Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23-09-2011) 10-10-2011, n. 36500 Giudizio d’appello sentenza d’appello

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. M.P. era imputato di calunnia in danno di A. G., da lui accusato il (OMISSIS) di aver reso falsa testimonianza in una causa civile relativa a lavori edilizi, che l’imputato aveva pendente con M.G.. Il procedimento a carico del G. era stato definito con decreto di archiviazione.

Assolto dal Tribunale di s. Maria Capua Vetere il 16.11.2005, è stato invece condannato dalla Corte d’appello di Napoli, adita dalla parte pubblica, il 5.11.2008.

La Corte partenopea in particolare richiamava il motivo d’appello del pubblico ministero sul punto che quanto asserito in udienza dal G. (si discuteva del pregresso livello omogeneo di un cortile interno) era confortato dal contestuale deposito di prova documentale fotografica, che non poteva essere ignota al denunciante M..

Da qui la prova della sua consapevolezza di aver incolpato chi si era limitato a riferire ricordi genuini e documentati.

2. Ricorre per cassazione nell’interesse dell’imputato il difensore fiduciario, con due motivi:

– violazione dell’art. 368 c.p., mancanza di motivazione e travisamento della prova fotografica, perchè il Giudice di primo grado si era limitato al profilo dell’elemento soggettivo – avendolo giudicato assorbente – sicchè la Corte d’appello avrebbe dovuto affrontare ex novo il tema indispensabile della sussistenza dell’elemento oggettivo della falsità dell’incolpazione, apoditticamente attestato con il richiamo alla documentazione fotografica, solo genericamente richiamata a fronte sia della produzione di due fascicoli fotografici delle opposte parti processuali nel processo penale sia della pluralità di luoghi indicati nelle foto, anzi risultando da una di esse la palese falsità della deposizione;

difetto di motivazione in ordine alla prova dichiarativa e documentale, quanto alla ignorata missiva 6.10.1981 con contenuto afferente proprio il punto in discussione.

3. Il ricorso è fondato.

Come più volte ricordato da questa Corte suprema (per tutte Sez. 6, sent. 22120/2009) il "particolare contenuto dell’obbligo motivazionale del giudice di appello assume connotati ancor più originali e stringenti nel caso in cui la sentenza di appello affermi una responsabilità negata in primo grado. Se è infatti vero che la situazione procedimentale della condanna in appello di imputato assolto in primo grado si sottrae a censure di costituzionalità e di violazione di norme internazionali (che non prevedono l’obbligo del sistema processuale – ed il corrispondente diritto del singolo interessato – al doppio grado di merito : paragrafi 5.2 e 7.2 della sentenza Corte costituzionale n. 26 del 2007), essa presenta comunque una peculiarità delicata. Quando infatti la condanna che interviene per la prima volta in appello è argomentata con apprezzamenti di stretto merito che coinvolgono elementi di fatto nuovi o comunque diversi, rispetto a quelli valutati nella decisione di primo grado e nella stessa impugnazione della parte pubblica (il tema è analogo nel caso di impugnazione della parte civile e di mutamento della decisione anche ai soli fini civili, ai sensi dell’art. 576 c.p.p.), l’imputato non ha più la possibilità di confutare il nuovo apprezzamento di merito, se non nel limitato ambito della sua logica motivazionale ai sensi in particolare dell’art. 606, comma 1, lett. E. Ben consapevole delle comunque pregiudizievoli, ancorchè non illegittime, conseguenze di questa realtà, la giurisprudenza di legittimità ha quindi elaborato tre punti fermi relativi ai requisiti che la motivazione del giudice di appello deve avere in tale evenienza:

– la pretesa di un particolare rigore nell’adempimento dell’obbligo di motivazione, accentuando i richiami alla specificità e completezza della confutazione delle ragioni assolutorie (tanto da parlare, con efficace locuzione, di "piena sovrapposizione"),- e ciò specialmente nei casi in cui il materiale probatorio valutato rimanga il medesimo e nei quali pertanto il giudice d’appello non può limitarsi alla citazione formale delle fonti di prova (Sez. Unite, sent. 33748 del 12.7 -20.9.05 in proc. Mannino; Sez. 4, sent. 28582 del 9.6 – 29.7.05 in proc. Baia-, Sez. 2, sent. 746 del 11.11.2005 – 11.1.2006 in proc. Vagge ed altro; Sez. 5, sent. 35762 del 5.5 – 18.9.2008 in proc. Aleksi e altri; Sez. 5, sent. 42033 del 17.10 – 11.11.2008 in proc. Pappalardo);

