Cons. Stato Sez. VI, Sent., 09-11-2011, n. 5926 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Istituto nazionale della previdenza sociale (d’ora in poi: "l’I.N.P.S.’, ovvero: "l’Istituto’) riferisce che la società cooperativa sociale "il Biscionè ebbe a presentare alla competente sede provinciale in data 23 settembre 2010 un’istanza di accesso finalizzata all’ostensione dei verbali dell’accesso ispettivo svoltosi nell’agosto dello stesso anno presso i propri locali, al fine di prendere conoscenza delle dichiarazioni nell’occasione rese dai dottori L. F. e M..

L’Istituto precisa in punto di fatto che, all’esito della visita ispettiva, era emerso che il rapporto instaurato con i dottori L. F. e M., pur se formalmente qualificato come di carattere autonomo e professionale, presentava al contrario i caratteri tipici di un rapporto di carattere subordinato.

Conseguentemente, l’I.N.P.S. aveva irrogato a carico della società appellata una sanzione pecuniaria di notevole entità in relazione alle violazioni contributive nell’occasione accertate.

Con atto in data 3 novembre 2010, la sede territoriale dell’Istituto respingeva la richiesta di accesso, richiamando le previsioni di cui al regolamento 16 febbraio 1994, n. 1951/94 (art. 17 e allegato A) a tenore del quale restano sottratte al diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi (inter alia) "le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori che costituiscano base per la redazione del verbale ispettivo, al fine di prevenire pressioni, discriminazioni e ritorsioni ai danni dei lavoratori stessi".

Pertanto, la soc. coop. Il B. instaurava un ricorso ai sensi dell’art. 116, c.p.a., lamentando che l’amministrazione avesse violato le disposizioni e i princìpi in tema di accesso ai documenti amministrativi.

Con la sentenza oggetto del presente gravame, il T.A.R. della Liguria accoglieva il ricorso e ordinava all’amministrazione di consentire l’accesso integrale (anche) ai verbali delle dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso della visita ispettiva.

La pronuncia in parola veniva gravata in sede di appello dall’I.N.P.S. il quale ne lamentava l’erroneità articolando plurimi motivi di doglianza che possono essere così sintetizzati:

– in primo luogo, la sentenza sarebbe meritevole di riforma, per non aver tenuto conto che la società ricorrente in primo grado non aveva rappresentato l’esistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale all’ostensione dei verbali in questione;

– in secondo luogo, la sentenza in epigrafe risulterebbe erronea per aver affermato in modo sostanzialmente apodittico la prevalenza dell’interesse all’accesso c.d. difensivo, senza considerare che la ricorrente in primo grado non aveva addotto elementi significativi per dimostrare la strumentalità del richiesto accesso al fine di tutelale la propria posizione giuridica.

Si costituiva in giudizio la soc. coop. Il B. la quale concludeva in primo luogo nel senso dell’irricevibilità dell’appello e, nel merito, chiedeva che esso fosse respinto in quanto infondato.

Alla camera di consiglio del 27 settembre 2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. Con il ricorso in epigrafe, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (d’ora in poi: "l’I.N.P.S.’, ovvero: "l’Istituto’) chiede la riforma della sentenza del T.A.R. della Liguria con cui è stato accolto il ricorso proposto ai sensi dell’art. 116, c.p.a. da una società cooperativa sociale e, per l’effetto, è stato ordinato di consentire l’accesso integrale agli atti collegati alla visita ispettiva svoltasi nei locali della società nell’agosto del 2010, ivi compresi i verbali delle dichiarazioni rese da alcuni lavoratori della società.

2. Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di irricevibilità sollevata dalla società appellata in quanto il ricorso è comunque infondato nel merito.

3. In primo luogo, deve essere disatteso l’argomento secondo cui i primi Giudici avrebbero erroneamente ritenuto nel caso in esame la sussistenza di un interesse diretto ed attuale alla richiesta ostensione, corrispondente alla titolarità di una situazione giuridicamente tutelata e idoneo a determinare la prevalenza sul diritto alla riservatezza dei terzi.

Contrariamente a quanto dedotto dall’appellante Istituto, infatti, dalla documentazione in atti emergeva senz’altro la sussistenza di un siffatto interesse, in quanto tale idoneo a supportare sia la proponibilità della domanda ostensiva, sia quella dell’actio di cui all’art. 116 del c.p.a.

In particolare, la società appellata:

– aveva presentato la prima domanda di accesso in data 23 settembre 2010 (lo stesso giorno in cui era stato anche proposto il particolare ricorso di cui all’art. 17 del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124 ai fini dell’annullamento dell’atto di accertamento delle contestate violazioni lavoristiche), specificando che la domanda era proposta "al fine di tutelare e difendere, con i necessari elementi di valutazione, i propri interessi giuridici, nell’esplicazione dell’incomprimibile diritto di difesa costituzionalmente garantito, di poter prendere visione e, occorrendo, estrarre copia, di tutta la documentazione posta a corredo (del verbale di accertamento delle sanzioni)";

– in sede di ricorso al T.A.R. aveva ulteriormente specificato che la richiamata domanda ostensiva era proposta "per poter pienamente esercitare il proprio diritto alla difesa, costituzionalmente garantito, sia in sede amministrativa (anche con ricorso già presentato nei termini di legge (…)), sia insede giudiziaria innanzi l’Autorità competente, al fine di far accertare l’illegittimità del verbale irrogato (…)".

In definitiva, non sussistono dubbi in ordine al fatto che la richiesta di accesso in questione fosse supportata dallo specifico interesse ad operare quella particolare forma di accesso c.d. "difensivò di cui è menzione espressa al comma 7 dell’art. 24, l. proc., e che rappresenta una sorta di immanente "controlimitè alle ipotesi di esclusione dal diritto di accesso individuate dal medesimo articolo 24 (il comma 7 stabilisce, infatti, che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso si documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici").

4. In secondo luogo si osserva che a conclusioni diverse rispetto a quelle appena tracciate non può giungersi neppure enfatizzando la litera e la ratio del regolamento INPS 16 febbraio 1994, n. 1951/94 (art. 17 e allegato A) secondo il quale – come anticipato in narrativa – restano sottratte al diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi (inter alia) "le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori che costituiscano base per la redazione del verbale ispettivo, al fine di prevenire pressioni, discriminazioni e ritorsioni ai danni dei lavoratori stessi".

Al riguardo il Collegio ritiene di prestare puntuale adesione (non rinvenendosi nella specie ragioni per discostarsene) all’orientamento secondo cui le finalità che sostengono tale tipo di disposizioni preclusive – fondate su un particolare aspetto della riservatezza, quello cioè attinente all’esigenza di preservare l’identità dei dipendenti autori delle dichiarazioni allo scopo di sottrarli a potenziali azioni discriminatorie, pressioni indebite o ritorsioni da parte del datore di lavoro – recedono a fronte dell’esigenza contrapposta di tutela della difesa dei propri interessi giuridici, essendo la realizzazione del diritto alla difesa garantita "comunque" dall’art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990 (in tal senso, ex plurimis: Cons. Stato, VI, sent. 16 dicembre 2010, n. 9102; id., VI, 7 dicembre 2009, n. 7678; id., VI, 29 luglio 2008, n. 3798).

5. Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso in epigrafe deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’Istituto appellante alla rifusione in favore della società appellata delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.500 (duemilacinquecento), oltre gli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Coraggio, Presidente

Roberto Garofoli, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

Gabriella De Michele, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

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