Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
L’appello è inammissibile
– 1. Esattamente il TAR ha rilevato l’impossibilità giuridica di far luogo ad un provvedimento sull’istanza volta ad ottenere il rilascio di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 43, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, dopo che la Corte Costituzionale con sentenza 8 ottobre 2010, n. 293 ha dichiarato l’illegittimità" costituzionale del presente articolo.
Infatti l’effetto delle sentenze dichiarative d’illegittimità costituzionale di disposizioni di legge è quello di far perdere efficacia alle disposizioni dichiarate incostituzionali ( art. 136 cost.), nel senso che, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, nessuna pubblica autorità può più fare applicazione delle disposizioni dichiarati incostituzionali(cfr. Consiglio Stato, sez. V, 08 maggio 2007, n. 2110).
Né come pretenderebbe la parte ricorrente, il giudice d’appello può operare, in corso di causa, una mutatio libelli con riferimento alla sopravvenuta norma dell’art. 42bis "Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico" aggiunto dal comma 1°, dell’art. 34, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 al predetto T.U. che, a tutto voler concedere, può solo costituire oggetto di una nuova istanza.
– 2. Quanto poi alla richiesta risarcitoria di cui all’art.2bis l.n.241/1990 e s.m.i. si osserva che è esatto il rilievo dato dal primo giudice della natura accessoria di tale domanda rispetto alla richiesta di declaratoria del silenzio. Infatti la risarcibilità del danno ex art. 2 bis, L. 7 agosto 1990 n. 241 postula il ritardo della p.a. nella conclusione di un procedimento amministrativo inteso "strictu sensu", il che – in via di principio — non è ipotizzabile nei casi atti di diritto privato.
In conseguenza, quando come qui, le controversie relative alla materia in esame risultano attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario, è conseguente che il ricorso contro l’inerzia serbata sulla medesima esattamente è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto concerne comunque un comportamento attinente a materia attribuita all’A.G.O. (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 22 maggio 2007, n. 2593).
In conclusione l’appello è complessivamente infondato e deve essere respinto dovendosi in conseguenza confermare integralmente la decisione impugnata.
Sussistono giusti motivi in relazione alla parziale novità della questione per disporre l’integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)definitivamente pronunciando:
– 1. respinge l’appello di cui in epigrafe.
– 2. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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