Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 28-09-2011) 11-10-2011, n. 36733 Sequestro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale del riesame di Bari con ordinanza del 14.3.2011 ha confermato il decreto di sequestro di autovettura, emesso nei confronti di L.F. in relazione a reato di detenzione di stupefacenti (fatto del 30.1.2011), sull’assunto che si trattasse di corpo di reato, in quanto bene servito all’indagato, proprietario del veicolo, per trasportare ed occultare lo stupefacente rinvenuto (38,2 gr. di eroina, suddivisi in sette confezioni). La richiesta di riesame era stata presentata dal difensore.

Il Tribunale osservava essere nel frattempo intervenuta condanna dell’imputato, che aveva anche disposto la confisca dell’autovettura, statuizione assorbente rispetto all’originario sequestro, giacchè la restituzione del bene era comunque inibita dall’art. 323 c.p.p., comma 3. 2. Con ricorso personale, il L. premette innanzitutto la pendenza di tre procedure, relative a tale sequestro:

– un ricorso per cassazione (24.3.2011) avverso la reiezione dell’istanza di dissequestro (deliberata dal Tribunale in data 10.2.2011, su istanza del 7.2.2011);

ò un ricorso per cassazione (16.3.2011) avverso la sentenza deliberata ex art. 444 c.p.p. che aveva anche disposto la confisca del mezzo (quella richiamata dal Riesame);

– l’odierno ricorso (19.4.2011) avverso l’ordinanza del Riesame in data 14.3.2011.

Quindi così si esprime: "richiamato l’integrale contenuto del ricorso per cassazione depositato in data 24.3.2011 ed i relativi motivi che in questa sede si hanno per ripetuti e trascritti, noti altresì in fatto i termini della vicenda che ci occupa, si formulano i seguenti motivi aggiunti" e si propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza 14.3.2011 ai sensi dell’art. 311 c.p.p., comma 1 e art. 607 c.p.p., comma 1.

Questi i motivi dell’atto di impugnazione:

– violazione di legge, perchè:

– al L. non sarebbe stata consegnata copia del verbale di perquisizione e sequestro sicchè egli tuttora non saprebbe cosa è stato sottoposto a sequestro e non avrebbe potuto presentare istanza di riesame; neppure al difensore sarebbe stato notificato l’avviso di deposito del relativo verbale, ex art. 354 c.p.p., comma 3; da qui, secondo il ricorrente, una prima ragione di nullità del decreto di convalida;

– non ricorrerebbero le condizioni per la confisca facoltativa, e comunque non sarebbe stato adottato un sequestro preventivo;

– vizi di motivazione, perchè il giudice della sentenza non avrebbe adeguatamente motivato la confisca, non argomentando le esigenze probatorie che l’avrebbero determinata. Quindi, tutto nullo ex art. 355 c.p.p., comma 2 e art. 125 c.p.p., comma 3.

L’impugnazione conclude con la richiesta di annullamento dell’ordinanza impugnata, "con ogni conseguente statuizione di legge in merito alla confisca" dell’autoveicolo.

3. Il ricorso è inammissibile.

Va premessa che l’anomala premessa dell’atto (laddove "richiama" il precedente ricorso quasi ad accedervi come seguito) pur palesemente abnorme non determina ex se l’inammissibilità del ricorso, che comunque prosegue denunciando in modo specifico vizi dell’ordinanza in effetti impugnata con questo atto.

Come evidenziato dallo stesso Tribunale, in tempo successivo alla proposizione della richiesta al Riesame ma prima della sua deliberazione è intervenuta sentenza in fase predibattimentale, di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.. Tale sentenza ha anche deliberato la confisca del bene in sequestro.

Da accertamento di cancelleria in data 22.9.2011 risulta che in data 20 settembre altra Sezione di questa Corte ha annullato la statuizione sulla confisca, confermando la statuizione di condanna.

La conferma della statuizione di condanna ha determinato il passaggio in giudicato della stessa: la ulteriore deliberazione sulla destinazione del bene in sequestro, se alla confisca ovvero alla restituzione all’avente diritto, compete pertanto ormai solo al giudice dell’esecuzione (ed in realtà, lo stesso Giudice del rinvio agirà quale giudice dell’esecuzione, proprio per il contestuale passaggio in giudicato).

Non è pertanto sistematicamente possibile procedere oltre in un procedimento incidentale che, ove concluso in senso favorevole al ricorrente, condurrebbe alla restituzione degli atti a giudice ormai insuperabilmente privo di competenza alcuna. Da qui la sopravvenuta mancanza di interesse per l’odierno ricorso, a fronte di una deliberazione che dovrà essere adottata, nella pienezza del contraddittorio, dal Giudice del rinvio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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