Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22-06-2011) 11-10-2011, n. 36596

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza ex art. 444 c.p.p. pronunciata in data 17 aprile 2010 il Tribunale di Torino applicava nei confronti di M.D., imputato del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (cessione a terzi di sostanze stupefacenti) la pena concordata tra le parti di mesi otto di reclusione ed Euro 1.600,00 di multa con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Avverso detta sentenza ricorre l’imputato a mezzo del suo difensore fiduciario lamentando con unico motivo carenza assoluta di motivazione in ordine ai criteri seguiti per la determinazione della pena.

Il motivo è manifestamente infondato.

Come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. laddove non vengano ravvisati elementi macroscopicamente rivelatori di incongruità, per eccesso o per difetto, il giudizio in ordine alla ritenuta congruità della pena patteggiata nei limiti di cui all’art. 27 Cost., comma 3, può dirsi adeguatamente motivato, quando il giudice si limiti ad esplicitare la propria valutazione in tal senso, allorchè risulti dal contesto dell’intera decisione che, nella valutazione complessiva, egli ha tenuto presenti quegli elementi che possono assumere rilevanza determinante, come le circostanze del reato e la condizione personale dell’imputato (Cass. Sez. 6A Ord. 11.2.1994 n. 549. Laanouat, Rv. 197118).

Peraltro per pacifico orientamento di questa Corte nell’ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dal minimo edittale, il giudice ottempera all’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 125 c.p.p., comma 3 anche dove le espressioni adoperate siano di maniera, quali "pena equa" o "pena congrua", etc. (tra le tante, Cass. Sez. 3A 29.5.2007 n. 33773, Ruggirei, Rv.

237402; Cass. Sez. 32A 26.6.2009 n. 36245, Denaro, Rv. 245596).

Ai detti criteri si è uniformato il Tribunale in quanto non solo è stato fatto un richiamo all’art. 133 c.p. in via generale, ma dal contesto della decisione e – in particolare – dai riferimenti alla modesta entità del fatto, alla personalità dell’imputato ed al suo contegno processuale, emerge in modo palese quale sia stato il criterio informatore che ha guidato il giudice nella determinazione della pena, peraltro pressochè coincidente con il minimo edittale (pari a mesi sei se si tiene conto delle circostanze attenuanti generiche e della riduzione per il rito speciale prescelto).

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla pronuncia di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento della somma – ritenuta congrua – di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, trovandosi in colpa il ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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