configurabilità di due diverse e alternative ricostruzioni dell’accaduto, tra loro configgenti in ordine al presunto autore (o ai presunti autori) del delitto.

In sede di rinvio, pertanto, il Tribunale di Taranto dovrà valutare tutti i profili sinora illustrati.

5. Un secondo vizio del provvedimento impugnato attiene, come esattamente rilevato dalle difese delle due ricorrenti, all’interpretazione ed esatta applicazione della nozione di "gravi indizi di colpevolezza" idonei a giustificare l’adozione di una misura cautelare personale, nonchè dei canoni di valutazione probatoria alla luce dei più recenti principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. Un. 30 maggio 2006, n. 36267).

5.1. In coerenza con i principi costituzionali della inviolabilità della libertà personale (art. 13 Cost.) e della presunzione di non colpevolezza sino a sentenza definitiva (art. 27 Cost., comma 2), l’art. 273 c.p.p., comma 1, così come modificato dalla L. n. 63 del 2001, richiede, quale condizione generale di applicabilità di una misura cautelare personale, la sussistenza di "gravi indizi di colpevolezza" a carico della persona destinataria del provvedimento e impone una pregnante valutazione circa l’elevata valenza indiziante degli elementi a carico della persona accusata, che devono trovare la loro sintesi in un giudizio probabilistico di segno positivo in ordine alla colpevolezza. A sua volta l’art. 292 c.p.p., come modificato dalla L. n. 332 del 1995 esalta l’aspetto contenutistico della valutazione cui è chiamato il giudice della cautela, laddove prevede che: a) lo schema motivazionale dell’ordinanza cautelare ricalchi quello previsto dall’art. 546 c.p.p., lett. e); b) il giudice giustifichi l’esito positivo della valutazione compiuta sugli elementi a carico ed esponga le ragioni per le quali ritiene irrilevanti i dati conoscitivi forniti dalla difesa o, comunque, gli elementi favorevoli all’accusato.

E’ indubbio, peraltro, che le suddette disposizioni normative non equiparano il giudizio preordinato alla pronuncia di condanna – che presuppone l’acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell’imputato – e la delibazione funzionale all’esercizio del potere cautelare, che implica un giudizio prognostico in termini di "ragionevole e alta probabilità di colpevolezza" (Sez. Un. 30 maggio 2006, n. 36267), essendo indubbiamente diverso, nei due accertamenti, il grado di conferma dell’ipotesi accusatoria.

Nel giudizio di cognizione la decisione definitiva sulla regiudicanda è sorretta da un quadro probatorio completo e non suscettibile di ulteriori aggiornamenti o variazioni, mentre nella procedura incidentale in tema di libertà la valutazione del giudice è necessariamente correlata all’evoluzione del quadro conoscitivo e allo sviluppo degli accertamenti in corso che stimolano la continua verifica della capacità dell’ipotesi accusatoria di resistere a interpretazioni alternative. La decisione cautelare deve necessariamente tenere conto di tale aspetto nell’apprezzare la forza induttiva del materiale indiziario sino a quello stesso momento acquisito rispetto al fatto-reato considerato e al suo collegamento, secondo il criterio sostanziale di elevata probabilità di colpevolezza, con chi ne appare l’autore.

Di conseguenza la nozione di gravità indiziaria ai fini cautelari – caratterizzata da una sua autonomia gneosologica rispetto alla cd. prova logica o critica di cui all’art. 192 c.p.p., comma 2 – si riferisce al grado di conferma, sulla base di un giudizio prognostico di responsabilità, basato sullo stato degli atti, dell’ipotesi accusatoria, e ciò a prescindere dagli effetti, non ancora apprezzabili, eventualmente connessi alla dinamica della prova nella successiva evoluzione processuale (Sez. Un. 30 maggio 2006, n. 36267).

5.2. A seguito dell’introduzione dell’art. 273 c.p.p., comma 1-bis (ad opera della L. 1 marzo 2001, n. 63, art. 11, attuativa della legge costituzionale sul giusto processo), nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per l’adozione di una misura cautelare personale trovano spazio le disposizioni contenute nell’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 (Sez. 1, 14 novembre 2001, n. 43980, ric. Caliò, rv. 220176; Sez. 1, 7 febbraio 2002, n. 15685, ric. Schiavone, rv.

221330; Sez. fer. 28 agosto 2002, n. 31992, ric. Desogus, rv. 222377;

Sez. 6, 3 dicembre 2004, n. 1894, ric. P.M. in proc. Sapia, rv.

