Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
– che B.D., con atto sottoscritto personalmente in data 14 gennaio 2011, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano deliberata l’11 gennaio 2011, che ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. aveva applicato nei suoi confronti la pena di mesi otto di reclusione, in relazione al delitto ascrittogli ( L. n. 1423 del 1956, art. 9);
– che il predetto ricorrente, con dichiarazione del 22 giugno 2011, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione;
– che in forza dell’intervenuta rinuncia all’impugnazione a norma dell’art. 589 cod. proc. pen., il ricorso deve dichiararsi inammissibile.
Motivi della decisione
– che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinabile in Euro 500,00 ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.