Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con sentenza resa con rito abbreviato il Gup del Tribunale di Nocera Inferiore ha ritenuto G.A., sindaco del comune di (OMISSIS), colpevole del delitto di peculato continuato, in relazione ad una serie di pagamenti, da costui effettuati con carta di credito intestata al Comune, datagli in uso per spese connesse allo svolgimento di funzioni istituzionali.
La Corte di Appello di Salerno con la sentenza impugnata ha ribadito la affermazione di responsabilità e ridotto il trattamento sanzionatorie) per l’esclusione di alcune spese, erroneamente computate.
2. Ricorre il G. con due distinti ricorsi a mezzo dei suoi difensori e deduce in entrambi le medesime questioni, con sviluppi argomentativi analoghi, che quindi possono essere sintetizzati con unico svolgimento:
Sostanzialmente, il G. ribadita la natura istituzionale delle spese sostenute quale sindaco, con carta di credito, non contesta che esse siano soggette a rendiconto, ma rileva che la Corte ha introdotto il requisito della "coeva" allegazione della documentazione giustificativa delle ragioni della spesa contestata, concetto che prescinde dalla legittimità o meno della stessa, così che il peculato verrebbe a realizzarsi non già per l’elusione fraudolenta, volontaria e cosciente del controllo amministrativo, ma per un dato formale e non certo o definito, quale la non immediatezza della produzione delle giustificazioni, senza nemmeno individuare un naturale e logico arco di temporale di tolleranza.
Rammentato che il delitto si consuma nel momento in cui si verifica la interversione del possesso, e che la mancanza o il ritardo della giustificazione possono valere quale indizi, la difesa esclude che le norme costituzionali, richiamate nella pronuncia ed attinenti alla gestione della spesa pubblica ed al controllo della stessa, possano come indicato nella pronuncia, integrare il precetto penale, giacchè in questo caso i principi costituzionali integrerebbero la norma penale,indicando dati che in violazione del principio di legalità, tassatività e determinatezza, finirebbero con il confluire nell’elemento materiale del reato. Questa constatazione escluderebbe anche che la norma penale sia integrata da norme amministrative e/o contabili, extrapenali; entrambi i ricorsi sostengono che seguendo l’approccio interpretativo adottato dalla Corte si perviene alla condanna su un paradosso, perchè l’appropriazione indebita non deriverebbe dalla mancata esistenza di un fine pubblico ma dalla mancata tempestiva produzione di giustificazione.
Peraltro, il Comune di Pagani, in relazione alla specificità del mezzo di pagamento offerto al Sindaco, aveva adottato una prassi di liquidazione, che prevedeva, pervenuta la segnalazione di addebito all’ente da parte del gestore del credito, il controllo fra le spese segnalate sul ed estratto-conto e la documentazione fornita dal primo cittadino; il G. si era attenuto a tale procedura, nè si poteva fargli carico di non aver volontariamente modificato tale uso – definito dal giudice distrettuale errato, perchè incompleto – al fine di sottrarsi al controllo. Viceversa, proprio l’esatto adempimento da parte del sindaco di tale rendicontazione, ne esclude il dolo; viene, inoltre, sottolineato che la stessa corte di merito ha espresso un giudizio di disvalore sulle ragioni delle spese, attestate dalle relazioni giustificative delle spese, osservando che ben 25 delle stesse, su 39 prodotte, non rispondevano ad esborsi sostenuti per fini istituzionali; in primo luogo la detta documentazione era stata utilizzata in violazione dell’art. 191 c.p.p., in quanto la loro produzione non era stata ammessa; inoltre la motivazione per la sua sinteticità era meramente apparente e contraddittoria posto che comunque riconosceva la legittimità di rimanenti 14 esborsi, anche se tardivamente giustificati. Infine, gli uffici comunali avevano ritenuto che le somme per pranzi e cene offerti dal sindaco rientrassero nei ed fini istituzionali, sicchè l’approccio del giudice penale sarebbe contraddetto da quello adottato dall’organo preposto ai controlli amministrativi. La difesa ha completato la disamina, depositando memoria con cui illustra ulteriori aspetti della fattispecie, rilevanti per la completezza della impugnazione.
Motivi della decisione
1. La sentenza impugnata per le manchevolezze in punto di motivazione che saranno di seguito esaminate, è da annullare, con rinvio alla corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.
