Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-03-2012, n. 4053 Maternità e relative provvidenze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Ancona, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale di Ascoli Piceno, accoglieva la domanda proposta da C.A. contro l’Inps, diretta a far valere il suo diritto all’indennità di maternità per il periodo 21 gennaio – 21 giugno 2002.

La Corte riteneva che, con riferimento alle coltivatrici dirette, non comporti l’esclusione del diritto alla prestazione il fatto che l’iscrizione negli elenchi di categoria sia stata richiesta successivamente al verificarsi dell’evento assicurato, semprechè, in relazione all’esito dei necessari controlli amministrativi, trovi attuazione l’iscrizione con decorrenza da data anteriore a quella di verificazione dell’evento. Assumeva quindi rilievo in favore della lavoratrice la circostanza che nella specie l’iscrizione era avvenuta nel novembre 2002 ma con decorrenza dal 27.3.2001 e quindi anteriore al periodo di astensione dal lavoro per maternità.

L’Inps ricorre per cassazione. L’intimata non si è costituita.

Il ricorso, per la trattazione del quale è stata inizialmente seguita la procedura camerale, è stato poi rinviato alla pubblica udienza.

L’Inps ha depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo l’Inps denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 151 del 2001, artt. 66 e 68. L’istituto ribadisce la tesi secondo cui per le lavoratrice autonome contemplate dalla L. n. 546 del 1987 l’iscrizione negli elenchi è elemento integrativo della fattispecie occorrente per la nascita del rapporto previdenziale e, quindi, l’indennità di maternità per tali lavoratrici non può essere erogata con decorrenza da data anteriore a quella in cui è stata proposta domanda di iscrizione negli elenchi.

Il ricorso è fondato.

Come è noto la tutela previdenziale dei lavoratori agricoli e, in particolare, dei lavoratori autonomi e degli operai a tempo determinati, è soggetta ad una particolare disciplina che condiziona la stessa non solo all’esistenza delle condizioni oggettive costituenti presupposti dell’assicurazione, ma anche alla iscrizione negli appositi elenchi dei lavoratori agricoli, previsti dal R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, art. 12 e successive modificazioni e integrazioni (cfr. Cass., sez. un., n. 1133/2000 a proposito dei lavoratori agricoli a tempo determinato). Tale principio, riguardo alle prestazioni temporanee come l’assicurazione malattia e l’assicurazione per la maternità, implica la decorrenza della copertura assicurativa solo a partire dalla iscrizione negli elenchi (cfr. D.Lgs.Lgt. 9 aprile 1946, n. 212, art. 4, comma 1), come confermato anche dalla disposizione che, prevedendo il rilascio di un apposito certificato al fine di attestare il diritto alla iscrizione negli elenchi prima della loro formazione e quindi di anticipare la copertura assicurativa (specificamente con riferimento al rischio malattia), precisa che "l’ammissione alle prestazioni decorre dalla data del rilascio del certificato" (art. 4 cit., comma 4, richiamato dalla L. 9 gennaio 1963, n. 9, art. 11, comma 7, sulla disciplina assicurativa in favore dei coltivatori, coloni e mezzadri).

Deve darsi quindi continuità all’orientamento giurisprudenziale secondo cui, con riferimento alle lavoratrici autonome contemplate dalla L. n. 546 del 1987, l’iscrizione negli elenchi (o almeno la domanda di iscrizione, sulla base di un criterio interpretativo costituzionalmente corretto), è l’elemento integrativo della fattispecie occorrente per la nascita del rapporto previdenziale, con la conseguenza che l’indennità giornaliera di maternità non può essere erogata a partire da una data anteriore a quella in cui è stata proposta la domanda di iscrizione negli elenchi stessi (Cass. n. 2005/19792, 20791/2010, e n. 17734/2011, anche per il riferimento alla data della domanda di iscrizione).

Il ricorso deve quindi essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il rigetto della domanda.

Non deve disporsi per le spese del giudizio, ex art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, non applicabile ratione temporis, in quanto il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato il 9.7.2003.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda; nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *