Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Visti i motivi aggiunti depositati il 7 ottobre 2011,
Considerato che- come è stato rappresentato ai difensori presenti alla camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare- ricorrendo i presupposti di cui all’art. 60 cod. proc. amm., il ricorso può essere immediatamente definito nel merito con sentenza redatta in forma semplificata.
Ribadito che il ricorso principale risulta fondato sotto l’assorbente profilo, dedotto con il primo motivo di doglianza, della violazione dell’art. 10 bis della legge 7n agosto 1990 n. 241, in quanto l’obbligo, previsto dal richiamato articolo, di esame delle memorie e dei documenti difensivi prodotti dalla parte, ancorché non imponga un’analitica confutazione di ogni argomento, è invero soddisfatto quando il provvedimento finale esponga un iter motivazionale che renda nella sostanza percepibile la ragione del mancato adeguamento dell’azione della P.A. alle deduzioni difensive del privato e ne attesti la relativa consapevolezza (cfr. CdS, VI, 11.4.2006 n. 1999, 16.3.2006 n. 1397; TAR Milano, I, 3.2.2006 n. 207);
Ritenuto che tale vizio risulta ancora più evidente allorché, come nella fattispecie, il soggetto che sia stato destinatario della comunicazione di avvio del procedimento abbia, anche con l’ausilio di ampia documentazione, analiticamente contestato la veridicità e la rilevanza dei "fatti" contestati,
Osservato che, viceversa, nel caso di specie, il provvedimento conclusivo non contiene alcuna indicazione delle ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a non esaminare analiticamente gli atti prodotti ed a non accogliere le osservazioni presentate dal ricorrente, essendo affatto insufficiente ad appagare il precetto normativo dell’art. 10 bis la generica presa d’atto della "gravità dei rilievi evidenziati nella relazione ispettiva" e dell’ "insufficienza nonché inadeguatezza delle controdeduzioni formulate dalla parte interessata",
Considerato in particolare che le controdeduzioni e la documentazione prodotte dalla parte ricorrente, ma mai analiticamente esaminate, come invece necessario, dall’Amministrazione erano rivolte proprio a dimostrare l’erroneità e/o l’irrilevanza di tutti i rilievi formulati dall’ispettore,
Ritenuto che, pertanto, i provvedimenti impugnati debbono essere annullati con salvezza ovviamente degli ulteriori e meglio motivati provvedimenti che l’Amministrazione riterrà di dover adottare a seguito di una più approfondita e completa istruttoria,
Considerato che ricorrono sufficienti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati con compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Onorato, Presidente, Estensore
Francesco Mele, Consigliere
Giovanni Grasso, Consigliere
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