Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-09-2011) 11-10-2011, n. 36544

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Sondrio, con sentenza del 23.10.2009, dichiarava:

D.B.D. e F.M. responsabili di concorso in tre distinte rapine ( art. 110 c.p. e art. 628 c.p., comma 3, nn. 1) e 2) ascritte ai capi -A -B -D, commesse rispettivamente nelle date del 05.01.02 – 15.03.03 – 14.06.03, nonchè nel delitto di porto di arma comune da sparo ( art. 110 c.p., art. 61 c.p., comma 1, nn. 2 e 4 e L. n. 895 del 1967, art. 7) ascritto al capo -C; e, ritenuta la continuazione, li condannava alla pena indicata in sentenza.

La Corte di Appello di Milano, in sede di gravame, con sentenza del 29.09,2010, riformava la sentenza di primo grado ed assolveva il D. B. dai reati ai capi C) e D) nonchè la F. dai reati ai capi A) C) D);

-riteneva perciò entrambi gli imputati colpevoli della rapina loro ascritta al capo B) ed il solo D.B. anche di quella ascritta al capo A);

-rideterminava di conseguenza le pene, confermando nel resto;

Ricorrono per cassazione gli imputati:

D.B.:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).

1) Il ricorrente censura la decisione impugnata per violazione dell’art. 533 c.p.p., avendo ritenuto la sua penale responsabilità trascurando di valutare una serie di divergenze esistenti tra i vari episodi e precisamente: -le armi usate nei vari episodi erano diverse, così pure erano diversi: -i mezzi usati per il travisamento e: -le modalità di trasporto usate nei vari episodi; anche: -i tratti somatici del rapinatore erano diversamente descritti dai vari testi;

il ricorrente sottolinea l’illogicità della motivazione nella parte in cui, pur dinanzi a "modus operandi" diversi ha ritenuto una sostanziale somiglianza tra i vari episodi cosi da poterli attribuire tutti con certezza allo stesso imputato;

2)-In secondo luogo lamenta la violazione dei principi di cui all’art. 133 c.p. essendo state negate le attenuanti generiche sulla scorta dei precedenti penali, senza considerare le circostanze soggettive favorevoli;

F.:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

1)-La ricorrente censura la decisione impugnata per avere illogicamente ritenuto attendibile il riconoscimento fotografico effettuato dalla teste M., riconoscimento che invece era inattendibile, sia perchè la teste non era stata sentita in dibattimento e, sia perchè il riconoscimento era stato effettuato con indicazione di somiglianza e non di identità, avendo la teste espresso un margine di certezza dell’80%;

2)-La decisione era da censurare per illogicità anche per avere ritenuto la presenza della F. presso la Banca nel giorno della rapina (15.03.03) sulla base del dato equivoco del parziale riconoscimento fotografico, nonchè per avere attribuito rilievo al dato che la F. era stata presente presso la banca nel giorno precedente (14.03.2003), senza illogicamente considerare che tale circostanza non era di per sè univoca e probante;

F.M. ha depositato motivi nuovi. CHIEDONO l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

I ricorrenti propongono interpretazioni alternative delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, richiamando una diversa valutazione delle prove e delle dichiarazioni dei testi, che risultano vagliate dalla Corte di appello, con una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i principi della logica, sicchè non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.

La Corte territoriale ha evidenziato:

-riguardo al D.B., che la sua penale responsabilità in ordine alle imputazioni ai capi A) B) risulta evidente:

-per l’analogia delle modalità operative costituite:

-dall’avere l’agente operato in tutti i casi da solo e sempre di sabato (giorno in cui D.B. non lavorava), coprendo e travisando il capo con mezzi vari (motivaz. pag. 7);

-per la corrispondenza delle fattezze del rapinatore nei vari episodi, giacchè i testi avevano conformemente descritto un uomo, alto circa mt. 1,70, non esile ma tarchiato, dell’età di circa 30-35 anni (pag.7) ; al riguardo la sentenza di 1 grado, richiamata dalla Corte territoriale, annota che le testi T. e P. avevano concluso come, in base alle caratteristiche fisiche e comportamentali, l’autore delle rapine ai capi A) e B) fosse la stessa persona (pag. 4 motivaz. Tribunale);

-per il rinvenimento in casa D.B. di una borsa simile a quella usata per la rapina del marzo 2003 (capo B), riconosciuta al 60% dal teste B. ma certamente riconducibile alla rapina per le caratteristiche tasche, identiche a quelle descritte dalla teste G. (pag. 6).

