Attuazione della direttiva 2009/49/CE che modifica le direttive 78/66/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle societa’ di medie dimensioni e l’obbligo di redigere conti consolidati.
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 97 del 28-4-2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2009/49/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di
comunicazione a carico delle societa’ di medie dimensioni e l’obbligo
di redigere conti consolidati;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2009, ed in particolare
l’articolo 1 e l’allegato B;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante
attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia
societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69, e in
particolare l’articolo 41;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante
attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed
ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari,
e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di
pubblicita’ dei documenti contabili delle succursali, stabilite in
uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede
sociale fuori di tale Stato membro;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 26 novembre 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 marzo 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127
1. All’articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente: «3-bis. Non sono
soggette all’obbligo indicato nell’articolo 25 le imprese che
controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme,
sono irrilevanti ai fini indicati nel secondo comma dell’articolo
29.»;
b) al comma 4, primo periodo, le parole: «dal comma precedente»
sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 3».
Art. 2 Modifiche al decreto legislativo 27gennaio 1992, n. 87 1. All’articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: «2-bis. Non sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato gli enti creditizi e finanziari che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini indicati nel terzo comma dell’articolo 2.».
Art. 3
Disposizioni finali
1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non
devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne’ minori entrate per la
finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 31 marzo 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze
Frattini, Ministro degli affari
esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Romani, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/