Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
I fatti di causa rilevanti ai fini della decisione del ricorso possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata. Con citazione notificata il 29 novembre 1995 D.H.M. A. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Torre Annunziata S.V., per ivi sentir pronunciare la risoluzione del contratto preliminare di vendita concluso in data 24 giugno 1992. Espose che la conclusione del definitivo era stata impedita dalla esistenza di un giudizio di divisione ereditaria avente ad oggetto il suolo sul quale era stata costruita l’unità abitativa promessale in vendita, immobile per il cui acquisto ella aveva già versato la somma di L. 85.000.000, della quale il 20% a titolo di caparra confirmatoria. Domandò anche il risarcimento dei danni subiti.
Il convenuto contestò le avverse pretese. Chiese, ed ottenne, di chiamare in causa i suoi danti causa, R.G. e M. L., nonchè il notaio B.G., che aveva rogato l’atto con il quale egli aveva acquistato.
Su iniziativa di quest’ultimi, infine, il contraddittorio venne esteso alla società assicuratrice Danubio s.p.a., poi incorporata da Zurich Insurance PLC. Con sentenza del 20 marzo 2003 il giudice adito dichiarò risolto il preliminare; condannò S.V. a restituire a D. H.M.A. la somma di Euro 43.899,00; condannò quest’ultima a restituire al S. l’immobile nonchè a pagargli l’indennità di occupazione; condannò R.G., R. M.L. e il notaio B.G. a rimborsare al S., a titolo di manleva e di responsabilità contrattuale, la somma dallo stesso dovuta in restituzione alla D.H., e la società assicuratrice a tenere indenne il notaio dalle somme versate.
Propose appello Zurich Insurance, deducendo, tra l’altro, l’erroneità della condanna del notaio al rimborso del prezzo della mancata vendita nonchè l’inoperatività della polizza con riferimento alle domande di restituzione.
B.G., a sua volta, propose appello incidentale tardivo, aderendo, per quanto di ragione, all’appello di Zurich, e spiegando appello incidentale, al fine di ottenere la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato la sua responsabilità, con le conseguenti, ingiuste condanne che l’avevano riguardata.
Pronunciando sui gravami riuniti, la Corte d’appello di Napoli, in data 16 febbraio 2010, ha dichiarato inammissibile l’appello principale avverso il capo della pronuncia del Tribunale con il quale il notaio B. era stato condannato a rimborsare a S. V. la somma da lui dovuta in restituzione a D.H. M.A.; ha rigettato nel resto; ha dichiarato inefficace l’appello incidentale proposto da B.G..
Per quanto qui interessa, così ha motivato il giudicante il suo convincimento.
La chiamata in causa della società assicuratrice, a iniziativa dell’assicurato professionista, costituiva una chiamata in garanzia impropria, in quanto fondata su un titolo autonomo e distinto da quello in base al quale il S. aveva, a sua volta, chiesto che il contraddittorio venisse esteso alla B.. Secondo la giurisprudenza del Supremo Collegio, il garante poteva proporre impugnazione in ordine al rapporto principale unicamente nel caso in cui fosse stato chiamato in giudizio non solo a fini di rivalsa, per il caso di soccombenza del chiamante, ma in quanto ritenuto unico responsabile del fatto generatore della responsabilità, laddove, in tutti gli altri casi, l’impugnativa del chiamato andava limitata alla causa di garanzia, pur mantenendo lo stesso, nell’ambito del relativo rapporto, la facoltà di riproporre questioni inerenti alla esistenza e alla validità dell’obbligazione del chiamante verso l’attore.
Posto allora che con il primo motivo di gravame la società assicuratrice aveva criticato esclusivamente la condanna del notaio al rimborso, in solido con R.G. e M.L., delle somme dovute dal S. all’attrice, le relative censure erano inammissibili, perchè la garante, estranea al rapporto tra il notaio B., il R. e il S., non poteva formularle.
Quale corollario di tale statuizione, la Corte d’appello ha poi dichiarato l’inefficacia dell’appello incidentale proposto dalla B., in quanto tardivo.
Con riferimento al secondo motivo dell’appello principale, con il quale Zurich aveva contestato l’operatività della polizza, avendo questa ad oggetto esclusivamente i danni cagionati a terzi, ma non le restituzioni dovute dal notaio, il decidente ha ritenuto le censure infondate perchè la pretesa dell’assicurato di conseguire il rimborso di quanto dovuto al terzo danneggiato integrava esercizio del diritto all’indennizzo, e cioè di un diritto compreso nel contratto di assicurazione.
Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte Zurich Insurance PLC, formulando cinque motivi.
Resistono con due distinti controricorsi B.G. e S.V..
Quest’ultimo ha anche depositato memoria.
Motivi della decisione
1.1 Con il primo motivo l’impugnante lamenta violazione degli artt. 31, 100, 102, 105, 106, 107, 269 e 331 cod. proc. civ., ex art. 360 cod. proc. civ., n. 4.