230763).

In conseguenza della modifica normativa, dalla chiamata di correo possono inferirsi elementi indizianti di spessore tale da integrare quella qualificata probabilità di colpevolezza, richiesta dall’art. 273 c.p.p quale condizione di applicabilità delle misure cautelari personali, solo se i riscontri estrinseci sono compatibili con le dichiarazioni accusatorie e consentono un collegamento diretto ed univoco, sul piano logico e storico, con i fatti per cui si procede mediante connotati individualizzanti, che devono riferirsi non solo alle modalità obiettive del fatto descritte dal chiamante, ma anche alla specifica posizione soggettiva del chiamato rispetto al fatto di cui deve rispondere (Sez. 1, 14 novembre 2001, n. 43980).

La chiamata di correo può, quindi, costituire grave indizio di colpevolezza soltanto quando è sorretta da riscontri estrinseci individualizzanti, perchè solo sulla base di tale caratterizzazione è possibile fondare la persuasività probatoria della chiamata in correità e la razionalità della decisione cautelare che non può essere contraddistinta da elementi dicotomici e di cesura nella prospettiva del contraddittorio dibattimentale (Sez. 1, 7 febbraio 2002, n. 15685; Sez. 5, 18 aprile 2002, n. 28703; Sez. fer. 28 agosto 2002, n. 31992; Sez. 1, 20 settembre 2002, n.34578; Sez. 1, 26 febbraio 2003, n. 14426).

Diversamente, sarebbe difficile comprendere quale reale valore prognostico in ordine all’elevata probabilità di colpevolezza possa assegnarsi ad una chiamata di correo che, per il fatto di non essere confermata da un riscontro munito del carattere individualizzante, potrebbe, tutt’al più, avere valore dimostrativo rispetto all’accertamento della verificazione del fatto, ma certamente non riguardo all’attribuzione del fatto stesso e alla riferibilità di esso alla specifica posizione del soggetto nei cui confronti sia stata emessa la misura restrittiva della libertà personale.

Infine, l’esclusione della necessità di riscontri esterni individualizzanti alla chiamata in correità, svuoterebbe di significato la carica innovativa dell’art. 273, comma 1-bis, la cui introduzione ha inteso superare le precedenti posizioni giurisprudenziali cristallizzate nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte del 21 aprile 1995 (ric. Costantino).

5.3. L’ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazione di questi principi nella parte in cui ha omesso di interpretare la nozione di gravità indiziaria alla luce delle modifiche introdotte dalla L. n. 63 del 2001, attuativa del novellato art. 111 Cost., che, in coerenza con i principi del cd. "giusto processo cautelare", quali desumibili anche dai reiterati interventi in materia della Corte Costituzionale (cfr. ex plurimis sentenza 24 aprile 1996, n. 131), rendono doveroso per il giudice il ricorso all’interpretazione adeguatrice della disciplina della prova cautelare in modo da ritenere che l’indagato (o l’imputato) non ancora raggiunto da pronuncia di condanna possa essere sottoposto a misure restrittive della libertà personale soltanto quando sia munita di affidabile base razionale la prognosi relativa al futuro accertamento della colpevolezza.

Lo sforzo motivazionale del Tribunale di Taranto si è, infatti, concentrato nella minuziosa ricostruzione degli spostamenti della vittima anche ai fini della esatta collocazione temporale dell’ora dell’omicidio, mentre è caratterizzato da un’obiettiva carenza della motivazione in ordine a quanto avvenuto tra le ore 14 e le ore 14,42 del (OMISSIS), ossia nel lasso di tempo in cui si verifico l’uccisione di Sc.Sa., alla dinamica omicidiaria, alle concrete condotte asseritamente poste in essere dalle due ricorrenti, al volontario e consapevole tipo di contributo ipoteticamente fornito da ciascuna di esse alla consumazione del grave fatto di sangue. Ai fini della valutazione del quadro di gravità indiziaria in ordine al delitto di omicidio i giudici hanno, infatti, analizzato i comportamenti tenuti da M.S. e S.C. fino alle ore 14 del (OMISSIS) e, quindi, in coincidenza con l’arrivo di Sp.Ma. presso la loro abitazione quello stesso giorno, profili tutti che non rilevano direttamente ai fini dell’attribuibilità del fatto-reato loro contestato ex art. 575 c.p. secondo parametri di elevata probabilità di colpevolezza. E’ stato, quindi, all’evidenza omesso ogni riferimento a quanto accaduto tra le ore 14 e le ore 14,42 del (OMISSIS), lasso di tempo fondamentale, perchè in esso si colloca la consumazione dell’omicidio.