2. La pronuncia poggia principalmente sulla affermazione in diritto che integra il delitto di peculato, commesso nel caso in esame mediante l’uso di carta credito concessa al p.u., che definisce mezzo semplificato di utilizzo di fondi pubblici, qualora l’esborso la cui corrispondenza al fine istituzionale è affidato al prudente apprezzamento di chi lo compie, non sia accompagnato da coeva e puntuale giustificazione in modo da consentire il necessario controllo funzionale ed amministrativo.
3. Tanto in sintesi (esposto alle pagine 7-10 che costituiscono il corpo centrale della decisione) non può essere integralmente condiviso ed impone una nuova valutazione della fattispecie posta a carico del G..
4. In primo luogo, è da osservare che costui risponde di peculato, secondo la enunciazione della ipotesi accusatoria, di utilizzazione indebita della carta " Visa", che secondo la Delib. n. 196 del 2001, del consiglio comunale, prevedeva la utilizzazione per le spese di trasferta ed ogni qualvolta non fosse possibile ricorrere alle ordinarie procedure.
5. Esattamente, i giudici di merito, a fronte di un così ampio raggio di spesa, in relazione soprattutto alla possibilità di accesso alla moneta virtuale secondo opportunità, rilevano che era rimesso al pubblico ufficiale un "prudente apprezzamento" e ciò è in linea con tutti i principi in materia di utilizzo e spendita di denaro pubblico.
6. Infatti, per la sua stessa natura, il peculio di ente esponenziale, quale quello in esame, è funzionalmente collegato sia nel sistema di raccolta che di spesa al fine pubblico, alla gestione della "res", sicchè il giudice distrettuale, nel richiamare i principi di cui agli artt. 3, 81, 97, 100 e 103 della carta costituzionale, non ha indebitamente integrato il precetto penale, come asserito nella impugnazione, ma enunciato i principi fondamentali che devono presiedere alla gestione della cosa pubblica e distinguono, in un sistema di democrazia completa, il patrimonio della amministrazione da quello dello amministratore, cui è attribuita la disponibilità del denaro, non uti princeps ma con finalità correlate all’esercizio dei poteri istituzionali e sempre sottoposti a verifica nell’an e nel quantum.
7. In tema d peculato, ciò significa che, quale che sia la procedura assegnata o scelta dalla istituzione per spendere il denaro, ciascuna uscita deve, comunque, essere collegata al fine pubblico; l’organo della accusa deve dimostrare l’appropriazione del denaro di cui aveva la disponibilità il pubblico ufficiale per ragioni d’ufficio, l’assenza ab origine della ragione giustificativa, laddove il pubblico ufficiale è comunque tenuto alla rendicontazione degli esborsi effettuati, per la loro appostazione contabile e per il controllo di conformità al fine istituzionale.
8. Il dovere del PU di destinare il denaro di cui abbia il possesso per ragioni di ufficio o servizio alla soddisfazione di finalità pubbliche è presidiato dalla norma codificata nell’art. 314 c.p., che punisce la appropriazione al di fuori di tali finalità e dalla norma amministrativa che impone la giustificazione contabile della spesa. Il reato si consuma violando il dovere primario sopra delineato a prescindere dalla giustificazione data o non data.
9. Nella specie, data la motivazione della delibera dell’amministrazione n. 196/00, richiamata al punto n. 4, che nel preambolo fa riferimento alla necessità di creare " una architettura di sistema contabile capace di regolarizzare il funzionamento delle spese sostenute dal sindaco per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per il funzionamento dell’auto in dotazione", va da sè che la destinazione dell’apertura di credito concessa con la moneta virtuale era quella di garantire al sindaco un fondo per spese di rappresentanza collegate alla sua carica e qualità di primo cittadino e perciò strettamente attinenti a soddisfare la funzione rappresentativa esterna dell’ente pubblico al fine di accrescere il prestigio della immagine dello stesso e darvi lustro nel contesto sociale in cui si colloca, con esclusione di ogni uscita attribuibile ad a un fine privatistico o proprio del Sindaco e comunque estraneo agli interessi pubblici.