Assume che la decisione della Corte d’appello sarebbe in contrasto con i più recenti arresti del Supremo Collegio, volti a ribadire che, laddove il convenuto chiami un terzo in causa, esperendo nei suoi confronti una domanda di garanzia impropria fondata su un titolo diverso e indipendente rispetto a quello posto a base della domanda principale, e il terzo evocato in giudizio non si limiti a contrastare la domanda di manleva, ma confuti anche l’obbligazione principale, così contestando la fondatezza della domanda proposta nei confronti del proprio chiamante, si configura una ipotesi di inscindibilità di cause, con conseguente applicabilità della disciplina prevista dall’art. 331 cod. proc. civ. e declaratoria di improcedibilità dell’appello in caso di mancata ottemperanza all’ordine di integrazione del contraddittorio nei riguardi del suddetto terzo (confr. Cass. civ. 13 maggio 2009, n. 11055). Assume che essa, avendo contestato, fin dalla costituzione in giudizio, la sussistenza della responsabilità della sua assicurata, e avendo, conseguentemente assunto la veste di litisconsorte necessario, era legittimata a impugnare la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva affermato la responsabilità del notaio B..
1.2 Con il secondo mezzo la ricorrente società denuncia vizi motivazionali, anche in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5. Sostiene che al più la sentenza del Tribunale poteva ritenersi passata in giudicato nei rapporti tra il S. e la B., non già nei suoi confronti, avendola essa tempestivamente e integralmente impugnata. Deduce che l’appello proposto aveva ad oggetto anche il rapporto contrattuale tra Zurich e il notaio, essendo stata segnatamente contestata l’estensione della copertura assicurativa alle restituzioni, laddove la garanzia era limitata ai soli danni cagionati ai terzi dall’assicurato. La Corte d’appello avrebbe del tutto omesso di pronunciare sul punto. In ogni caso, la motivazione sarebbe, in parte qua, assolutamente insufficiente.
1.3 Con il terzo motivo l’impugnante deduce vizi motivazionali con riferimento all’affermazione del giudice di merito secondo cui la garante non poteva muovere censure relative al rapporto tra il notaio B., i R. e il S.. Sostiene che siffatta affermazione sarebbe in contrasto con la premessa esposta a pagina 5 della impugnata sentenza, secondo cui il garante poteva proporre impugnazione solo limitatamente alla causa di garanzia, pur mantenendo, nell’ambito del relativo rapporto, la facoltà di riproporre questioni inerenti alla esistenza e alla validità dell’obbligazione del chiamante verso l’attore.
1.4 Con il quarto mezzo prospetta violazione degli artt. 1458, 2033, 1292 e 1917 cod. civ.. Le critiche si appuntano contro la ritenuta operatività della polizza assicurativa anche con riferimento agli obblighi restitutori che, in quanto non rientranti nella nozione di danno, erano estranei al rischio assicurato.
1.5 Con il quinto motivo la ricorrente lamenta omessa motivazione in ordine alla condanna della B. a restituire il prezzo di una vendita di cui non era parte nonchè in ordine alla condanna della società assicuratrice a manlevare il notaio anche per siffatta condanna. In relazione alla medesima questione, prospetta altresì violazione degli artt. 1458, 2003, 1917 e 1292 cod. civ.. Assume che la motivazione della Corte d’appello, che si era limitata a definire corretta la statuizione del primo giudice, laddove aveva ritenuto che la pretesa dell’assicurato di conseguire dall’assicuratore il rimborso rientrasse nell’oggetto del contratto di assicurazione, era del tutto inesistente, avendo la Corte richiamato, per relationem, le argomentazioni del Tribunale, a sua volta assolutamente inappaganti, senza farsi carico, in ogni caso, di confutare gli articolati rilievi formulati nell’atto di gravame.
2 Nel suo controricorso, il notaio B., dichiara di aderire al ricorso di Zurich, del quale chiede l’accoglimento, facendo propri i motivi di ricorso.
Deducendo violazione degli artt. 31, 100, 102, 105, 106, 107, 269 e 331 cod. proc. civ., ricorda segnatamente che il chiamato in causa, il quale abbia contestato l’esistenza e la validità dell’obbligazione del garantito verso l’attore, oltre ad assumere la veste di litisconsorte necessario della parte principale, è legittimato a impugnare la sentenza, nella parte in cui abbia statuito sul rapporto principale. Assume quindi che, in casi siffatti, posto che i motivi prospettati nell’atto di impugnazione del chiamato investono la esistenza e la misura dell’obbligazione del chiamante, deve ritenersi ammissibile l’impugnazione incidentale tardiva del convenuto chiamante. Lamentando vizi motivazionali, rileva poi che la sentenza impugnata aveva, da un lato, affermato che il garante può, ai fini del rapporto di garanzia, contestare l’esistenza del rapporto principale, e cioè l’obbligazione del chiamante nei confronti dell’attore; dall’altro escluso la possibilità di Zurich di muovere censure in ordine alle statuizioni della sentenza impugnata concernenti il rapporto principale.
