Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
S.I., con atto notificato il 4 dicembre 1992, citò innanzi al Tribunale di Sala Consilina il fratello S.L., chiedendo che si procedesse alla divisione di un complesso immobiliare (composto: a – da due corpi di fabbrica comunicanti identificati catastalmente al fol. 21 partt. 319/1 e 319/2 – corrispondenti al piano terra ed al primo piano – ed al fol 21 part. 343, siti in (OMISSIS); b – da un terreno coltivato ad uliveto, circostante il complesso edilizio, riportato al catasto terreni al fol 21, part. 120), caduto in comunione a seguito di vendita fattane – nella misura del 40% ad essa deducente, con rogito del 1969 e del 60% al convenuto, con atto del 1987 – dal comune fratello R., e perchè il germano fosse condannato a versarle un’indennità per aver continuato ad occupare l’intero immobile – ove gestiva attività alberghiera – senza corrisponderle alcunchè; domandò infine che lo stesso fosse condannato a stipulare un regolare contratto di locazione.
Il convenuto, costituendosi, eccepì l’incompetenza del Tribunale in merito alla determinazione della somma per l’occupazione dell’intero immobile, essendo stata la relativa questione pattiziamente devoluta ad un collegio arbitrale, all’esito di un più articolato accordo diretto alla sistemazione delle numerose controversie insorte con la sorella; deducendo poi l’indivisibilità funzionale dell’immobile – essendo destinato a finalità commerciali che sarebbero risultate pregiudicate in caso di divisione – chiese in via riconvenzionale la condanna dell’attrice al risarcimento del danno eventualmente derivante dallo scioglimento della comunione.
Il giudizio, interrotto per la morte del convenuto, venne riassunto nei confronti della moglie ed unica erede del medesimo, A. C.. Non avendo le parti accettato il progetto di divisione esposto in una consulenza tecnica di ufficio all’uopo effettuata, l’adito Tribunale sciolse la comunione dichiarando l’esecutività di quel progetto, condannando la C. a versare Euro 87.591,09 a titolo di conguaglio. S.I. appellò tale decisione chiedendo che le venisse attribuita quota di immobili secondo diversa ipotesi divisionale, che traeva spunto dal precedente progetto del CTU, riducendo di conseguenza l’importo del conguaglio a carico della cognata ad L. 28.915.010, in subordine, l’attribuzione dei beni immobili descritti nella prima ipotesi di divisione formulata dal CTU, con condanna della C.: al pagamento della maggior somma di Euro 98.464,38; all’immediato rilascio dei beni facenti parte della quota attribuita, regolando di conseguenza le spese di lite.
La C. costituendosi, insistette nella necessità di rimettere la causa al Tribunale in composizione collegiale per la decisione che invece era stata deliberata dal giudice monocratico; reiterò le eccezioni di nullità della CTU per mancata convocazione delle parti;
spiegò appello incidentale affinchè l’affine fosse condannata al risarcimento dei danni derivanti dalla revoca del contributo pubblico per la ricostruzione post-terremoto, che assumeva causata dall’iniziativa giudiziaria di controparte.
La Corte di Appello di Salerno, con sentenza non definitiva n. 128/2008, dichiarò la nullità della gravata decisione perchè adottata dal giudice monocratico , rimettendo la causa in istruttoria innanzi a sè per la rinnovazione della consulenza al fine di addivenire ad un più soddisfacente progetto divisionale; effettuata la relativa istruttoria, la medesima Corte distrettuale pronunziò sentenza definitiva n. 124/2010 con la quale: sciolse la comunione, attribuendo alla S. beni rappresentanti il 40% dell’intero ed alla cognata il residuo 60%; accolse altresì la domanda di rendiconto proposta dalla prima, condannando la C. al pagamento di Euro 180.080,53 oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
respinse la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni per la perdita del contributo pubblico, ponendo a carico della massa – e quindi di ciascun condividente in ragione della quota attribuita – le spese di lite.
