Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ricorso, notificato ai sensi dell’art. 395 n.4 c.p.c. e dell’articolo 106, comma primo del c. p. a., il Comune di Bussolengo, premessa una compiuta ricostruzione dei fatti, chiede la revocazione della sentenza di questa Sezione Quarta del Consiglio di Stato, con cui, in accoglimento parziale dell’appello n. 3129/2004, è stato accolto il ricorso di primo grado della Cooperativa Edilizia A. s.r.l., e parzialmente riformata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sezione II, n. 5166 dell’8 ottobre 2003.
Il gravame è affidato alla denuncia di tre motivi di diritto fondati sull’errore di fatto concernente gli articoli 7 e 8 della convenzione di lottizzazione.
Si è costituita in giudizio la Cooperativa contro interessata, che, con le memorie di costituzione e di replica, ha contrapposto una propria ricostruzione delle vicende e dei termini della questione ed ha contestato la sussistenza dei presupposti per procedere alla revocazione, in quanto, a tutto voler concedere, l’errore consisterebbe in una valutazione del giudice dei fatti di causa e non in una loro erronea percezione.
Con memoria per la discussione e con ulteriori note difensive il comune ha sottolineato le proprie argomentazioni.
Chiamata all’udienza pubblica,uditi i patrocinatori delle parti, il ricorso è stato ritenuto in decisione.
Motivi della decisione
E’ pregiudiziale ai fini del decidere il profilo rescindente del presente gravame.
1.Par. L’amministrazione ricorrente assume la sussistenza dei presupposti per la revocazione ai sensi dell’articolo 395, comma primo 4 c.p.c., in quanto la decisione gravata sarebbe l’evidente frutto di un errore su di un fatto risultante dai documenti della causa con riferimento:
– al punto in cui ha accolto, in parte, la doglianza della cooperativa controinteressata che contestava la presunta erroneità della quantificazione degli oneri effettuata dall’amministrazione con esclusivo rilievo alle disposizioni contenute nell’articolo 7 della Convenzione del 7 luglio 1996, ritenendo che le stesse avrebbero avuto efficacia derogatoria rispetto alle previsioni dettate dal legislatore in materia;
– all’affermazione per cui il Comune di Bussolengo avrebbe quantificato in misura eccessiva rispetto al dovuto sia gli oneri per l’urbanizzazione primaria che gli oneri per quella secondaria, imponendo quindi all’amministrazione di effettuare il ricalcolo, sulla base dell’unica circostanza di fatto concernente l’esistenza della specifica pattuizione dell’art.7 cit., con la quale l’amministrazione si sarebbe autolimitata.
– 1.1. Tali statuizioni sarebbero manifestamente erronee.
La clausola contenuta nell’articolo 7 della Convenzione di lottizzazione, all’evidenza, non conterrebbe alcuna deroga rispetto alla disciplina dettata dalla legislazione regionale veneta sulle modalità di calcolo degli oneri di urbanizzazione, ma si limiterebbe a prevedere lo specifico scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, motivando tale determinazione alla luce della circostanza che la Cooperativa A. si sarebbe impegnata ad eseguire a proprie spese una parte delle opere di urbanizzazione primaria, e che l’importo previsto per le dette opere risultava superiore allo scomputo degli oneri commisurato sulla base di quella che era all’epoca la volumetria prevista.
Non vi sarebbe stata, invece, alcuna autolimitazione da parte dell’amministrazione, in quanto, in realtà, il riferimento alla volumetria di 9998,80 m³:
– non avrebbe assolutamente assunto il significato dell’introduzione di un rigido parametro preconfezionato per la qualificazione degli oneri;
– avrebbe costituito unicamente un riferimento per lo scomputo, fermo restando che l’importo finale avrebbe dovuto essere necessariamente calcolato sulla base del volume effettivamente realizzato come prevede la legge.
– 1.2. Un secondo profilo di erroneità della sentenza concernerebbe invece il fatto che l’articolo 7 della convenzione in questione non avrebbe contenuto alcun riferimento agli oneri di urbanizzazione secondaria, occupandosi soltanto dello scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, i quali comunque avrebbero dovuto essere calcolati sulla base dei criteri di legge. La sentenza non avrebbe considerato il successivo articolo 8 della medesima Convenzione che espressamente affermava l’obbligo per la società di corrispondere gli oneri di urbanizzazione secondaria in misura conforme alle vigenti tabelle parametriche.