3 Il ricorso di Zurich Insurance PLC deve essere rigettato, anche se la motivazione della sentenza impugnata va integrata e corretta, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., u.c..
Va premesso, in punto di fatto, che nel giudizio di gravame non si è mai posto un problema di integrazione del contraddittorio, essendo presenti nel processo sia la società assicuratrice, chiamata in manleva e appellante principale, che il notaio B., chiamante e appellante incidentale.
Non è poi superfluo ricordare, su un piano più strettamente dogmatico, che, in caso di chiamata in garanzia impropria e di contestazione, da parte del terzo, non solo della domanda di manleva, ma anche dell’obbligazione principale, gli effetti del carattere scindibile delle cause (confr. Cass. civ. 4 febbraio 2010, n. 2557;
Cass. civ. 22 gennaio 2010, n. 1197; Cass. civ. sez. un. 27 novembre 2007, n. 24627) sono ormai fortemente stemperati dalla riconosciuta, ampia ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva, ammissibilità affermata sulla base della necessità di tutelare il principio dell’interesse all’impugnazione della parte che, avendo prestato acquiescenza a una sentenza, veda rimesso in discussione dall’impugnazione principale di altro consorte in lite, l’assetto di interessi dalla stessa derivante (confr. Cass. civ. 22 aprile 2011, n. 9308; Cass. civ. 27 novembre 2007, n. 24627).
4. Così ricostruito il contesto processuale di riferimento, osserva il collegio, con specifico riferimento alle censure svolte nei primi tre mezzi, che ha certamente ragione l’impugnante Zurich quando afferma che il suo appello, nella parte in cui era volto a contestare le statuizioni della sentenza di prime cure relative al rapporto principale, non poteva essere dichiarato inammissibile.
Non par dubbio, infatti, che il chiamato può autonomamente impugnare quelle statuizioni, sia pure al solo fine di sottrarsi agli effetti riflessi che la decisione avrà sul rapporto di garanzia: tale principio, pacifico nella giurisprudenza di legittimità, (confr.
Cass. civ. 4 febbraio 2010, n. 2557; Cass. civ. 24 gennaio 2003), costituisce l’estensione obbligata della legittimazione del terzo a svolgere le sue difese, sin dal giudizio di prime cure, non solo al fine di contrastare la domanda di manleva, ma anche sul terreno dell’obbligazione principale. Ne deriva che ha errato la Curia territoriale nel dichiarare inammissibile l’appello di Zurich, contraddittoriamente richiamando, peraltro, proprio le pronunce testè citate.
5. E tuttavia, il riconosciuto vulnus della sentenza della Corte partenopea non ne guadagna all’impugnante la cassazione, per le ragioni che seguono.
A ben vedere, infatti, le contestazioni che la società muove al rapporto principale sono, al postutto, le stesse che formula, nel quarto e nel quinto motivo di ricorso, in ordine alla operatività della copertura assicurativa.
Zurich non ha per vero mai contestato la responsabilità professionale della B., ma ha piuttosto sostenuto la radicale incompatibilità del ruolo svolto dal notaio nelle transazioni negoziali che si attuano per tramite del suo ministero, con gli obblighi restitutori gravanti sulle parti in caso di risoluzione per vizi genetici o funzionali del sinallagma contrattuale. In ogni caso, ha aggiunto, il rischio assicurato ad essi non si estende, coprendo la polizza i danni e non le restituzioni.
La prospettiva di fondo è dunque sempre la stessa: che il notaio sia stato impropriamente condannato a restituire una prestazione che non aveva mai ricevuto e che era stata eseguita nell’ambito di un rapporto contrattuale al quale era estraneo. Donde l’illegittimità della condanna e, comunque, l’inoperatività della manleva. Trattasi, tuttavia, di prospettiva errata, perchè, in realtà, come correttamente rilevato dal giudice a quo, la condanna pronunciata nei confronti della B. è pur sempre una condanna al risarcimento dei danni, ancorchè gli stessi siano stati quantificati assumendo a parametro gli obblighi restitutori gravanti sul convenuto S.. Di talchè si poteva al più discutere della congruità di tale liquidazione, ma giammai contestarla sotto il profilo di una pretesa, inesistente confusione tra ruolo del notaio e ruolo della parte. Ne deriva che l’appello di Zurich era sì ammissibile, ma andava comunque rigettato, sia laddove, censurando la sentenza del Tribunale, criticava una condanna restitutoria, che, in realtà non era mai stata pronunciata, sia, per le medesime ragioni, laddove sosteneva l’insussistenza di un sinistro assicurato.
Il ricorso, in definitiva, deve essere respinto, previa modifica della motivazione della sentenza impugnata nel senso testè esposto.
Peraltro, considerato che la decisione è comunque incorsa in errore, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio. A ciò aggiungasi, per quanto riguarda la B., che la stessa, come testè evidenziato, ha sostanzialmente aderito all’impugnazione della società Zurich.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2012
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