Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
La SIRT s.r.l. propone ricorso per conflitto negativo di giurisdizione, deducendo: a) che con sentenze del giudice amministrativo, passate in giudicato, era stato accertato che l’odierna ricorrente (allora in forma di S.p.A.) e non la GESETT S.p.A., che ne era risultata affidataria, avrebbe dovuto ottenere dal Ministero delle Finanze la concessione per il servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato, per la provincia di Avellino, per il quinquennio 1990-1994; b) che era stata accertata anche l’illegittimità del provvedimento in data 28/4/94, adottato in pretesa esecuzione del precedente giudicato, con il quale era stato confermato l’affidamento del servizio, per il quinquennio in questione, alla GESETT; c) che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5482/2000, aveva espressamente affermato il diritto della SIRT di chiedere, con separata azione, il risarcimento dei danni; d) che il TAR Campania, adito per l’azione risarcitoria con ricorso depositato il 2/11/2001, aveva peraltro negato la propria giurisdizione in asserita applicazione del D.Lgs. n. 80 del 1988, art. 45, comma 18, con sentenza confermata dal Consiglio di Stato; e) che, nelle more dell’appello avverso la sentenza del TAR, essa SIRT aveva proposto le proprie domande risarcitorie al Tribunale di Napoli; f) che, in seno a quest’ultimo giudizio, aveva proposto un regolamento preventivo di giurisdizione, dichiarato peraltro inammissibile dalle Sezione Unite con ordinanza 19951/10; g) che il giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli si era concluso con pronuncia declinatoria della giurisdizione.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, costituitosi con controricorso, rileva l’esistenza di un giudicato preclusivo, rappresentato dalla ordinanza delle Sezioni Unite n. 19951/10, ed in subordine conclude per la giurisdizione del giudice amministrativo.
Motivi della decisione
1.- L’eccezione dell’Amministrazione resistente, secondo la quale l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 19951 del 2010 configurerebbe un giudicato sulla giurisdizione preclusivo del presente conflitto, è infondata.
Con detta ordinanza fu ritenuto inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto dalla SIRT, in quanto essa, "avendo (…) altresì impugnato la decisione del TAR declinatoria della giurisdizione e non avendo proposto ricorso a queste S.U. avverso la decisione del Consiglio di Stato del 2005, confermativa del difetto di giurisdizione, ha in tal modo stabilizzato la questione ulteriormente precludendo l’esperibilità dei regolamento preventivo di giurisdizione – art. 41 cod. proc. civ. – che non è un rimedio impugnatorio ulteriore rispetto al già esperito appello, ma di sollecita definizione della questione di giurisdizione quando su di essa non sia ancora Intervenuta una decisione (S.U. 2716/2010)".
Tale motivazione di inammissibilità, relativa dunque ad un regolamento preventivo di giurisdizione, non si attaglia all’ipotesi di conflitto negativo, nel quale "l’esistenza di due pronunce contrastanti sulla giurisdizione a conoscere la medesima controversia, declinata da entrambe, radica di per sè nelle parti un interesse alla risoluzione de conflitto in considerazione della situazione di stallo processuale" (Cass., SSUU 20 agosto 2009 n. 18499).
L’eccezione va dunque rigettata.
2.- La giurisdizione spetta al giudice amministrativo.
Questi Sezioni Unite hanno infatti già affermato che è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la domanda di risarcimento del danno che si assume cagionato da un provvedimento amministrativo, introdotta dopo l’entrata in vigore della legge n. 205 del 2000, "a nulla rilevando che tale domanda sia stata proposta separatamente da quella di annullamento del provvedimento atteso che la giurisdizione del predetto giudice non dipende dalla contemporaneità della richiesta ma dalla riconducibilità del danno ad un provvedimento, sicchè sussiste anche nel caso di domande avanzate prima o dopo o, addirittura, senza instaurazione di un giudizio di tipo demolitorio" (Cass., SSUU ord. 10 novembre 2010 n. 22809; nello stesso senso Cass., SSUU ord. 24 febbraio 2011 n. 4462).
3.- In conclusione il denunciato conflitto negativo di giurisdizione va risolto nel senso della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, innanzi al quale vanno rimesse le parti, con cassazione della sentenza declinatoria di giurisdizione. Sussistono giustificati motivi – attesa la natura della questione – per compensare tra le parti stesse le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte, a Sezioni Unite, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, innanzi al quale rimette le parti; cassa la sentenza del giudice amministrativo e compensa tra le parti le spese di questo giudizio.
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