Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-09-2011) 11-10-2011, n. 36731

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.M., a mezzo del difensore, ricorre avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con cui il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha rigettato il suo ricorso avverso l’ordinanza di quel Gip del 6.12.2010, con cui gli è stata applicata la misura custodiale, massima per aver fatto parte dell’associazione di stampo facente capo alla famiglia Commisso di Siderno, a sua volta affiliata alla cosca ed della Lamia, con collegamenti anche con gruppi criminali esteri ed avente, quindi, carattere transnazionale; per avere fatto parte anche di una associazione dedita alla produzione di marijuana in Siderno, destinata al mercato degli stupefacenti; per avere commesso i consequenziali reati fine di detenzione ai fini di spaccio e del reato di furto, in seguito ad un allacciamento abusivo alla rete idrica;

Il Tribunale ricostruiva la vicenda nei seguenti termini: nel territorio di Siderno. si era svolta una sanguinosa guerra di mafia tra la famiglia Costa e quella dei Commisso, all’esito della quale si era visto il prevalere di quest’ultima; i Commisso, tuttavia, consentivano ai propri adepti di costituire delle ‘drine, ossia delle sottoassociazioni, che avevano una certa autonomia per la gestione di alcuni settori economici, ma erano pur sempre sottomesse e non in contrasto con il clan dominante. In base alle intercettazioni di conversazioni di adepti ed alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia O.D. era stato individuato dagli inquirenti un organigramma delle cosche sidernesi, i cui responsabili erano R.R. e G.A., che formavano una drina, C.M. a capo di un’altra e C.A. " (OMISSIS)" al vertice.

Il clan aveva cioè una struttura unitaria, ma federata, con legami all’estero, specie in Canada.

In particolare C.M., detto (OMISSIS), con altri componenti fra cui spiccavano C.G. e F.A. e M.F., quali suoi più stretti collaboratori aveva organizzato una estesa coltivazione agricola di marijuana in contrada Lamia di Siderno; le attività illecite erano stato oggetto di monitoraggio mediante video riprese, che avevano consentito di identificare coloro che per varie ragioni si erano introdotti nell’azienda agricola dove era la piantagione, e da intercettazioni ambientali, i cui contenuti, come trascritti dalla PG, attestavano la conduzione del fondo, gli espliciti richiami al tipo di coltura e la posizione apicale dello Z. che indicava ai suoi modi e tempi con cui condurre il fondo. Inoltre al termine dell’indagine era stata condotta una operazione sul luogo con sequestro della droga.

In relazione alla posizione del C., l’ordinanza rilevava che sulla sua persona convergevano le indicazioni, provenienti da altri personaggi di spicco sulla sua capacità dirigenziale, sul suo riconoscimento come capo indiscusso, sui poteri concreti che egli esercitava; la convergenza di tali con videoriprese ed accertamenti obbiettivi consentivano di affermare che il C., oltre le consuete attività proprie della ‘drina si era occupato di coltivazione negli anni 2007 e 2008 ed era cointeressato anche in quella dei F.lli Co. autori materiali del furto d’acqua.

Escludeva poi che la omessa consegna, per motivi tecnici della copia delle video riprese avesse determinato nullità per violazione del diritto di difesa, posto che il difensore con istanza del 26 gennaio 2011 aveva circoscritto la propria richiesta alle sole tracce foniche; negava poi che si potesse ragionevolmente esprimere un giudizio di prevalenza della trascrizione delle conversazioni come operata dal consulente degli indagati rispetto quella compiuta dalla PG. Negava che il C. avesse indicato elementi tali da superare la presunzione ex lege per il giudizio cautelare, dovendosi dunque confermare sia la idoneità della massima misura in relazione all’Imputazione associativa, sia comunque il pericolo di fuga e sia quello di reiterazione dei reati.

Il ricorrente deduce.

Violazione di legge per omessa consegna al difensore dei supporti informatici contenenti le video riprese: richiamata la tempestività con cui il difensore aveva chiesto di ottenere le copie delle registrazioni video, e l’importanza ai fini difensivi della visione delle stesse, è sottolineata la verificazione della dedotta nullità di ordine generale, invocando la nota pronuncia delle sezioni unite del 22.4.2010 n. 20300. In particolare la difesa desume dalla affermato principio della necessità di annullare la ordinanza custodiate, in seguito alla violazione del diritto di difesa, per mancata consegna dei supporti, che in concreto la Procura deve avere anticipare la disponibilità dei supporti presso la autorità giudiziaria a prima della richiesta stessa;

con un secondo motivo deduce motivazione mancante e/o inadeguata in ordine alla sussistenza di gravi indizi mancando certezza sulla sua sicura identificazione ed essendo apodittica ed illogica la affermazione di maggiore credibilità delle trascrizioni della PG rispetto quelle di parte, che invece erano da esaminare nello specifico, omettendo di rispondere alle censure difensive. Contesta ancora la sufficienza della motivazione in ordine alle esigenze cautelari.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il C. invoca la nota pronuncia a sezioni unite di questa Corte n. 20300 del 2010, ed i principi di diritto in essi affermati, senza considerare che nella fattispecie concreta che lo riguarda, non c’è spazio per l’applicazione degli stessi.

Come risulta dalla motivazione della sentenza in atti e dall’esame delle istanze provenienti dallo stesso ricorrente, depositate nel fascicolo del Tribunale della libertà, cui questa corte di legittimità può accedere, trattandosi di una eccezione procedurale, venne avanzata tempestivamente dall’indagato richiesta di duplicazione sia dei "file" audio che di quello video; pur se sollecitato, l’organo inquirente non è riuscito dall’11 gennaio al 26 gennaio 2011 ad eseguire le operazioni necessarie, per difficoltà tecniche incontrate e il difensore del C. in quest’ultima data ha sollecitato la estrazione di copie delle conversazioni ambientali e telefoniche e si è "riservato di richiedere, nuovamente, copia delle video riprese".

E’ evidente cioè, e tale è stata l’interpretazione data dal giudice di merito, che si condivide, che il difensore ha rinunciato esplicitamente al rilascio dei file video, concentrando la sua richiesta su quelli audio e, come si desume dal tenore letterale delle espressioni usate, proponendosi di ottenerne la acquisizione in un secondo momento, previa ripetizione della istanza.

Se dunque la stessa difesa ha reputato di rinunziare all’adempimento, – sia pure concedendole la riserva mentale di risollecitare in futuro il rilascio, in quel momento preciso non assolvibile dall’organo tecnico deputato -, la deduzione che logicamente si deve trarre è quella della insussistenza della violazione del diritto di difesa, per la valutazione di non indispensabilità della acquisizione che la parte stessa ha fatto manifestato.

In relazione, dunque, allo specifico comportamento processuale assunto dalla difesa dell’indagato non può ravvisarsi alcun interesse alla eccezione di nullità, i cui presupposti ben individuati nella citata sentenza a sezioni unite, non si sono verificati, giacchè la documentazione non è pervenuta in mano al difensore in aderenza ad una sua specifica scelta e non già per una omissione dell’ufficio del P.M..

La deduzione, poi, che, comunque, il PM debba tecnicamente predisporre le copie delle operazioni investigative audio-video e metterle preventivamente a disposizione delle parti può rappresentare una modalità, auspicabile, per una corretta e leale gestione dei rapporti con le difesa, ma non certo costituire un obbligo, non previsto dalla legge, che anche dopo la nota sentenza n. 336 emessa dalla corte costituzionale l’8 ottobre 2008, non grava sul PM anteriormente alla emissione della misura, ma solo dopo che con la richiesta del provvedimento restrittivo, positivamente accolta, sono venute meno le esigenze di segretezza delle indagini e di eventuale riservatezza, che eccezionalmente comprimevano le garanzie della difesa ad accedere a tutto il materiale raccolto.

Così risolto tale nodo, è parimenti inammissibile il motivo di impugnazione concernenti la assenza di un sufficiente quadro indiziario, affidata ad una non significativa e risalente operazione di polizia che aveva portato alla scoperta della piantagione di stupefacente ed ad una a suo dire imprecisa trascrizione dei dialoghi intercettati.

Sul punto è preliminare osservare che non ha nessun pregio la doglianza relativa alla maggiore affidabilità concessa alla trascrizione operata dagli organi di polizia rispetto a quella offerta dal consulente di parte.

