T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 09-11-2011, n. 8625

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenendolo illegittimo sotto più profili, il Maggiore dell’Esercito M.G. ha impugnato il provvedimento (comunicatogli con nota del 2.3.99) con cui – da parte dei competenti organi del Dicastero della Difesa – è stata disposta l’unificazione dei ruoli del "Corpo di Amministrazione" e del "Corpo di Commissariato" dell’Esercito.

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 15.06.2011, il Collegio – trattenuto il relativo ricorso in decisione – constata come le argomentazioni attoree (che pur possono presentare interessanti spunti ai fini dello "ius condendum") abbiano, "in iure condito", la consistenza di mere petizioni di principio.

Si osserva, al riguardo

che l’unificazione di cui è causa è la naturale conseguenza del disposto dell’art.47 del d.lg. n.490/97;

che tale norma (di rango primario) non consentiva, e non consente, all’Amministrazione militare di adottare un provvedimento diverso da quello in esame;

che un simile provvedimento ha (insomma) una natura intrinsecamente vincolata: e, nei suoi confronti, non sono – pertanto – deducibili i vizi (quali quelli prospettati, nella circostanza, dal ricorrente) propri dell’atto discrezionale.

E’ solo da aggiungere che, se è vero che – per l’"Arma Azzurra" – l’art 51 del cennato d.lg. n.490 ha previsto il mantenimento di due ruoli (uno, normale, per gli Ufficiali dell’ex ruolo "Commissariato" ed uno, speciale, per quelli dell’ex ruolo "Amministrazione"), è altresì vero che – trattandosi di situazioni assolutamente non omogenee (creazione di un nuovo ruolo, per quel che concerne l’Esercito; e ridenominazione di un vecchio ruolo, per quanto riguardo – appunto – l’Aeronautica) – non può certo ritenersi violato il principio costituzionale di uguaglianza. (Né, a ben vedere, quelli di imparzialità e di buon andamento dell’amministrazione).

Null’altro reputa di dover evidenziare, il Collegio (che, in applicazione del principio della soccombenza, non può che porre le spese di lite – liquidate come da dispositivo – a carico del G.), a dimostrazione della riscontrata infondatezza della proposta impugnativa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 2000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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