l’estensione dei confini della "provvistà argomentativa con cui il giudice di appello deve confrontarsi, comprendendovi oltre alla motivazione della sentenza di assoluzione tutte le memorie e le deduzioni integrative comunque proposte dalla parte beneficiaria dell’assoluzione dopo la sentenza di primo grado e prima della sentenza di appello (Sez. Unite, sent. 45276 del 30.10 – 24.11.2003 in proc. Andreotti; Sez. 6, sent. 6221 del 20.4.2005 – 16.2.2006 in proc. Aglieri ed altri);

l’obbligo del giudice di appello di confrontarsi anche con eventuali violazioni di legge intervenute nel giudizio di primo grado in danno dell’imputato, da questi non dedotte per mancanza di interesse (Sez. Un. Andreotti, citata).

Ad essi deve aggiungersi l’obbligo del giudice di appello di confrontarsi pure con tutte le richieste "subordinate" (in termini di eccezioni, qualificazione giuridica, circostanze del reato o trattamento sanzionatolo) svolte dall’imputato in sede di conclusioni dopo la discussione della causa nel primo grado: invero, nel momento in cui il giudice di appello afferma la colpevolezza negata in primo grado è poi tenuto all’esauriente trattazione di tutti i punti della decisione conseguenti, recuperando le originarie richieste difensive subordinate che non sono state ovviamente dedotte in appello per mancanza di interesse, motivando adeguatamente sulle stesse. Il sistema così delineato ha una sua evidente coerenza logica, strettamente connessa tra l’altro alla concreta esperienza giurisdizionale".

In particolare, per quanto qui interessa, "l’affermazione dell’esistenza dell’obbligo, nella motivazione della sentenza d’appello che condanna per la prima volta, di confrontarsi non solo con tutte le argomentazioni della sentenza assolutoria ma anche con tutte le deduzioni integrative proposte dalle parti prosciolte si giustifica in relazione alla struttura motivazionale della sentenza assolutoria, dove il primo giudice può legittimamente selezionare, tra più ragioni pur concorrenti nella stessa direzione, l’argomentazione che giudica assorbente ad imporre la propria decisione, sicchè delle altre – pur presenti nel processo e che comunque costituiscono pertinente contenuto potenziale del confronto argomentativo – ben può non trovarsi traccia nel provvedimento impugnato".

Ora, a fronte dell’assoluzione in primo grado che, secondo il testo della sentenza impugnata, ha parlato solo di "astratta calunniosità" delle accuse, argomentando l’assoluzione dalla mancanza dell’elemento soggettivo tipico della calunnia (profilo in effetti del tutto autonomo ed in ipotesi, ove ritenuto di immediata evidenza, per il suo carattere assorbente idoneo per sè ad imporre l’assoluzione anche senza l’indagine sulla sussistenza pure dell’elemento oggettivo del delitto), la Corte d’appello, determinando per la prima volta la condanna con una ricostruzione in merito che non poteva poi esser più rimessa in discussione, aveva l’obbligo di una motivazione specifica anche in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, in particolare, a fronte della contestazione pure di tale elemento da parte dell’imputato, indicando specificamente la o le prove da cui aveva evinto la veridicità delle dichiarazioni rese a suo tempo dal G.. Invece, la motivazione di condanna è allo stato sostanzialmente apparente (tenuto anche conto del fatto che in realtà il Tribunale aveva comunque spiegato di ritenere escluso che il processo civile e quello penale avessero dimostrato la veridicità di quanto sostenuto dal G.), facendo una sorta di implicito rinvio ai motivi dell’appello della parte pubblica (non consentito in sè, e oltretutto pure intrinsecamente inidoneo perchè in quell’atto di appello nulla di più è specificato) e risolvendosi – nel testo della sentenza, che è l’unico che rileva – nell’affermazione sostanzialmente apodittica dell’esistenza di "prova documentale (documentazione fotografica)’ prodotta all’udienza civile.

Affermazione che, per sè, non consente all’interessato alcuna possibilità di puntuale censura del percorso logico di valutazione del materiale probatorio seguito.

Consegue l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio, come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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