Per la cassazione di entrambe le sentenze ha proposto ricorso la C., articolandolo in otto motivi; si è costituita I. M., nella dichiarata qualità di unica erede di I. S., resistendo con controricorso e proponendo a sua volta ricorso incidentale sulla base di quattro motivi; entrambe le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
1 – Con il primo motivo viene dedotta la violazione del principio del contraddittorio – in relazione agli artt. 102 e 784 c.p.c. – per non esser stato citato S.R., assumendosi la perdurante esistenza di una comunione incidentale con il medesimo, dovuta al fatto che dall’esame dei rogiti di trasferimento del 1969 e del 1987 sarebbe emerso che lo stesso non avrebbe alienato alla sorella I. il 40% della particella 319/2 (corrispondente al primo piano del fabbricato sito in via (OMISSIS)) mentre avrebbe ceduto al germano L. il 60% di essa, così che l’impugnata decisione, ordinando la vendita dell’intero compendio immobiliare, avrebbe in realtà inciso anche su quota parte di un terzo; ad analoga pretermissione di una litisconsorte necessaria sarebbe incorsa la Corte, autorizzando la vendita anche di parte di beni posseduti animo domini, e da oltre vent’anni, da tale P. M.R., proprietaria tra l’altro di attigua particella sulla quale, in parte, avrebbe insistito il c.d. ombrasole (struttura metallica con sovrastante pensilina) così che, anche in questo caso, la vendita promossa giudizialmente, avrebbe riguardato diritti reali su beni di terzi estranei al giudizio. Infine la Corte distrettuale sarebbe incorsa in un errore opposto, relativamente alla particella 526 fol 21, in quanto intestata a S.R., dimenticando però che parte del "pilastrato" di piano terra sarebbe stato edificato sulla particella ceduta, nella misura del 60%, dal citato S.R. al fratello L. e che quindi avrebbe dovuto – in tale porzione – essere compresa nella massa da dividere.
1/a – Il motivo non può dirsi fondato: sia perchè parte ricorrente non riporta, come invece fa parte contro ricorrente, l’esatto contenuto dei due rogiti di trasferimento, al fine di consentire alla Corte la delibazione del preteso errore di percezione della realtà fattuale da parte del giudice dell’appello, dal quale poi sarebbe discesa l’omessa attivazione del potere officioso di integrare il contraddittorio con il germano R.; sia perchè dalla lettura e dal confronto dei due rogiti interessati alla critica della C. – il cui contenuto, riportato dalla ricorrente incidentale, deve considerarsi conforme a quanto riportato in atti, mancando contestazione sul punto – risulta che in entrambi S.R. ebbe a vendere anche la quota di proprietà sul complesso edilizio formato di due piani (specificando che la vendita interessava l’intero piano terra e l’intero primo piano): l’omissione, nel primo atto, degli specifici identificativi catastali del primo piano (particella 319/2) è irrilevante in quanto nel rogito del 1969 vi era pur sempre il riferimento all’intera particella 319 senza subalterni: tale ricostruzione trova altresì conferma nella indicazione, contenuta nel secondo atto (rogato a distanza di 17 anni) in cui si faceva presente che erroneamente la particella, che poi aveva assunto l’identificativo 319/2, era rimasta intestata al venditore S.R..
1/b – Del tutto irrilevante, al fine dell’integrità del contraddittorio, è poi la circostanza che S.L. avesse iniziato una costruzione – poi non ultimata: il c.d. pilastrato – sopra un precedente edificato che sarebbe sconfinato anche nella particella rimasta nella proprietà del fratello R.: infatti sfugge allo scrutinio di legittimità, in quanto presupporrebbe una delibazione diretta del fatto processuale al di fuori della deduzione di un errar in procedendo, il presupposto in base al quale quest’ultimo potesse dirsi proprietario per accessione della porzione di immobile costruita sul proprio terreno , interessata dalla divisione.
1/c – Del pari non delibabile, ai fini in esame, – e comunque irrilevante, là dove si assume l’astratta possibilità dell’usucapione – è anche la pretesa situazione di usucapibilità di parte del compendio da dividere in favore di terzo.
