Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 16-06-2011) 10-10-2011, n. 36491

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina confermava la sentenza in data 25 ottobre 2006, del Tribunale di Patti, appellata da C.B., dichiarato non imputabile per infermità psichica in ordine al reato di cui all’art. 337 cod. pen. (accertato in (OMISSIS)), con applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, accompagnata da trattamento terapeutico, per anni due e mesi sei.

2. La Corte di appello osservava che la pericolosità dell’imputato, oltre che dalle risultanze della perizia psichiatrica dott. M., era avvalorata dalle dichiarazioni del medico curante dott. B., il quale aveva osservato che la pericolosità del C. era condizionata dalla puntuale osservanza del trattamento sanitario, idonea a fronteggiare le manifestazioni connesse al "disturbo bipolare" di cui egli era affetto; e che la commissione del reato di cui al presente procedimento era stata favorita proprio dall’abbandono della terapia da parte del paziente.

3. Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore avv. Salvatore Fazio, la quale espone i seguenti motivi.

3.1. Formulazione generica della imputazione, con riferimento al luogo di commissione del reato.

3.2. Mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena e incompletezza del dispositivo sul medesimo punto.

3.3. Carenza e contraddittorietà della motivazione in punto di attuale pericolosità sociale: non è stata considerata la testimonianza del dott. B.F., circa le idonee cure al litio cui l’imputato era attualmente sottoposto e non sono state neppure adeguatamente valutate le conclusioni cui era pervenuto il perito d’ufficio dott. M.R..

Motivi della decisione

1. Il ricorso appare manifestamente infondato o per altro verso inammissibile.

2. Il luogo di commissione del reato (primo motivo) è esattamente determinato: nel capo di imputazione è contenuta la indicazione "Patti il 6.11.2004", del tutto idonea a delimitare territorialmente, oltre che temporalmente, il fatto, analiticamente descritto.

Non è luogo a parlare di determinazione della pena (secondo motivo) trattandosi di sentenza, confermativa di quella di primo grado, che ha prosciolto l’imputato perchè non imputabile.

3. Quanto al terzo motivo, va osservato che le dichiarazioni dei medici curanti dott. B. (o B.) e dott. M., sono state puntualmente prese in esame dalle sentenze di primo e secondo grado, ove si osserva che esse confermano la gravità della psicopatologia da cui era affetto il C. e la necessità di un costante trattamento farmacologico sotto osservazione e monitoraggio medico, come rilevato nella perizia psichiatrica svolta dal dott. M., tanto da rendersi necessaria l’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata; misura ritenuta idonea a fronteggiare la pericolosità sociale dell’imputato, proprio per assicurare l’osservanza dell’indispensabile trattamento terapeutico.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in Euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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