Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-03-2012, n. 3953

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nel febbraio del 2001 V.A. convenne in giudizio, dinanzi al tribunale di Monza, tra gli altri, i tre odierni ricorrenti, chiedendo la condanna di S.E. e di B.C. al pagamento in suo favore della somma di oltre 700 mila Euro, nonchè la pronuncia di nullità per simulazione assoluta (ovvero di inefficacia ai sensi del disposto dell’art. 2901 c.c.) di 7 contratti di compravendita a firma dei predetti nella qualità di alienanti. Il giudice di primo grado accolse in parte la domanda di revocatoria.

La corte di appello di Milano, investita del gravame proposto da E. e S.M., B.C., T.S.I., lo rigettò.

La sentenza è stata impugnata dai predetti appellanti (ad eccezione di S.M.) con ricorso per cassazione articolato in 4 motivi.

Resiste con controricorso, corredato da ricorso incidentale V. A..

Motivi della decisione

Il ricorso non può essere accolto.

Con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 2901 c.c. ex art. 360 c.p.c., n. 3; motivazione omessa in parte qua.

Esso si conclude con il seguente quesito di diritto:

Se ad una obbligazione acceda un diritto o facoltà di opzione che consenta al debitore della prestazione di adempiere attraverso più modalità compreso quella in natura, sia o meno ammissibile, ricorrendone i presupposti, l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. in favore del creditore della prestazione.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, art. 2901 c.c. sotto diverso profilo.

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: Se gli atti di disposizione a titolo oneroso compiuti dal debitore recano alle ragioni del creditore pregiudizio pari o inferiore a quello che si sarebbe verificato in caso di fallimento, che abbia coinvolto gli stessi beni oggetto degli atti di disposizione, ricorra egualmente il requisito dell’eventus damni ai fini dell’esperibilità dell’azione revocatoria ordinaria.

I quesiti sono entrambi inammissibili per assoluta carenza dei requisiti essenziali richiesti da questa corte, con giurisprudenza ormai consolidata, quanto a forma e contenuto dei medesimi così come formulati a chiusura dell’esposizione di ciascuna delle ragioni di doglianza.

Questo giudice di legittimità ha più volte avuto modo di affermare, difatti, che il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ. (applicabile, nella specie, ratione temporis), in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica unitaria della questione concretamente sottoposta all’esame del collegio, onde consentire alla corte di cassazione l’enunciazione di una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione nel caso di specie, oltre che in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia (Cass. 25-3-2009, n. 7197). Ed è stato ulteriormente precisato (Cass. 19-2-2009, n. 4044) che il quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ. a corredo del ricorso per cassazione non può mai risolversi nella generica richiesta (quale quelle di specie) rivolta al giudice di legittimità di stabilire se sia stata o meno violata una certa norma, nemmeno nel caso in cui il ricorrente intenda dolersi dell’omessa applicazione di tale norma da parte del giudice di merito, chiedendosene apoditticamente una diversa applicazione interpretativa del tutto svincolata dai suoi presupposti di fatto (come nella specie), ma deve investire la ratio decidendi della sentenza impugnata, proponendone una alternativa di segno opposto;

non senza considerare, ancora, che le stesse sezioni unite di questa corte hanno chiaramente specificato (Cass. ss. uu. 2-12-2008, n. 28536) che deve ritenersi inammissibile per violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi sia accompagnata dalla formulazione di un quesito di diritto che si risolve in una tautologia o in un interrogativo circolare, che già presuppone la risposta ovvero la cui risposta non consenta di risolvere il caso sub iudice.

La corretta formulazione del quesito esige, in definitiva (Cass. 19892/09), che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione, onde, va ribadito (Cass. 19892/2007) l’inammissibilità del motivo di ricorso il cui quesito si risolva (come nella specie) in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo.

Sulla sintesi necessaria per l’esame del denunciato vizio di motivazione da parte della Corte, ancora le sezioni unite di questa corte hanno specificato (Cass. ss.uu. 20603/07) l’esatta portata del sintagma "chiara indicazione del fatto controverso" in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione: la relativa censura deve contenere, cioè, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità, (la Corte ha ritenuto che il motivo non fosse stato correttamente formulato in quanto, esattamente come nel caso che oggi occupa il collegio, la contraddittorietà imputata alla motivazione riguardava punti diversi della decisione, non sempre collegabili tra di loro e comunque non collegati dal ricorrente).

6558/08.

Violando patentemente tali principi, i quesiti così come formulati devono essere dichiarati inammissibili.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione dell’art. 2691.

Il motivo, che si conclude con un quesito di diritto volto a contestare l’omessa ammissione di una consulenza tecnico-contabile, è palesemente infondato, costituendo ius receptum di questa corte regolatrice il principio secondo il quale la consulenza tecnica costituisce uno strumento di indagine e di conoscenza dei fatti attinenti al processo la cui disposizione (o la cui mancata disposizione) rientra tout court nelle facoltà discrezionali del giudice di merito, il cui uso non può essere in alcun modo oggetto di esame da parte della corte di legittimità se, come nella specie, correttamente motivato.

Il quarto motivo è del tutto inammissibile attesa la totale assenza del necessario quesito di diritto, essendo con esso lamentata una pretesa violazione di legge.

L’inammissibilità del ricorso incidentale consegue a sua volta, ipso facto, alla totale assenza del necessario quesito di diritto ed alla speculare assenza, quanto al denunciato vizio motivazionale, della necessaria indicazione del fatto controverso nelle forme, nei termini e nei contenuti poc’anzi ricordati.

La disciplina delle spese segue il principio della soccombenza reciproca.

P.Q.M.

La corte, decidendo sui ricorso riuniti, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile per difetto di quesiti il ricorso incidentale. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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