Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. La Questura ha respinto l’istanza di permesso di soggiorno presentata dalla ricorrente in quanto: la medesima sarebbe indagata per aver fornito documentazione falsa al fine di ottenere il permesso di soggiorno; il rapporto di lavoro domestico concluso con un datore di lavoro che è titolare di un permesso di soggiorno per lavoro domestico non sarebbe ritenuto idoneo a costituire un valido rapporto di lavoro; la ricorrente non avrebbe un reddito sufficiente.
Contro il suddetto atto la ricorrente solleva i seguenti motivi di ricorso.
I) Violazione di legge ed eccesso di potere in quanto la ricorrente non sarebbe indagata ed il rapporto di lavoro dichiarato sarebbe sufficiente a costituire una sopravvenienza favorevole alla ricorrente. Per quanto attiene al profilo economico sostiene di aver dichiarato redditi sufficienti e che comunque il parametro dell’assegno sociale non sarebbe sufficiente a stabilire il reddito minimo.
Alla camera di consiglio del 8 novembre 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione previo avviso alle parti.
2. Il ricorso è infondato.
In particolare deve ritenersi che la presentazione di un contratto di soggiorno e di un rapporto di lavoro domestico con un datore di lavoro che a sua volta ha un titolo di soggiorno per lavoro domestico sia fittizio. Infatti è del tutto irragionevole che una persona che svolge lavoro domestico ne assuma un’altra per svolgere il medesimo lavoro presso la sua abitazione.
A ciò si aggiunge che il rapporto di lavoro è sorto dopo la decisione dell’amministrazione e quindi non può essere preso in considerazione ai fini dell’annullamento dell’atto impugnato.
Per quanto riguarda la determinazione del reddito sufficiente, il parametro è stato in genere rinvenuto nell’assegno sociale, in base al richiamo (specificamente riguardante il ricongiungimento familiare) di cui all’art. 29 comma 3 lett. b); analogo richiamo è contenuto nell’art. 16 comma 3 lett. b) del Regolamento a proposito dei requisiti per ottenere la carta di soggiorno e deve ritenersi criterio di per sé sufficiente (TRGA Trento 15/3/2005 n. 83; TAR L’Aquila 2/3/2004 n. 190; e anche TAR Bologna I 21/3/2003 n. 261; 11/3/2003 n. 230; 13/2/2003 n. 106).
In definitiva quindi il ricorso va respinto.
Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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