6. Le censure difensive sono fondate anche nella parte in cui denunciano la mancanza di motivazione dell’ordinanza del 20 giugno 2011 in merito ad alcuni aspetti fondamentali della vicenda rilevanti nella prospettiva di cui all’art. 273 c.p.p., comma 1.

In merito al luogo dell’omicidio, l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari argomentava che esso era da individuare all’interno dell’abitazione M., mentre il provvedimento del Tribunale del riesame non affronta espressamente la questione, che pure assumeva un rilievo centrale alla luce delle altre emergenze investigative acquisite e in esso dettagliatamente illustrate.

Infatti, nell’ambito dei colloqui captati (cfr. in particolare intercettazione del 6 maggio 2011, ore 8,30 relativa alla conversazione intercorsa tra Pr.Co. e la figlia, Sc.An.) veniva fatto esplicito riferimento all’auto di S.C. quale luogo di commissione dell’omicidio secondo il racconto fatto da B.G. (cfr. f. 56 provvedimento del Tribunale di Taranto del 20 giugno 2011).

Circostanze analoghe emergevano dal racconto di Sc.An. che affermava di avere appreso dalla sorella Gi. il contenuto del "sogno" fatto da B., il quale, dopo che S. C., arrabbiata, aveva costretto Sc.Sa. a salire in macchina, aveva notato la sagoma di una persona che, non appena la vittima era stata a bordo, le aveva cinto il collo con una corda, strozzandola (cfr. f. 58 dell’ordinanza del 20 giugno 2011).

B.G., persona il cui racconto veniva richiamato dalle altre persone, non faceva, invece, alcun riferimento a quanto asseritamente accaduto all’interno della macchina.

Infine, come ampiamente evidenziato dalle difese delle due ricorrenti, i provvedimenti adottati nell’ambito della distinta e parallela procedura incidentale tuttora in corso dinanzi alla Quinta Sezione Penale di questa Corte a carico di M.S. individuavano nel garage il luogo di consumazione del delitto (cfr. in particolare ordinanze del 21 ottobre 2010 e del 31 gennaio 2011).

La differenza delle prospettive ricostruttive è, all’evidenza, direttamente rilevante ai fini della compiuta ricostruzione del fatto delittuoso, della lettura delle altre emergenze investigative, della delineazione delle condotte criminose di cui le ricorrenti si sarebbero rese responsabili.

7. Con riferimento alla consumazione dell’omicidio i giudici richiamavano quali ulteriori elementi specificamente indizianti in ordine alla riconducibilità alle due ricorrenti del fatto reato nell’arco di tempo indicato nell’ordinanza custodiale del 26 maggio 2011:

– le dichiarazioni di S.A., che riferiva di avere invano cercato di contattare S. il (OMISSIS) intorno all’ora di pranzo;

– il contenuto dei tabulati telefonici che consentivano di collocare la suddetta chiamata alle ore 13,59 di quel giorno;

– le dichiarazioni di Ma.Fr. che, alle ore 14,18 del (OMISSIS), aveva inviato al cellulare in uso a Sc.Sa. un messaggio rimasto privo di riscontro, circostanza questa che contraddiceva le abitudini della vittima, così come del resto la mancata risposta alla chiamata effettuata dalla Ma. all’amica alle ore 14,23 di quello stesso giorno;

– le risultanze dei tabulati dell’apparecchio cellulare in uso a Ma.Fr., comprovanti il racconto della ragazza;

– le dichiarazioni di Sp.Ma., la quale riferiva di avere, contrariamente al solito, trovato M.S. ad attenderla per strada quando era giunta, insieme con la sorella, a casa M. subito dopo il messaggio di S. che, alle ore 14,39, le confermava di essere pronta;

– le dichiarazioni rese da M.S. alla P., considerate alla stregua di una confessione stragiudiziale;

– gli accertamenti svolti dal Ris Carabinieri sulle celle agganciate dai telefoni cellulari in uso alle indagate e alla vittima nel periodo di commissione dell’azione omicidiaria con conseguenti ricadute sulla precostituzione dell’alibi da parte della M. che, in quanto frutto di falsificazione, militava a suo carico.

