Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Avverso l’ordinanza con cui in data 1.3-3.5.2011 il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l’ordinanza cautelare custodiale emessa dal locale GIP il 14.1.2011 nei confronti del cittadino albanese M.E., per le imputazioni provvisorie di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e traffico di stupefacenti, ricorre per cassazione il difensore fiduciario del M., con questi motivi:
– violazione dell’art. 309 c.p.p., commi 5 e 10, art. 293 c.p.p., comma 3 e art. 291 c.p.p., e quindi inefficacia della misura, perchè non sarebbero state trasmesse al Riesame, e messi a disposizione della difesa, le trascrizioni delle conversazioni richiamate nell’ordinanza genetica e poi dallo stesso Tribunale, mancando anche i soli brogliacci, sicchè il ricorrente avrebbe avuto cognizione solo degli estremi delle conversazioni e di stralci del loro contenuto, rimanendo privo delle conseguenti possibilità di complessiva valutazione probatoria, in situazione di evidente disparità tra le parti; irrilevante sarebbe il richiamo dell’ordinanza impugnata alla disciplina dell’art. 268 c.p.p., anche perchè l’accesso alle registrazioni non avrebbe comunque essere tempestivamente soddisfatto; in ogni caso altrimenti la valutazione del GIP sarebbe stata parziale;
– violazione dell’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c e art. 268 c.p.p., comma 2, mancando nel verbale delle operazioni l’indicazione del nominativo dell’interprete di lingua albanese che aveva tradotto le conversazioni intercettate, il che impediva l’apprezzamento sull’affidabilità della traduzione, non evincibile dalla coerenza interna delle frasi risultanti dalla stessa;
– violazione dell’art. 273 c.p.p. in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 e art. 309 c.p.p., comma 9, perchè il Tribunale avrebbe ignorato le deduzioni difensive a sostegno della conclusione dell’estraneità di E. all’attività criminale riconducibile al solo fratello El., essendo le dichiarazioni di M. irrilevanti, contraddittorio il richiamo al contenuto del promemoria con l’indicazione dei "capi", omessa la risposta all’incertezza sull’individuazione proprio nel ricorrente del R. o Ro. delle conversazioni; in particolare quanto alla contestazione sub art. 74, tenuto conto dell’unico quantitativo di droga in questione e del limitato tempo di intervento del ricorrente, dopo l’arresto del fratello;
– vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari, per l’incensuratezza e l’intervento occasionale solo a seguito dell’arresto del fratello ed in un contesto di disarticolazione dai sodali dell’associazione.
2. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato. Differentemente da quanto sostenuto dal ricorrente, anche dopo le sentenze della Corte costituzionale n. 336/2008 (che consente al destinatario di misura cautelare personale di ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate utilizzate ai fini dell’adozione delle misure cautelari, anche se non depositate) e delle Sezioni unite di questa Corte n. 20300 del 22.4 – 27.5.2010 Lasala, non vi è alcun obbligo di trasmissione da parte del p.m., anche in esito ad eventuale richiesta della difesa, dei brogliacci o dei files audio; nè vi è alcun obbligo generale e generico del Tribunale per il Riesame di acquisire tali atti e di ascolto dei files audio (Sez. 6, sent. 37014 del 23.9-15.10.2010).
