Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-03-2012, n. 4390 Inadempimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.La Corte di appello di Bari, con sentenza del 22 gennaio 2010 ha rigettato lo appello della società Cafagna Pietro avverso la sentenza del Tribunale di Bari del 28 marzo 2007, ed in accoglimento dello appello incidentale della locatrice GEI ha dichiarato risolto per inadempimento della società conduttrice il contratto di locazione del 10 ottobre 1993, relativo all’immobile sito in (OMISSIS), stipulato originariamente dal precedente proprietario D.C.F. con il signor C. P. e successivamente ceduto dal C. alla società appellante; ha condannato la società Cafagna al pagamento delle spese del grado.

2.Contro la decisione ricorre la soc. Cafagna deducendo cinque motivi di ricorso, resiste la controparte con controricorso.

Motivi della decisione

3. Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai motivi dedotti.

Per chiarezza espositiva se ne offre una sintesi descrittiva ed a seguire la confutazione in diritto.

3.1. SINTESI DESCRITTIVA dei motivi.

Nel primo motivo si deducono due censure. La prima attiene al vizio della motivazione omessa e insufficiente sulla valutazione degli effetti della trascrizione nei confronti del terzo acquirente GEI S.A.S.; la seconda deduce error in iudicando per violazione e falsa applicazione dello art. 2652 c.c., n. 2, comma 2, sempre sugli effetti della trascrizione delle domande dirette ad ottenere la esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre.

Nel secondo motivo si deduce error in procedendo per extrapetizione, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sul rilievo che nel corpo della motivazione della sentenza impugnata, pur mancando la relativa domanda, la Corte di appello ha implicitamente riconosciuto il diritto della GEI sas a percepire i canoni di locazione sino al 9 marzo 2009. La statuizione doveva limitarsi allo accertamento della risoluzione ed alla richiesta di rilascio.

Nel terzo motivo si deducono due censure congiunte configurate come vizio della motivazione ed error in procedendo, in relazione al mancato rilievo del giudicato di cui alla sentenza del tribunale di Bari 454 del 2007 nella parte in cui ha accertato che lo acquisto della proprietà dell’immobile in capo alla GEI sas non era opponibile alla Cafagna.

Nel quarto motivo si deducono ancora due censure congiunte, per vizio della motivazione ed error in procedendo per la violazione della L. n. 392 del 1978, art. 38, in ordine al momento in cui si verifica lo effetto traslativo in favore dello esercente della prelazione.

Nel quinto motivo si deducono ancora due censure congiunte per vizio della motivazione ed error in procedendo, sempre con riferimento al giudicato esterno della citata sentenza del tribunale di Bari- che peraltro non risulta prodotta.

3.2. CONFUTAZIONE IN DIRITTO. Nel regime del ricorso per cassazione ripristinato per effetto della abrogazione dello art. 366 bis cod. civ., la formulazione dei motivi del ricorso segue i principi generali della autonomia e della specificità, di guisa che il vizio della motivazione deve conservare la sua autonomia e specificità rispetto alla denuncia dello error in iudicando, indicando con autosufficienza il fatto controverso in relazione a punto decisivo.

In relazione a tale puntualizzazione logico sistematica, anche in correlazione con l’art. 366 c.p.c., n. 6, per la specificità della censura, si osserva come risulti inammissibile il vizio della motivazione per la inesatta formulazione del fatto controverso, atteso che la GEI S.A.S. non ha opposto alla società Cafagna il suo diritto di proprietà scaturente dal contratto del 24 marzo 2004, nè tale diritto essa ha opposto nella causa di prelazione, dove invece ha opposto il suo diritto di locatrice acquistato a titolo particolare. Pertanto la fattispecie giuridica considerata dai giudici del merito è diversa da quella che prospetta il ricorrente come vizio della motivazione e tale mutamento è inammissibile in questa sede nei termini prospettati (Vedi sul punto della autosufficienza della esposizione dei motivi, CASS. 27 gennaio 2012 n.1193, par. 1.1. della motivazione e precedenti ivi citati tra cui Cass. SSUU 22726 del 2011). Risulta peraltro infondato il motivo basato sull’error in iudicando, attesa la estraneità alla materia del contendere della presente controversia della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c., esattamente rilevata dalla Corte di appello, sulla base del dictum di Cass. 9 maggio 2005 n. 10600.

La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda ha la unica funzione di risolvere il conflitto tra l’attore e tutti gli aventi causa dal convenuto che abbiano effettuato trascrizioni o iscrizioni nei suoi confronti, ma non vale ad anticipare gli effetti della sentenza costitutiva nei rapporti tra le parti al momento della proposizione della domanda di esecuzione.

Inammissibile, oltre che infondato, è il secondo motivo, atteso che nei gradi del giudizio di merito la questione centrale del dibattito e del contraddittorio è stata quella relativa alla determinazione del momento della cessazione della locazione a causa dello acquisto da parte della Cafagna della proprietà dello immobile e tale data è stata correttamente stabilita al 9 marzo 2009.

Il terzo, ed il quinto motivo vengono in esame congiunto, attenendo alla forza del giudicato esterno della sentenza del tribunale di Bari, che tuttavia non risulta prodotta o riprodotta nelle parti asseritamene rilevanti per il tema del decidere, ne segue la inammissibilità ai sensi dello art. 369 c.p.c., n. 4, e del dictum della recente SU 3 novembre 2011 n. 22726.

Il quarto motivo è inammissibile per la censura relativa al vizio della motivazione ed è infondato in ordine alla asserita violazione della norma della L. n. 392 del 1978, art. 38, per difetto di specificità e di autosufficienza. Il ricorrente non ha in vero riportato nel ricorso i passi del suo atto di appello con il quale egli avrebbe impugnato il capo della sentenza del tribunale che negava la natura negoziale degli atti a mezzo dei quali l’art. 38 citato prescrive che debba esercitarsi la prelazione, così impedendo a questa corte l’esame della specificità e della congruità della censura.

AL RIGETTO del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione alla GEI sas delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la sas Cafagna a rifondere alla sas GEI le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori e spese generali come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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