Il complesso di questi elementi (salvo quanto si dirà al paragrafo che segue sulla consulenza svolta dal Ris Carabinieri), pur potendo assumere una valenza genericamente indiziante, è, peraltro, inidoneo a delineare un univoco collegamento, secondo il criterio sostanziale di elevata probabilità di colpevolezza, tra il fatto-reato con coloro che ne appaiono le autrici in assenza di ulteriori dati obiettivi espressivi delle concrete condotte asseritamente poste in essere da M.S. e S.C. e funzionali alla consumazione dell’omicidio di S.S. nell’arco di tempo in cui viene collocato il fatto di sangue.

L’erronea applicazione dell’art. 273 c.p.p., comma 1, con conseguenti riflessi sulla completezza e sulla logicità della motivazione appare ancor più rilevante, ove correlata alle discrasie esistenti tra l’ordinanza applicativa della misura custodiale del 26 maggio 2011 e il provvedimento del 20 giugno 2011 in ordine al luogo di consumazione del delitto, alla sua dinamica, nonchè alla diversa riconducibilità soggettiva dello stesso, argomentata nei provvedimenti adottati nella parallela procedura incidentale de libertate (cfr. sub 1, 4). Essa assume, inoltre, un rilievo pregnante con riferimento alla posizione di S.C., il cui asserito contributo all’uccisione della nipote non è stato in alcun modo specificato con intuitive carenze motivazionali in ordine al tipo di apporto, materiale o morale, fornito, e alla eventuale astratta configurabilità, in alternativa, di forme di favoreggiamento.

7. Sull’assenza del quadro di gravità indiziaria incide anche l’inosservanza dell’art. 121 c.p.p. in relazione all’omessa risposta ai rilievi difensivi in ordine alla concludenza e attendibilità della consulenza svolta dal Ris Carabinieri sulle celle agganciate dagli apparecchi cellulari in uso alle due indagate e alla vittima nell’arco di tempo in cui si colloca l’omicidio.

7.1. In attuazione della direttiva n. 3 della L. n. 81 del 1987, art. 2, l’art. 121 c.p.p. accorda a parti e difensori il diritto di presentare al giudice in ogni stato e grado del procedimento memorie e richieste scritte (cd. ius postulandi). Il comma 1 della disposizione in esame trova il proprio, pressochè identico precedente nell’art. 145 c.p.p. del codice di rito del 1930, mentre il comma 2 – di portata più ampia rispetto al previgente art. 305 dell’abrogato codice di procedura penale – è del tutto innovativo.

La disposizione in esame è coerente con il principio della parità tra accusa e difesa, che permea il nuovo impianto processuale ed era assolutamente sconosciuta al codice previgente.

Il legislatore del 1988 ha inteso accordare il diritto di presentare memorie e richieste scritte al giudice in ogni stato e grado del procedimento. Come si desume dalla relazione al testo definitivo del codice, l’originario riferimento al processo è stato rimosso, al fine di consentire l’applicazione della norma anche nel corso delle indagini preliminari. Per quello che concerne l’udienza preliminare, la facoltà attribuita alle parti di utilizzare nella fase della discussione anche gli atti e i documenti ammessi dal giudice prima dell’inizio della stessa (art. 421 c.p.p., comma 3) è indicativa del fatto che le memorie e le richieste possono essere prodotte dalle parti e formare oggetto del contraddittorio (Corte Cost., 30 maggio 1991, n. 238). L’esercizio del diritto di presentare memorie scritte, lungi dall’essere incompatibile con un processo ispirato al principio di oralità, si risolve in un’attività diretta a integrare o a puntualizzare elementi conoscitivi già emersi ed acquisiti e costituisce un’espressione della struttura dialettica del processo, costantemente permeato dalla regola del contraddittorio. La memoria ha, infatti, un contenuto argomentativo, volto a dimostrare e supportare le ragioni della parte circa questioni di fatto e/o di diritto oppure su aspetti tecnici. La peculiarità dell’art. 121 c.p.p., comma 2, consiste, quindi, nello stabilire come immediata l’insorgenza del dovere di provvedere da parte del giudice e nel definire l’ampiezza dello spatium deliberandi concesso prima di far scattare il meccanismo che tramuti tale dovere in obbligo di pronunciarsi su domande determinate delle parti (Sez. 1, 14 ottobre 2005, n. 45104; Sez. 1,7 luglio 2009, n. 31245).