Egualmente per quanto riguarda le trascrizioni grafiche. La Corte costituzionale ha infatti affermato il – diverso – diritto del difensore ad ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate E la sentenza delle Sezioni unite ha inteso affrontare le problematiche concrete poste dall’affermazione di quel principio, risolvendole nel senso che ove la parte abbia tempestivamente richiesto al p.m. i files audio e non li abbia ottenuti, senza una spiegazione del p.m. la cui fondatezza è esaminabile dal giudice del Riesame, quest’ultimo, in conseguenza della nullità generale a regime intermedio intervenuta nel procedimento di acquisizione della prova, non può utilizzare per la decisione le conversazioni intercettate i cui files audio erano stati richiesti (Sez. 6, sent. 24.6 – 1.9.2010 in proc. Vinci). In particolare, quindi, la sentenza Lasala non ha innovato la giurisprudenza consolidata di questa Corte suprema, secondo cui è sufficiente la trasmissione, da parte del p.m., di una documentazione sommaria ed informale, che dia conto del contenuto delle conversazioni quale riferito allo stato della richiesta negli atti di polizia giudiziaria (e non solo nei ed brogliacci, rilevando anche note o notizie di reato articolate che, comunque, appunto riferiscano anche sinteticamente i contenuti delle conversazioni, con una sommaria trascrizione o un riferimento riassuntivo: Sez. 6, sent.
49541 del 26.11.2009 e la stessa sentenza Lasala, paragrafo 5.0).
Nè le oggettive difficoltà connesse alla ristrettezza dei tempi possono rilevare per imporre soluzioni alternative a quelle indicate dal legislatore e dalla giurisprudenza richiamata. E’ l’intero istituto del "riesame" che sconta la necessaria sommarietà della cognizione avendo il legislatore, senza manifesta irrazionalità, privilegiato la tempestività sulla completezza della verifica, del resto non incongrua alla natura propria di primo immediato controllo, che lascia poi del tutto impregiudicata ogni successiva iniziativa delle parti anche, ad esempio, in termini di richiesta di revoca basata sulla evidenziazione di materiale probatorio non già espressamente valutato.
Anche il secondo motivo in rito è manifestamente infondato. Per ribadita giurisprudenza di questa Corte, infatti, la traduzione costituisce attività e momento ulteriore e distinto dalla mera operazione di intercettazione, sicchè l’omessa indicazione del nominativo dell’interprete nel verbale delle operazioni, redatto ex art. 268.2 c.p.p., non ne determina alcuna nullità (Sez. 6, sent.
24141/2008; Sez. 6, sent. 30783/2007; l’apparente diversa conclusione di Sez. 1, sent. 12954/2008 riguarda contesto procedimentale nel quale era comunque assorbente la tardività dell’eccezione).
Oltretutto, in ogni caso l’eventuale nullità del verbale delle operazioni (salvo il caso dell’inesistenza) non determina l’inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate secondo l’autorizzazione giudiziale (Sez. 1, sent. 8836/2010; Sez. 6, sent.
30783/2007; Sez. 4, sent. 49306/2004).
Il terzo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale di Catania spiega in modo del tutto congruo agli atti probatori che richiama perchè quel R. – R. delle conversazioni determinanti è certamente l’odierno ricorrente (in particolare pag. 10, ultimi tre paragrafi), evidenzia il ruolo di consapevole essenziale apporto recato alle attività dell’associazione dopo l’arresto del fratello (essendo da subito indicato dai precedenti sodali come referente informato e competente, come si dimostra, per risolvere le questioni in quel momento aperte ed essenziali – pag. 8 – anche tentando di imporre la propria strategia di attesa; la questione del tempo di inserimento rilevando per eventuali fini sanzionatoli ma non per sè ad escludere l’adesione associativa a fronte – come allo stato senza manifesta illogicità ritenuto dal Tribunale – di elementi di fatto che attestino consapevolezza ed efficienza rispetto ai fini ed ai contenuti associativi), nonchè le ragioni per ritenere anche un pregresso inserimento nell’attività illecita (pag. 6/7, dove si prescinde dalle dichiarazioni di M. confrontandosi invece con le risultanze oggettive delle conversazioni intercettate ed elaborandolo sul piano logico in modo non incongruo al contenuto);
sicchè, in definitiva, la censura difensiva allo stato anche si risolve nella sollecitazione ad un diverso apprezzamento di merito, precluso in questa sede.
Il quarto motivo è inammissibile perchè diverso da quelli consentiti, risolvendosi in censura di merito a fronte della specifica articolata valutazione operata dal Tribunale a pag. 11.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, equa al caso, di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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