Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 98 del 29-4-2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010,
che modifica le direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE, per quanto
concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui
tabacchi lavorati, nonche’ la direttiva 2008/118/CE, per quanto
concerne il regime generale delle accise;
Ritenuta la necessita’ di adeguare il sistema normativo dell’accisa
alle disposizioni della medesima direttiva;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2009, che delega il
Governo ad adottare uno o piu’ decreti legislativi recanti le norme
occorrenti per dare attuazione alla citata direttiva 2010/12/UE,
compresa nell’elenco di cui all’allegato B alla medesima legge;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 marzo 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di accisa
1. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, comma 15, dopo le parole: «regime doganale
sospensivo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonche’ ai
prodotti di cui all’articolo 39-bis, comma 1, lettere d) ed e)»;
b) all’articolo 11, dopo il comma 2, e’ inserito il seguente:
«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 per le sigarette acquistate,
ai sensi del comma 1, nel territorio di uno degli Stati membri
menzionati all’articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva
92/79/CEE e che applicano, alle medesime sigarette, un’accisa
inferiore a quanto indicato dall’articolo 2, paragrafo 2, primo
comma, della medesima direttiva 92/79/CEE, il quantitativo di cui al
comma 2, lettera e), del presente articolo e’ ridotto a 300 pezzi.
Con provvedimento del Direttore dell’amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, sono individuati, con cadenza annuale, gli Stati
membri per i quali vige la riduzione indicata nel primo periodo del
presente comma.»;
c) all’articolo 18, comma 3:
1) nell’alinea, le parole: «Gli ufficiali e sottufficiali» sono
sostituite dalle seguenti: «Gli ufficiali, gli ispettori ed i
sovrintendenti»;
2) alla lettera b), dopo la parola: «comandante», le parole:
«di zona» sono sostituite dalla seguente: «regionale»;
d) all’articolo 39-bis:
1) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «(Oggetto
dell’imposizione)»;
2) al comma 1, l’alinea e’ sostituito dal seguente: «I tabacchi
lavorati sono sottoposti ad accisa. Per tabacchi lavorati si
intendono:»;
3) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. I tabacchi lavorati di cui al comma 1 sono cosi’ definiti:
a) sono considerati sigari o sigaretti, se possono essere e se,
tenuto conto delle loro proprieta’ e delle normali attese dei
consumatori, sono esclusivamente destinati ad essere fumati tali e
quali:
1) i rotoli di tabacco muniti di una fascia esterna di tabacco
naturale;
2) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco
battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari,
di tabacco ricostituito, ricoprente interamente il prodotto, compreso
l’eventuale filtro, ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono
provvisti, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non
inferiore a 2,3 grammi e non superiore a 10 grammi e la cui
circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza non e’
inferiore a 34 millimetri.
b) sono considerati sigarette:
1) i rotoli che possono essere fumati tali e quali e che non
sono sigari o sigaretti a norma della lettera a) del presente comma;
2) i rotoli di tabacco che, previa una semplice manipolazione
non industriale, sono inseriti in tubi per sigarette o arrotolati in
fogli di carta per sigarette.
c) sono considerati tabacchi da fumo:
1) il tabacco, anche trinciato o in altro modo frazionato,
filato o compresso in tavolette, che puo’ essere fumato senza
successiva trasformazione industriale;
2) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non
compresi nelle lettere a) e b), e che possono essere fumati; sono
considerati "cascami di tabacco" i residui delle foglie di tabacco e
i sottoprodotti della lavorazione del tabacco o della fabbricazione
di prodotti del tabacco.
d) e’ considerato come tabacco da fiuto il tabacco in polvere o
in grani specialmente preparato per essere fiutato, ma non fumato;
e) e’ considerato come tabacco da masticare il tabacco presentato
in rotoli, in barre, in lamine, in cubi o in tavolette, condizionato
per la vendita al minuto e specialmente preparato per essere
masticato, ma non fumato.»;
4) al comma 3, le parole: «larghezza di taglio inferiore ad un
millimetro» sono sostituite dalle seguenti: «lunghezza di taglio
inferiore ad 1,5 millimetri.»;
5) il comma 5 e’ abrogato;
e) all’articolo 39-ter il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1.
Sono assimilati ai sigari e ai sigaretti i prodotti costituiti
parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli
altri criteri di cui all’articolo 39-bis, comma 2, lettera a).»;
f) all’articolo 39-quater, il comma 5 e’ abrogato;
g) all’articolo 39-quinquies:
1) al comma 2, dopo le parole: «trimestre solare» sono
aggiunte, in fine, le seguenti: «e, per quanto attiene alla
determinazione dell’elemento specifico dell’accisa, al PMP-sigarette
di cui al comma 2-bis»;
2) dopo il comma 2 e’ aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. Entro il primo marzo di ogni anno solare l’amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato provvede a determinare, per le
sigarette di cui all’articolo 39-bis, comma 1, lettera b), il prezzo
medio ponderato di vendita al minuto per chilogrammo convenzionale,
d’ora in avanti denominato "PMP-sigarette", pari al rapporto,
espresso in euro con troncamento dei decimali, tra il valore totale,
calcolato con riferimento al prezzo di vendita al minuto comprensivo
di tutte le imposte, delle sigarette immesse in consumo nell’anno
solare precedente e la quantita’ totale delle medesime sigarette.»;
h) all’articolo 39-octies:
1) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
«2-quater. Per i tabacchi lavorati di cui all’articolo 39-bis,
comma 1), lettera a), di peso inferiore a 3 grammi, l’accisa dovuta
sui prezzi inferiori al prezzo medio ponderato e’ fissata nella
misura del 100 per cento dell’accisa applicata su tale prezzo.