L’ampiezza e la portata della facoltà di presentare memorie è inversamente proporzionata agli spazi dialettici riservati alla difesa. Essa, pertanto, assume una maggiore pregnanza nelle situazioni processuali, quali le procedure de libertate, in cui gli spazi concessi alla difesa sono più contratti. Il giudice al quale viene presentata una memoria deve, perciò, prendere in considerazione il contenuto della stessa e assumerlo a tema dell’indagine, facendolo (direttamente o indirettamente) oggetto della formulazione del proprio giudizio. Una conclusione del genere deriva dal principio generale secondo cui le esigenze di giustizia impongono il vaglio di tutte le ragioni delle parti e di tutti i fatti e le circostanze addotti e riferiti dall’indagato (o imputato).

La mancata valutazione da parte del giudice delle memorie presentate dalle parti o dai difensori si traduce in una carenza della motivazione della decisione, posto che la stessa può risultare indirettamente viziata per la mancata illustrazione di quanto illustrato nella memoria.

7.2. Nel caso di specie l’omessa risposta ai rilievi formulati dalla difesa in merito all’ambito di copertura delle "celle telefoniche" di Avetrana si è tradotta in una rilevante carenza argomentativa su un aspetto importante delle deduzioni difensive volte a consentire alle indagate di intervenire concretamente nel processo ricostruttivo e valutativo effettuato dal giudice in ordine al fatto-reato e a difendersi provando. La compiuta analisi della attendibilità dei risultati della consulenza del Ris Carabinieri, anche alla luce delle opposte considerazioni svolte dai consulenti di parte della difesa, sottoposte all’esame del Tribunale del riesame con una memoria, si rendeva doverosa, incidendo direttamente sulla ricostruzione della presenza della vittima presso l’abitazione dei M. in un orario compatibile con quello dell’omicidio e sulla interpretazione della successione dei messaggi e delle chiamate rilevati mediante l’analisi dei tabulati delle utenze cellulari in uso a M.S. e Sc.Sa..

8. La motivazione dell’ordinanza del Tribunale del riesame è carente anche nella parte in cui, dopo la loro illustrazione, omette di analizzare criticamente (salvo alcuni accenni a ff. 76, 78 e 79 del provvedimento impugnato del 20 giugno 2011), alla luce degli altri elementi investigativi acquisiti e delle versioni fornite dalle due ricorrenti, il contenuto delle diverse dichiarazioni rese da M. M. nell’ambito degli interrogatori cui è stato sottoposto, nonchè le lettere acquisite o prodotte dalla difesa. I giudici, infatti, dopo averle illustrate sinteticamente, hanno omesso di spiegare, anche tenuto conto delle diverse prospettazioni contenute nelle due ordinanze di custodia cautelare e dei diversi elementi posti a fondamento delle stesse, se le dichiarazioni di M. debbano ritenersi nel loro complesso intrinsecamente inattendibili e prive di qualsivoglia riscontro obiettivo oppure se possano essere oggetto di una valutazione frazionata con particolare riferimento alla ricostruzione degli avvenimenti del 26 ottobre 2010 e degli spostamenti posti in essere quel giorno dai componenti del nucleo familiare, così come sostenuto nell’ordinanza pronunziata, in sede di rinvio, il 30 giugno 2011 dal Tribunale di Taranto costituito ex art. 310 c.p.p. nell’ambito della procedura de libertate tuttora pendente.

L’insufficiente sviluppo dell’iter argomentativo sul punto incide anche sull’interpretazione del soliloquio di M. del 5 ottobre 2010, la cui compiuta lettura avrebbe imposto la sua correlazione logica con il comportamento processuale tenuto dall’uomo durante tutto lo svolgimento delle indagini, nonchè sulla valenza del cd.

"confessione stragiudiziale" di M.S. nel corso del colloquio con P.A..

9. Il vizio di carenza della motivazione del provvedimento del 20 giugno 2011 è riscontrabile anche nella parte in cui il Tribunale di Taranto omette di spiegare le inferenze esistenti tra il movente sotteso alle condotte di M.S. (f. 90 e ss. del provvedimento impugnato) e il contestato concorso di S.C. nella consumazione dell’omicidio di Sc.Sa.. Non è, infatti, in alcun modo chiarito se la S. fosse a conoscenza dei rapporti esistenti tra la figlia e il R. e della propalazione delle notizie relative al fugace rapporto sessuale intercorso tra i due. Pertanto, mentre per la posizione di M. S. è delineato, con ampi riferimenti alle emergenze processuali, il movente del delitto, altrettanto non può dirsi per la posizione di S.C., non essendo stata fornita alcuna spiegazione circa l’eventuale condivisione dello stesso o la sussistenza di eventuali, autonome spinte alla condotta criminosa.

