Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 12/2010, depositata il 12 gennaio 2010 e notificata il 15 marzo successivo, la Corte di appello di Milano – in riforma della decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Milano – ha condannato la s.p.a. Azienda Trasporti Milanesi (ATM) a pagare alla s.p.a. Axa Assicurazioni la somma di Euro 32.203,18, oltre rivalutazione monetaria ed interessi a decorrere dal 26.2.2003, in rimborso dell’indennizzo corrisposto dalla compagnia assicuratrice al suo assicurato, G.G., a seguito del furto dell’autovettura Mercedes CLK di proprietà di quest’ultimo, sottratta da ignoti il (OMISSIS), mentre si trovava nel parcheggio a pagamento gestito da ATM in corrispondenza della stazione di (OMISSIS) della metropolitana milanese.
Alla domanda di accertamento della responsabilità per custodia – proposta dalla compagnia assicuratrice in surroga dell’assicurato – ATM ha resistito affermando che il rapporto di parcheggio integrava una fattispecie di locazione di spazio, senza obbligo di custodia delle automobili parcheggiate, istituito dalla Giunta comunale con Delib. 24 novembre 1993, nell’esercizio della facoltà concessa ai Comuni dalla L. 24 marzo 1989, n. 122, art. 15 e dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 7.
Il Tribunale ha respinto la domanda.
La Corte di appello per contro – premesso che può ritenersi provato in base ad indizi gravi, precisi e concordanti che il furto dell’automobile del G. è effettivamente avvenuto nelle indicate circostanze di tempo e di luogo – ha ritenuto che il parcheggio a pagamento all’interno di una struttura recintata multipiano, predisposta e gestita da apposita società, con ingresso ed uscita controllati, pur se interamente automatizzati, configura un contratto atipico che va assoggettato alla disciplina del deposito, quanto al dovere di custodia, come ha ritenuto la Corte di cassazione con sentenza 27 gennaio 2009 n. 1957, la cui decisione è da ritenere preferibile a quella opposta, di cui a Cass. 13 marzo 2009 n. 6169.
Ha soggiunto la Corte di appello che la responsabilità del gestore nel caso di furto non può essere esclusa dall’avviso affisso prima dell’ingresso nell’area di parcheggio, poichè si tratta di clausola di esclusione della responsabilità che ha carattere vessatorio ed è da considerare inefficace se non espressamente approvata per iscritto.
ATM propone due motivi di ricorso per cassazione.
Resiste Axa con controricorso.
Motivi della decisione
1.- Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 1766, 1571 cod. civ. e art. 1341 cod. civ., comma 2, L. 24 marzo 1989, n. 122, art. 15 e D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 7, comma 1, lett. f), nonchè illogica e contraddittoria motivazione, la ricorrente assume che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto applicabili alla fattispecie le norme in tema di deposito, attinenti al dovere di custodia.
La L. n. 122 del 1985, art. 15, ha infatti attribuito ai Comuni – al fine di incentivare l’uso dei mezzi pubblici nelle città, limitando la congestione del traffico – la facoltà di adibire a parcheggio a pagamento, ma senza obblighi di custodia, alcune zone cittadine;
disposizione ripresa dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 7.
Trattasi di normativa speciale, derogatoria rispetto a quella del codice civile in tema di deposito, che consente all’ente locale di istituire le aree di sosta nei modi, nei luoghi e secondo la regolamentazione, che ritenga più opportuni: si tratti di zone di sosta sulla pubblica via o di aree recintate, destinate a parcheggi multipiano.
In attuazione di tali disposizioni di legge il Comune di Milano, con Delib. 24 novembre 1993, n. 1740 della Giunta, ha istituito varie aree di sosta a pagamento e non custodite (c.d. aree di interscambio), fra cui quella in oggetto, in corrispondenza del capolinea della MM in (OMISSIS). La ricorrente richiama le decisioni di questa Corte n. 80 e n. 6169/2009, che hanno per l’appunto escluso che l’istituzione delle suddette aree di sosta comporti l’assunzione del dovere di custodia.
2.- Il motivo è fondato.
La sentenza impugnata è stata emessa allorchè ancora sussisteva contrasto e disparità di soluzioni nella giurisprudenza di questa Corte circa la qualificazione dei rapporti del genere di quello in oggetto come parcheggio-locazione di spazio, cui era estraneo il dovere di custodia, o come parcheggio-deposito, con dovere di custodia.