2-quinquies. Il prezzo medio ponderato di cui al comma 2-quater e’
espresso in euro con troncamento dei decimali ed e’ determinato
trimestralmente secondo i dati di vendita rilevati nel trimestre
precedente.»;
2) al comma 5, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente: «a)
un importo specifico fisso, pari al 5 per cento fino al 31 dicembre
2011, pari al 5,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2012, pari al
6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013, pari al 7,5 per cento a
decorrere dal 1° gennaio 2014, della somma dell’accisa globale e
dell’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto calcolate con
riferimento al PMP-sigarette di cui all’articolo 39-quinquies, comma
2-bis;»;
3) il comma 6 e’ sostituito dal seguente:
«6. Ai fini dell’applicazione dell’accisa, un prodotto incluso tra
quelli previsti dall’articolo 39-bis, comma 2, lettera b), e’
considerato come due sigarette quando ha una lunghezza, esclusi
filtro e bocchino, maggiore di 8 centimetri, ma non superiore a 11
centimetri, come tre sigarette quando ha una lunghezza, esclusi
filtro e bocchino, maggiore di 11 centimetri ma non superiore a 14
centimetri, e cosi’ via.»;
4) il comma 7 e’ sostituito dal seguente:
«7. L’accisa globale sulle sigarette non puo’ essere inferiore a 64
euro per mille sigarette e, a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 90
euro per mille sigarette, indipendentemente dal PMP-sigarette di cui
all’articolo 39-quinquies, comma 2-bis.».
Art. 2 Disposizioni transitorie 1. Per i sigaretti ed il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette di cui all’articolo 39-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, prodotti, entro il 31 dicembre 2010 con le specifiche previste dal medesimo articolo 39-bis nella formulazione vigente alla medesima data del 31 dicembre 2010, l’accisa e’ applicata con riferimento a quanto in materia disposto dallo stesso decreto legislativo nella formulazione vigente al 31 dicembre 2010 purche’ gli stessi prodotti vengano immessi in consumo entro il 30 giugno 2011. 2. Alle sigarette prodotte entro il 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 39-octies, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella formulazione vigente alla medesima data purche’ le stesse sigarette siano immesse in consumo entro il 30 giugno 2011.
Art. 3
Disposizioni in materia di variazione dell’importo specifico fisso
sulle sigarette
1. Alle eventuali minori entrate derivanti dall’applicazione di
quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera h), numero 2), si
provvede, in ciascuno degli anni dal 2011 al 2014, con le modalita’
di cui all’articolo 55, comma 2-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122.
Art. 4 Disposizioni in materia di tassazione minima comunitaria delle sigarette 1. Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ed il 31 dicembre 2013, qualora l’importo dell’accisa globale, calcolata ai sensi dell’articolo 39-octies, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, con riferimento al PMP-sigarette di cui all’articolo 39-quinquies, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo risulti inferiore ad euro 101 per 1000 sigarette, l’aliquota di base delle sigarette, di cui all’allegato I del medesimo decreto legislativo, e’ elevata, con provvedimento del Direttore dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in modo che l’incidenza dell’accisa globale calcolata con riferimento al predetto PMP-sigarette sia pari al 57 per cento. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, qualora l’importo dell’accisa globale, calcolata ai sensi dell’articolo 39-octies, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, con riferimento al PMP-sigarette di cui all’articolo 39-quinquies, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo risulti inferiore ad euro 115 per 1000 sigarette, l’aliquota di base delle sigarette, di cui all’allegato I del medesimo decreto legislativo, e’ elevata, con provvedimento del Direttore dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in modo che l’incidenza dell’accisa globale calcolata con riferimento al predetto PMP-sigarette sia pari al 60 per cento.
Art. 5 Disposizioni in materia di accisa sui sigaretti 1. All’articolo 55 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 2-quater, lettera b), dopo le parole: «commi 2-bis,» e’ inserita la seguente: «2-quater,».
Art. 6
Disposizioni finali ed entrata in vigore
1. Il secondo comma dell’articolo 16 della legge 22 dicembre 1957,
n. 1293, e’ sostituito dal seguente: «I punti vendita di cui al primo
comma sono istituiti dall’Ufficio regionale secondo i criteri e le
modalita’ stabiliti con provvedimento del Direttore generale
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.».
2. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 31 marzo 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/