Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-09-2011) 10-10-2011, n. 36487 Arresto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Par.1. Con ordinanza in data 28/08/2010, il g.i.p. del Tribunale di Pisa non convalidava l’arresto eseguito dalla P.G. in data 26/08/2010 nei confronti di S.P. avvenuto a seguito di presentazione di querela nella quasi flagranza del reato di cui all’art. 640 c.p..

Rilevava, infatti, il g.i.p. che "l’arresto non possa essere convalidato, atteso che, da quanto si desume dall’ informativa della P.G. procedente e dagli atti ad essa allegati (cfr. inf. CC. NORM Compagnia di Volterra del 26.08.2010), non è stato legittimamente eseguito, in quanto, pur sussistendo la quasi flagranza del reato di truffa ipotizzato, lo stesso non appare giustificato sia perchè il fatto non ha presentato caratteristiche di particolare gravità sia perchè il soggetto arrestato non ha manifestato atteggiamenti di particolare pericolosità, avendo, anzi, immediatamente ammesso l’addebito e consegnato spontaneamente alla P.G. la somma di Euro 50 che con l’artifizio descritto in rubrica lui e la sua convivente si erano fatti consegnare dalla p.o. C.M.".

Par.2. Avverso la suddetta decisione, il P.M. ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che "nel caso di specie, pur in presenza di soggetto incensurato, certamente l’arresto facoltativo operato dalla PG risultava giustificato dalla gravità del fatto oltre che della pericolosità dell’indagato, circostanze che si potevano evincere dalle modalità concrete della condotta posta in essere in danno di persona offesa anziana e con modalità particolarmente riprovevoli, atteso l’inseguimento posto in essere per strada e le pretese insistenti, ai limiti della minaccia, che certamente hanno contribuito ad indurre la P.O. a pagare quanto richiesto per liberarsi da una situazione spiacevole".

Par.3. Il ricorso e manifestamente infondato, dovendosi condividere le seguenti osservazioni del P.G. nella sua requisitoria scritta: "a prescindere dal fatto che l’aggravante di cui all’art. 640 c.p., commi 2 e 2 bis non era contenuta in seno all’imputazione (provvisoria), il ricorso non sembra fondato perchè il G.I.P., ponendosi idealmente nella stessa situazione in cui fu operato l’arresto (facoltativo) in quasi flagranza, ha, con motivazione plausibile in fatto e corretta in iure, escluso (com’è certamente in suo potere-dovere) la sussistenza dei presupposti (gravità del fatto vel pericolosità del soggetto) che avrebbero potuto legittimare la misura precautelare; per converso, pur deducendo violazione di legge, parte ricorrente tenta in realtà di accreditare una valutazione dei fatti divergente da quella affermata, con apprezzamento immune da vizi logici e giuridici, dal giudice della convalida".

P.Q.M.

DICHIARA Inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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