La Corte di appello ha ritenuto che la normativa speciale introdotta dalla legge Tognoli ( L. n. 122 del 1989 cit.) debba essere riferita alle aree di sosta ricavate sulla pubblica via; non ai veri e propri edifici adibiti a parcheggio multipiano, in aree circoscritte con ingresso ed uscita delimitati da una sbarra e muniti di dispositivi automatici per la riscossione del pagamento; con apparati interni di controllo elettronico sui movimenti del pubblico, e così via. In tali situazioni ha ritenuto debba essere applicata la normativa sul deposito, come deciso da Cass. n. 1957/2009.
Sennonchè il contrasto giurisprudenziale è stato risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza 28 giugno 2011, n. 14319, che – con riferimento ad identica fattispecie (furto verificatosi nel medesimo parcheggio di interscambio di (OMISSIS)) – ha affermato il principio per cui le aree di sosta a pagamento istituite ai sensi della legge Tognoli e del nuovo codice della strada di cui al D.P.R. n. 393 del 1992 possono indifferentemente riguardare sia lo spazio sulle pubbliche vie, sia le strutture analoghe a quella di specie; che in ogni caso è rimessa al Comune la facoltà di decidere se assumere o meno l’obbligo di custodia, all’interno del parcheggio a pagamento.
Qualora l’avviso "parcheggio incustodito" sia esposto in modo adeguatamente percepibile all’ingresso, quindi prima della conclusione del contratto, la clausola assume la funzione di delimitare l’oggetto del contratto, individuando la peculiare fattispecie di parcheggio che il Comune ha voluto autorizzare; non costituisce invece clausola limitativa della responsabilità, con riferimento a una diversa fattispecie contrattuale, quale il deposito, a cui la legge ha espressamente attribuito all’ente la facoltà di sottrarsi.
L’opinione della Corte di appello – pur se ampiamente articolata e logicamente motivata (le censure di vizio di motivazione sono manifestamente infondate) – presuppone che i Comuni siano rigidamente vincolati alla scelta fra due figure giuridiche rigide: il parcheggio- deposito nell’ambito di spazi chiusi e recintati, in relazione ai quali sarebbe ineliminabile il dovere di custodia, e il parcheggio locazione di spazio sulla pubblica via – pur se a pagamento e con meccanismi di controllo della durata della sosta – che costituirebbe invece mera locazione di spazio.
Il sistema istituito dalla L. n. 122 del 1989, è invece diverso e concede ai Comuni ampia facoltà di scelta del modello secondo cui fornire ai cittadini gli spazi per la sosta, disponendo espressamente che questi possono essere con o senza custodia, e la seconda alternativa non è stata vincolata alla scelta di peculiari forme di organizzazione degli spazi.
Spetta quindi al Comune scegliere il tipo di servizio gratuito o a pagamento, con o senza obbligo di custodia, aperto o recintato, ecc. – di volta in volta offerto al pubblico, salvo restando ovviamente l’obbligo di renderne noti al pubblico gli estremi, sì da garantire l’accettazione consapevole del contenuto del rapporto.
Il cartello apposto prima dell’ingresso nel parcheggio, con l’avviso della mancata assunzione di responsabilità per la custodia, svolge per l’appunto questa funzione. Non si tratta pertanto di clausola limitativa della responsabilità, che necessiti di espressa accettazione, ma della comunicazione al pubblico della peculiare natura del servizio offerto, quindi della delimitazione dell’oggetto dell’offerta di parcheggio.
2.1.- Altro problema è quello dell’imputazione della responsabilità per il furto sotto il profilo della violazione del dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto, qualora le peculiari modalità con cui il fatto si è verificato, l’agevole disponibilità di mezzi per la sua prevenzione od altro, consentano in ipotesi di ravvisare una colpevole negligenza del gestore, anche a prescindere dal dovere di custodia.
Ma trattasi di fattispecie diversa da quella qui prospettata e della quale mai si è discusso in corso di causa.
3.- Il secondo motivo, che lamenta vizi di motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto essere stato dimostrato il furto, nel suo materiale accadimento, risulta assorbito.
4.- In accoglimento del primo motivo la sentenza impugnata deve essere cassata nella parte in cui ha addossato ad ATM la responsabilità per il furto er non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ..
L’appello proposto da Axa deve essere rigettato.
5.- Le spese del giudizio di appello e quelle del presente giudizio si compensano per intero, considerato il contrasto di giurisprudenza esistente alla data della proposizione della domanda giudiziale e dell’impugnazione, quindi l’opinabilità della soluzione: aspetti che si sono riflessi nella disparità fra le decisioni di merito e che hanno ingenerato incertezza circa la fondatezza delle rispettive ragioni.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’appello proposto da Axa.
Compensa per intero le spese del giudizio di appello e del giudizio di cassazione.
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