-per il rinvenimento in casa D.B. della pistola giocattolo usata per la rapina del marzo 2003 per come riconosciuta dalla teste M., che la Corte sottolinea avere caratteristiche particolari, significative ai fini del riconoscimento (pag. 6);

-riguardo alla F., che la sua penale responsabilità risulta evidente:

-per la sua presenza nell’ufficio postale di Regoledo il giorno prima della rapina, circostanza che la Corte territoriale riconduce ad attività di ricognizione – funzionale alla rapina – per la ragione che la prevenuta aveva fornito nell’occasione delle generalità false; (pag. 5).

-per la presenza all’esterno dell’ufficio postale nel giorno della rapina, per come verificato in base al riconoscimento operato dalla teste M.; (pag. 5).

-per l’esistenza di frequenti contatti telefonici tra la F. ed il D.B. in coincidenza con la commissione delle rapine (pag. 5);

Si tratta di motivazioni congrue perchè fondate su dati fattuali oggettivi ed immuni da illogicità perchè conformi alle massime di comune esperienza;

per contro, i motivi di ricorso proposti, si risolvono in interpretazioni alternative delle medesime prove, inammissibili in questa sede, ove in tema di sindacato del vizio della motivazione, il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire – nell’ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato – se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, se abbiano analizzato il materiale istruttorio facendo corretta applicazione delle regole della logica, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. (Cassazione penale, sez. 4, 29 gennaio 2007 n. 12255).

I ricorrenti deducono che alcune ricostruzioni dei fatti, per come emergenti dalla sentenza, sarebbero illogiche, come ad esempio, – l’avere attribuito valenza probatoria certa al riconoscimento fotografico della F. mentre la teste M. avrebbe effettuato con un margine dell’ 80%, ma il motivo non coglie nel segno perchè non considera che la Corte di appello sottolinea congruamente che il riconoscimento fotografico era stato significativamente preceduto da un "identikit" "ricostruito in base alla descrizione della testimone M." (pag. 5);

-così pure non coglie nel segno la deduzione relativa alla diversità del colore degli occhi del D.B., per come riferito dalla teste G., perchè il ricorrente non considera che la Corte territoriale ritiene superabile tale divergenza sulla scorta della precisione e concordanza degli altri dati somatici riferiti dalla stessa teste (pag. 7).

Va ricordato che in tema di sindacato del vizio della motivazione, la Corte di cassazione non può fornire una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, nè può stabilire se questa propone la migliore ricostruzione delle vicende che hanno originato il giudizio, ma deve limitarsi a verificare se la giustificazione della scelta adottata in dispositivo sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. (Cassazione penale, sez. 2 21/09/2010 n. 36276).

Parimente infondati appaiono i motivi relativi al trattamento sanzionatorio, atteso che la sentenza impugnata ha fatto uso dei criteri di cui all’art. 133 c.p., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena e di concessione delle attenuanti generiche, atteso che riguardo alla pena si è richiamata la gravita dei fatti e riguardo alle attenuanti generiche si è fatto riferimento ai precedenti penali degli imputati.

Va ricordato che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravita effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. (Cassazione penale, sez. 4 04 luglio 2006, n. 32290).

La presente motivazione è assorbente di tutti i motivi e deduzioni proposti, ivi compresi quelli contenuti nei motivi nuovi depositati dalla ricorrente F. che, per altro e in buona parte sono del tutto inammissibili in quanto completamente svincolati e diversi rispetto a quelli del ricorso principale.

I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicchè sono da ritenersi inammissibili.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, cosi equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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