10. Le doglianze difensive concernenti il contestato delitto di sequestro di persona (art. 605 c.p.), oggetto dell’ordinanza in data 12 luglio 2011 del Tribunale di Taranto, costituito ex art. 310 c.p.p., sono fondate.

10.1. Il Tribunale di Taranto ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del delitto previsto dall’art. 605 c.p. sulla base di un percorso argomentativo che presenta alcune lacune motivazionali in merito alla ricostruzione del fatto e alla univocità del quadro indiziario con conseguenti riflessi sulla corretta qualificazione giuridica del fatto.

Invero, dopo avere analiticamente illustrato il contenuto delle dichiarazioni rese, su questo specifico aspetto della vicenda, da P.A., C.V. (entrambe de relato) e da B.G., non ha sviluppato alcuna argomentazione in merito alle contraddizioni esistenti tra le stesse.

La P. (cfr. ff. 42 e ss. del provvedimento impugnato), infatti, riferiva – per averlo appreso dalla figlia, C.V., a sua volta destinataria delle confidenze di B. – che il pomeriggio del (OMISSIS) l’uomo aveva visto, nella via parallela alla scuola media "Briganti", Sc.Sa. che, proveniente da via Deledda, correva in lacrime verso viale Kennedy.

Durante la corsa la ragazza veniva raggiunta dalla S. che, scesa dalla sua autovettura "Opel" di colore grigio-azzurro, l’afferrava per i capelli e, strattonandola con forza, la faceva salire sulla macchina.

B., invece, dichiarava (cfr. f. 44 dell’ordinanza in questione) di avere notato, in prossimità dell’incrocio tra via Verdi e via Umberto I, la S. che, vicina alla sua autovettura "Opel Astra SW", si rivolgeva alla nipote ingiungendole testualmente con tono minaccioso: "mò ha ‘nchianà intra la macchina", facendo al suo indirizzo un gesto perentorio con il braccio e con l’indice della mano all’indirizzo di Sc.Sa. che appariva molto turbata e teneva la testa china. In tale contesto l’uomo notava che lo sportello posteriore destro dell’auto era aperto, che sui sedili posteriori una sagoma di sesso femminile, di robusta costituzione, con i capelli scuri, legati all’indietro si abbassava e, infine, che la copertura del vano bagagli era leggermente rialzata.

Tali differenti versioni devono essere lette anche alla luce delle dichiarazioni rese da Sc.An. che (come già ricordato), riferiva di avere appreso dalla sorella Gi. il contenuto del "sogno" fatto da B., il quale, dopo che S. C., arrabbiata, aveva costretto Sc.Sa. a salire in macchina, aveva notato la sagoma di una persona che, non appena la vittima era stata a bordo, le aveva cinto il collo con una corda, strozzandola.

Nonostante che la ricostruzione dell’accaduto fosse obiettivamente differente nel racconto delle persone informate sui fatti, i giudici di merito omettevano di specificare quale di esse apparisse maggiormente plausibile alla luce delle altre acquisizioni investigative e della complessiva dinamica dell’accaduto anche con riferimento alle ragioni sottese all’eventuale improvviso allontanamento di Sc.Sa. da casa M., al suo ipotetico inseguimento da parte delle due ricorrenti e all’esigenza che la ragazza le seguisse contro la sua volontà salendo a bordo dell’auto. Quest’ultimo profilo è, a sua volta, intimamente connesso con quello concernente le insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine al luogo di consumazione dell’omicidio (cfr. precedente paragrafo 6) e al molo asseritamente serbato da ciascuna delle ricorrenti nella realizzazione dello stesso.

10.2. Il mancato approfondimento argomentativo sugli aspetti precisati al paragrafo che precedevi riflette anche sul corretto inquadramento della fattispecie.

Ai fini della configurabilità del delitto di sequestro di persona, la privazione della libertà personale può essere ottenuta sia con la violenza che con la minaccia e l’inganno. Qualora il mezzo utilizzato dall’agente consista nelle minacce, queste, per la loro gravità e continuità e per la forza intimidatrice di chi le pronuncia, devono esplicare sulla vittima un effetto tale da impedire ogni iniziativa per riacquistare la libertà. Va, peraltro, sottolineato che, soprattutto nell’ambito dei rapporti familiari, la costrizione della volontà del soggetto riferibile ad una privazione della libertà personale può essere determinata non per effetto di minacce esplicite, ma anche di un atteggiamento complessivamente intimidatorio.