Contrariamente a quanto asserito dal C., il provvedimento non ha seguito un iter assertivo o apodittico, ma ha offerto compiute ragioni del giudizio di affidabilità, ancorate a valutazioni di non mero privilegio, tale non essendo certo la indicazione della particolare esperienza acquisita dagli investigatori, della loro affinata nel tempo capacità di comprendere sia gli idiomi, che le dinamiche sottese ai dialoghi sia di coordinare i risultati delle conversazioni con le indagini in corso e le condotte poste contestualmente in essere dagli indagati.

Il giudicante, nei limiti della fase cautelare, ha seguito correttamente i criteri indicati dall’art. 192 c.p.p. e la valutazione e la interpretazione dei dati acquisiti, siccome non affette nè da incongruenze patenti nè da errori logici, costituiscono una indagine di merito, che questa corte, non essendovi superamento dei limiti imposti dall’art. 606 c.p.p., lett. e) non è deputata a sindacare.

Non è poi correttamente introdotto alcun tema sulla specifica assenza di indizi a suo carico, non potendo soddisfare il requisito della specificità, imposto dall’art. 580 c.p.p., la mera indicazione dei principi giurisprudenziali in materia di prova e di ricostruzione dell’elemento oggettìvo e soggettivo dei reati associativi, che in quanto espressioni di massime di diritto si attagliano indistintamente a tutte le possibili e proponibili impugnazioni.

Inoltre, non può dolersi il C. del richiamo, operato per relationem al provvedimento genetico, posto che una siffatta è operazione è consentita al fine di richiamare i passi salienti del provvedimento impositivo, posto che è acquisito che il principio, reiteratamente affermato da questa Suprema Corte, secondo cui l’ordinanza del tribunale del riesame si integra con quella applicativa della misura cautelare, dando vita ad un provvedimento unitario sotto il profilo motivazionale, sicchè il giudice del riesame può integrare (e anche correggere) la motivazione del provvedimento impugnato (tra altre, Sez. Un., 17 aprile 1996, n. 7;

Sez. 2^, 18 dicembre 2007, n. 3103 e successive conformi) Ciò posto è del tutto disancorata dal testo della ordinanza la denuncia che la motivazione non abbia illustrato i dati indiziari salienti in ordine all’apporto partecipativo, viceversa ampiamente individuato nella sua opera di direzione e coordinamento desumibile dall’esplicito contenuto dei dialoghi intercettati, che lo vedano dare disposizioni ed assumere decisioni giustificabili solo con l’interessamento fattivo alla ‘drina ed alle connesse attività.

Il fatto, poi, che alla attività di tipo mafioso fosse affiancata anche la partecipazione, sempre in posizione apicale ad una struttura associata dedita al narco traffico implementa semmai il materiale indiziario, e non lo restringe, o lo sovrappone, posto che attesta la pervasività della condotta criminosa.

E peraltro non si può individuare nè confligenza nè sovrapponibilità delle condotte, essendo acquisito che i reati di associazione di tipo mafioso e di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti possono concorrere formalmente per la diversità dei beni giuridici tutelati – rispettivamente l’ordine pubblico messo in pericolo dalle situazioni di assoggettamento e di omertà, e la salute individuale e collettiva, minacciata dalla diffusione dello spaccio di sostanze stupefacenti – sicchè uno stesso soggetto ben può fare parte della struttura associativa impegnata nel traffico di stupefacenti e al tempo stesso in quella di tipo mafioso.

Quanto, poi, alle censurate esigenze cautelari, vale osservare che il giudice distrettuale non si è attenuto alla sola constatazione della presunzione assoluta di adeguatezza della massima misura, pure possibile data la imputazione ex art. 416 bis, ma ha sottolineato la sussistenza in concreto della pericolosità sociale del C. e della sua propensione al delitto; avverso tale punto, il ricorso difetta di concretezza e non si confronta dialetticamente, opponendo contrarie circostanze che possano portare ad un logico ripensamento della misura.

In definitiva, consegue a quanto sin qui esposto declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del C. al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende.

Si comunichi ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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