10. Ciò precisato, è allora da rilevare che la Corte, nel caso in esame, avrebbe dovuto e non lo ha fatto, esaminare le giustificazioni offerte dal sindaco in tale prospettiva, al fine di verificare la corrispondenza della "pubblicità" della spesa, nel senso sopra indicato, e non sottrarsi all’esame, in base alla sola considerazione della non coevità della stessa ed esprimendo un giudizio di irrilevanza, comunque, delle documentazione offerta dal G..
11. A tal fine, occorre chiarire che proprio il meccanismo contabile della apertura di credito con concessione della carta presuppone che all’atto di compimento della spesa sia emessa una doppia nota contabile: una rilasciata immediatamente all’esibitore della carta, l’altra, che inviata all’istituto bancario emittente, verrà incluso in un estratto-conto e sottoposta alla verifica del debitore. E’ palese che la spesa in tal modo è di per sè valutabile ed immediatamente dall’organo di controllo amministrativo: non ha, quindi, ai fini della legittimità o meno dell’appropriazione alcuna rilevanza, per la semplice intuitiva ragione che è l’esborso in sè che può costituire o meno reato, a prescindere dal documento contabile, a seconda se abbia o non abbia travalicato il fine pubblico, come sopra menzionato.
12. In questa ottica, non importa che la giustificazione sia più o meno prossima alla spesa, quanto che essa ci sia e dimostri, in modo trasparente e chiaro, la realizzazione di uno scopo pubblico, e non la canalizzazione del denaro ad un fine personale: del resto, il ragionamento seguito dalla corte offre la prova della sua fallacia, ragionando a contrario, posto che collegando la interversione del possesso alla sua tempestività, legittima tout court ciò che tale potrebbe non essere secondo un dato formale e confina nell’illecito ciò che potrebbe essere ascritto a mera dimenticanza o trascuratezza, confondendo di fatto momento consumativo del reato (istantaneamente compiuto con la interversione) con i segmenti di comportamenti post-delictum (tardiva o improbabile o falsa o erronea imputazione e/o giustificazione) validi per la serie indiziaria e la ricerca della verità. 13. E’ da precisare, poi, che la valutazione della documentazione prodotta dalla difesa del G. innanzi la corte di appello non era affatto inibita dalla mancata riapertura del dibattimento: è pacifico che nel giudizio abbreviato, sia condizionato che non condizionato, è consentito al giudice d’appello, d’ufficio e anche su sollecitazione delle parti, acquisire documenti sopravvenuti necessari ai fini della decisione ed è senz’altro rituale l’acquisizione di documenti, senza che sia necessaria un’apposita ordinanza che disponga a tal fine la rinnovazione parziale del dibattimento, restando ineludibile, tuttavia, che il documento venga legittimamente acquisito al fascicolo per il dibattimento nel contraddittorio fra le parti (Sez. 4, Sentenza n. 1025 del 17/10/2006 Ud. (dep. 17/01/2007) Rv. 236017 Sez. 3, Sentenza n. 7974 del 13/01/2011 Ud. (dep. 01/03/2011), tanto più che dal profilo dell’interesse non si vede quale sorregga la doglianza, inerente a note che la difesa stessa ha introdotto.
14. La Corte, però, non poteva sottrarsi, una volta in possesso del rendiconto, specifico e dettagliato, all’esame dello stesso ed adottare una motivazione sommarla e generalizzata; il provvedimento difetta di adeguata motivazione, anche in relazione alla affermazione della esistenza del fine pubblico per 14 delle 39 relazioni offerte in rendiconto dal G., non avendo nè indicato le ragioni del fine pubblico che avrebbe sorretto alcuni esborsi nè rilevato la concreta soddisfazione di uno scopo personale della maggior parte degli stessi.
15. Nè tale controllo è inibito da prassi amministrative degli organi comunali o dal positivo superamento dei controlli contabili interni, giacchè operanti su un piano amministrativo e non attinenti alla azione penale.
16. In conclusione, quando la sentenza impugnata teorizza che la mancata giustificazione "coeva" costituirebbe reato, compie una operazione ermeneutica scorretta, perchè confondendo il reato con la prova dello stesso, introduce nella fattispecie penale un elemento estraneo ( la giustificazione contabile) previsto da norme amministrative, che attiene al controllo sulla regolarità della spesa.
17. La sentenza è dunque da annullare e il giudice di rinvio, che si adeguerà ai principi di diritto sopra enunciati, è da individuare nella corte di appello di Napoli, ex art. 623 c.p.p., lett. c.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Napoli.
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