Rileva, inoltre, pur in assenza di parole e di espliciti gesti intimidatori, qualsiasi atteggiamento che, in relazione alle particolari circostanze, sia suscettibile di togliere alla persona offesa la capacità di determinarsi e di agire secondo la propria autonoma e indipendente volontà (Sez. 5, 14 febbraio 2005, n. 14566).

Ai fini della realizzazione del delitto previsto dall’art. 605 c.p., sono irrilevanti, oltre che i mezzi e la durata, anche il grado della privazione della libertà personale. Non occorre, quindi, che la privazione di libertà sia totale nè che alla vittima sia resa del tutto impossibile ogni via di scampo.

Il reato di sequestro di persona si distingue da quello di violenza privata per il diverso profilo offensivo che, nell’ipotesi disciplinata dall’art. 605 c.p., concerne la libertà personale, mentre in quella di cui all’art. 610 c.p. riguarda la libertà psichica. Pertanto, i delitti di sequestro di persona e di violenza privata, pur avendo in comune l’elemento materiale della costrizione, si differenziano tra loro per la diversa incidenza della violenza o della minaccia sulla libertà del soggetto passivo: nella violenza privata la costrizione dell’agente, pur esplicandosi in un’energia fisica o in una violenza morale, lede soltanto la libertà psichica limitatamente ad un singolo atto del processo di autodeterminazione della parte lesa, mentre nel sequestro di persona la coazione si risolve nella restrizione della sua libertà fisica, intesa come libertà di movimento o di scelta del luogo in cui stare (Sez. 5, 3 febbraio 2009, n. 9731; Sez. 2, 4 novembre 2010, n. 38994; Sez. 5, 3 marzo 2009, n. 9731).

Non sembra contraddire tale tesi l’affermazione secondo cui il sequestro di persona implica un’aggressione anche alla libertà psichica; dato il carattere sussidiario del delitto di violenza privata, è indubbio che, quando la violenza usata per porre in essere la coazione determina la privazione della libertà di locomozione del soggetto passivo, è configurabile il diverso e più grave reato di sequestro di persona e, cioè, un titolo specifico che non può rimanere assorbito nel meno grave reato di violenza privata, costituendo la violenza nient’altro che il mezzo esecutivo del reato di sequestro di persona (Sez. 5, 24 febbraio 1986, n. 5700; Sez. 1, 24 marzo 1995, n. 4522; Sez. 5, 21 settembre 1999, n. 12851; Sez. 2, 1 ottobre 2004, n. 47972). Analogamente, in base al principio di specialità di cui all’art. 15 c.p., non è configurabile il delitto di cui all’art. 610 c.p., qualora la violenza (fisica o morale) sia stata usata per uno dei fini particolari previsti da altre ipotesi di reato (come, ad esempio, un sequestro di persona), posto che il reato di violenza privata, avente, come detto, carattere sussidiario, non è applicabile se il fatto ricade sotto altro titolo delittuoso specificamente previsto dalla legge (Sez. 2, 1 ottobre 2004, n. 47972).

E’ alla luce di questi principi che, in sede di rinvio, il Tribunale di Taranto, all’esito di una più organica ricostruzione dell’accaduto e della valutazione critica di tutte le emergenze processuali acquisite, dovrà affrontare la questione della qualificazione giuridica del fatto oggetto dell’ordinanza del 12 luglio 2011. 11. Le altre censure prospettate dalle ricorrenti non sono, invece, fondate.

Sono sorrette da una motivazione immune da vizi logici e giuridici le considerazioni svolte nel provvedimento impugnato in ordine agli spostamenti della vittima nel corso della mattina del (OMISSIS) (cfr. dichiarazioni rese dai genitori di Sc.Sa., da Pa.Ma.Ec., N.P., D.A.L., E.S., V.A., documentazione acquisita), al suo stato d’animo alla luce dei pregressi avvenimenti (dichiarazioni di P. e C.), alla causale della sua uscita da casa immediatamente dopo il frugale pranzo del (OMISSIS), all’ora di avvistamento di Sa. prima del delitto (cfr. dichiarazioni rese da Pe., M., T., D.B., O., B.), agli spostamenti delle indagate nel lasso di tempo immediatamente antecedente l’ora della morte di Sc. S. (cfr. dichiarazioni di B., C., P., Ma., S.A.), all’orario di consumazione dell’omicidio, alla esaustività degli accertamenti medico-legali svolti in proposito e sulle ferite riscontrate sul corpo di M. M., ai movimenti di M.S. e S.C. nel pomeriggio del (OMISSIS) (cfr. dichiarazioni di Sp. M.), ai comportamenti, compreso il sopralluogo del 27 ottobre 2010, posti in essere dalle due ricorrenti nei giorni successivi a tale data, al complesso dei rapporti intercorsi tra M.S. e R.I..