– 1.3. In conseguenza per il Comune:
a. le circostanze affermate come vere sarebbero pacificamente escluse, in realtà,, alla stregua dello stesso tenore letterale dell’art. 7 della Convenzione;
b. si sarebbe trattato di errori decisivi ai fini della decisione del giudizio, come dimostrerebbe circostanza che l’intera motivazione della sentenza avrebbe fatto leva sull’arbitraria affermazione secondo cui il Comune di Bussolengo avrebbe dato luogo ad una quantificazione della somma dovuta ancorata a parametri in parte diversi da quelli di legge.
2.Par. L’errore di fatto di cui sopra giustificherebbe pienamente la riforma della sentenza ed il conseguente rigetto del ricorso di primo grado, con la integrale conferma della decisione del Tar Veneto.
– 2. L’assunto è inammissibile.
L’istanza di revocazione qui in esame appare infatti perfettamente esemplificativa della fattispecie escludente disegnata dall’Ad. Plenaria di questo Consiglio di Stato (17 maggio 2010 n.2), per la quale, secondo l’espresso dettato legislativo di cui all’art. 395 n. 4 Cod. proc. civ., l’errore di fatto che consente di rimettere in discussione il decisum del giudice con il rimedio straordinario della revocazione è solo quello che non coinvolge l’attività valutativa dell’organo decidente.
Il rimedio tende, infatti, ad eliminare un ostacolo materiale — frappostosi tra la realtà del processo e la percezione che di questa il giudice abbia avuto – che è cagionato da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio.
Inoltre il fatto oggetto dell’asserito errore non deve aver costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato, dovendosi escludere che il giudizio revocatorio, in quanto rimedio eccezionale, possa essere trasformato in un ulteriore grado di giudizio.
In sostanza, l’errore di fatto deve essere escluso nel caso in cui si contestino le conclusioni cui il giudice è pervenuto sulla base di specifici presupposti di fatto, dal momento che la domanda di revocazione non può essere utilizzata come inammissibile pretesto per rimettere in discussione il tema controverso al fine di pervenire a una diversa decisione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV 13 ottobre 2010 n.7487; idem Sez. V 25 maggio 2009 n. 3227; idem Sez. IV 24 aprile 2009 n.2595).
Nel caso gli eventuali errori fanno direttamente capo al processo interpretativo e concernono specifici punti controversi "in diritto" della questione:
– l’asseritamente erronea mancata percezione del "…chiaro tenore della stessa clausola contenuta nell’articolo n. 7 della convenzione che all’evidenza non conterrebbe alcuna deroga rispetto alla disciplina dettata dalla legislazione regionale veneta…";
– la qualificazione giuridica della predetta norma convenzionale in termini "di autolimitazione";
– il riferimento al rilievo della volumetria conseguente alla qualificazione giuridica della detta clausola convenzionale.
Costituisce un’autonoma valutazione giuridica della fattispecie anche l’affermata erroneità dell’interpretazione dell’art. 7 della convenzione data dalla sentenza, che non avrebbe considerato come gli oneri di urbanizzazione secondaria erano invece disciplinati dal successivo articolo 8 della medesima convenzione.
L’attività esegetica si colloca nell’alveo proprio dell’esercizio del potere giurisdizionale, per cui è inammissibile la censura con cui sostanzialmente si lamenta un errore di diritto e non un errore di fatto: questo, invece, deriva dalla supposizione della sussistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti o viceversa (cfr. Consiglio Stato, sez. III, 19 ottobre 2009, n. 2374).
Nel caso, la conclusione della sentenza è fondata sul presupposto, di carattere interpretativo, della ritenuta prevalenza dell’art. 7 della Convenzione relativamente allo scomputo e, per contro sull’implicita evidente considerazione della natura meramente ricognitoria dell’art. 8 della Convenzione.
In tali termini quello che il Comune sostanzialmente contesta è la risoluzione stessa della controversia, ma siffatta doglianza, traducendosi in una censura di errore di giudizio, esorbita, in quanto tale, dall’ambito della revocazione per errore di fatto ai sensi dell’art. 395 c.p.c.,I, n.4.
E’ dunque evidente che la richiesta di revocazione in esame non concerne la mancata o erronea valutazione di un evento storico, di un elemento fattuale ovvero di un dato documento, ma al contrario coinvolge le conclusioni stesse della controversia, così come definite dalla sentenza, attraverso l’interpretazione, nel quadro complessivo della fattispecie, di un articolo della Convenzione di lottizzazione. Tale richiesta, sostanziandosi in una richiesta di rivalutazione di punti controversi della causa, concerne, si ripete in defintiva conclusione, l’inammissibile deduzione di un "errore di diritto".
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.
Le spese possono tuttavia essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:
1. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come in epigrafe proposto;
2. spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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