Con riferimento alla valutazione di intrinseca credibilità delle dichiarazioni rese dalla persone informate sui fatti e agli obiettivi elementi che le confortano – salvi i rilievi formulati al precedente paragrafo 10 – il Collegio osserva che il Tribunale di Taranto, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha descritto per ciascuna di esse la loro genesi, le ragioni della loro reiterata assunzione anche alla luce del fisiologico sviluppo e approfondimento delle indagini, i motivi sottesi alla necessità del perfezionamento del ricordo da parte delle diverse persone esaminate. Ha, inoltre, specificamente indicato gli obiettivi elementi di riscontro, costituiti dalle propalazioni di altri soggetti informati sui fatti, dalla documentazione acquisita in merito agli spostamenti effettuati e alle attività da essi svolte il giorno del fatto idonei a rendere attendibile il loro racconto, nonchè dal contenuto delle intercettazioni svolte e dall’esame dei tabulati delle utenze cellulari.

Per quanto concerne, specificamente, la posizione di B. G. il Tribunale di Taranto ha illustrato in maniera correttamente argomentata i motivi per i quali le dichiarazioni dallo stesso originariamente rese e pienamente utilizzabili erga alios alla luce dei principi costantemente enunciati da questa Corte fossero maggiormente credibili, dovendosi le successive ascrivere al tentativo di sottrarsi alle responsabilità processuali su di lui gravanti.

Analoghe considerazioni valgono per il giudizio di complessiva attendibilità svolto con riferimento alle dichiarazioni rese da P.A., Do. e Ma.Fr., Pe., Pa., dai familiari della vittima, da Sp.Ma..

12. Non fondate sono anche le censure concernenti la gravità del quadro indiziario in ordine al delitto previsto dall’art. 411 c.p. e alla sussistenza dei suoi elementi costitutivi.

Il Tribunale di Taranto, con motivazione esente sul punto da vizi logici e giuridici, ha illustrato gli elementi (esito degli accertamenti svolti sui tabulati del cellulare di M.S. e S.C., soliloquio di M.M. del 5 ottobre 2010, accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria in sede di accesso all’abitazione M.) idonei a delineare il quadro di gravità indiziaria in ordine al fatto contestato.

La sua qualificazione giuridica appare corretta. Come, infatti, esattamente rilevato dai giudici di merito, nel delitto previsto dall’art. 411 c.p. l’occultamento del cadavere deve avvenire in modo da assicurare, con alto grado di probabilità, la definitiva sottrazione del corpo alle ricerche altrui (Sez. 3, 21 gennaio 2005, n. 5772). L’elemento distintivo rispetto al reato previsto dall’art. 412 c.p. è da ravvisare nella natura degli accorgimenti adottati e nel relativo elemento soggettivo; infatti solo nel delitto di occultamento di cadavere il celamento è temporaneo, ossia è operato deliberatamente in modo sommario, sicchè il cadavere sai in seguito necessariamente ritrovato.

L’ordinanza del 20 giugno 2011 ha, con specifico richiamo alle risultanze processuali e in corretta attuazione dei principi in precedenza enunciati, correttamente desunto la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 411 c.p. dalla circostanza che il cadavere di Sc.Sa. rimaneva nascosto per oltre quaranta giorni in un pozzo pieno d’acqua dall’imboccatura stretta e veniva localizzato il 6 ottobre 2010 solo grazie alla decisione di M.M. di farlo ritrovare.

13. L’accoglimento dei ricorsi sotto il profilo della insussistenza del quadro di gravità indiziaria in ordine ai delitti, contestati alle due ricorrenti in forma concorsuale, di omicidio volontario e sequestro di persona rende superfluo l’esame delle censure relative alle esigenze cautelari.

14. Per tutte le ragioni in precedenza esposte s’impone, pertanto, l’annullamento delle ordinanze del Tribunale di Taranto in data 20 giugno 2011 (depositata il 4 luglio 2011) e in data 12 luglio 2011 (depositata il 5 agosto 2011) e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Taranto.

La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Annulla le ordinanze del Tribunale di Taranto in data 20 giugno 2011 (depositata il 4 luglio 2011) e in data 12 luglio 2011 (depositata il 5 agosto 2011) e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Taranto.

Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimentom al direttore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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