2 – Con il secondo motivo parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 191, 329 e 112 c.p.c. nonchè vizio di motivazione – nelle sue tre manifestazioni di omissione, insufficienza e/o contraddittorietà – su un punto decisivo della controversia, censurando la decisione della Corte di merito di disporre la rinnovazione delle operazioni peritali – già effettuate in primo grado, nell’ambito del giudizio definito con sentenza poi annullata per viziata composizione del giudice, essendo stata adottata da giudice monocratico – al fine della predisposizione di un progetto divisionale, senza che nessuna delle parti avesse avanzato domanda in merito, incorrendo in un’errata delibazione dell’ambito operativo della pur pronunziata nullità che avrebbe dovuto essere limitata alla sentenza e non avrebbe potuto estendersi all’intera istruttoria compiuta in primo grado; aggiunge parte ricorrente che l’allora appellante S.I. aveva sostanzialmente fatto acquiescenza ai criteri di attribuzione delle quote, essendosi limitata a richiedere l’attribuzione di altra porzione di immobile in sostituzione di un conguaglio, indicato dal giudice di prime cure in Euro 98.464,00; avrebbe altresì omesso, il giudice del gravame, di pronunziarsi su diverso motivo di appello, con il quale essa ricorrente, all’epoca appellante incidentale, aveva chiesto la rinnovazione del solo supplemento alla CTU, limitatamente alla quantificazione dei danni subiti.
Il motivo in esame è in parte inammissibile ed in parte infondato.
2/a – Incorre la ricorrente nel vizio di inammissibilità là dove, in deroga al principio di autosufficienza del ricorso – art. 366 c.p.c., n. 6 – omette di riportare nella censura in esame l’esatto contenuto delle difese di secondo grado, al fine di consentire alla Corte una compiuta delibazione del denunziato vittimi in judicando;
inammissibile poi è la censura anche laddove richiama – assieme al vizio di motivazione – il disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 3 assumendo l’erronea perimetrazione, da parte della Corte di merito, dell’ambito applicativo delle norme relative alla nomina del consulente tecnico di ufficio ( artt. 61 e 191 c.p.c.) mentre il realtà la censura era diretta a sindacare il cattivo uso del potere di disporre d’ufficio la consulenza , in relazione alla decisione di annullare la sola sentenza di primo grado e non già l’intero giudizio innanzi al Tribunale.
2/b E’ per altro verso infondata la censura in esame in quanto il gravame della attuale ricorrente – per quello che risulterebbe dalla narrativa di fatto contenuta nella gravata sentenza – riguardava sia l’eccepita nullità della decisione in quanto pronunziata dal giudice monocratico in un’ipotesi in cui, all’epoca, ancora vigeva la riserva di collegialità, sia la dedotta nullità della consulenza tecnica :
che questa censura poi riguardasse l’elaborato dell’ausiliare ad integrazione di precedente relazione di consulenza tecnica non toglie, da un lato che il giudice di primo grado predispose il progetto divisionale sulla base delle due relazioni complessivamente considerate, dall’altro che era stato commesso alla Corte territoriale di rivalutare sotto diversi profili i presupposti che costituivano la base dello stesso progetto divisionale, così che la Corte di appello, disponendo nuova consulenza, sicuramente non era incorsa nel vizio di ultrapetizione, motivando la propria decisione sul punto con argomentazione nè fittizia nè contraddittoria nelle sue proposizioni logiche.
2/c – Quanto infine alla dedotta omessa pronunzia la censura non appare ammissibile per violazione del principio di autosufficienza che deve presidiare il ricorso, non avendo la C. indicato l’esatto contenuto della sua doglianza in appello al fine di riscontrare il dedotto, mancato esame.
3 – Con il terzo motivo la C. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 720 e 1116 cod. civ.; dell’art. 24 Cost.;
dell’art. 112 c.p.c. nonchè vizio di motivazione nella sua tripartita manifestazione, lamentando che la Corte territoriale, con una decisione "a sorpresa", avrebbe disposto la vendita all’asta del compendio immobiliare ritenendolo funzionalmente indivisibile – in quanto l’attribuzione ai condividenti di quote specifiche avrebbe determinato un deprezzamento eccessivo dei singoli cespiti ed il venir meno della destinazione alberghiera del fabbricato – con ciò disattendendo le conclusioni alle quali sarebbero giunti sia i consulenti tecnici di ufficio – di primo e secondo grado – sia il consulente di parte che avevano tutti ritenuto praticabile una divisione con attribuzione dei beni in natura; aggiunge la ricorrente che il rilievo, posto dalla Corte salernitana a sostegno della disposta vendita, della mancata opzione per l’attribuzione a sè dell’intero compendio, non poteva ritenersi logicamente sostenibile in quanto nessuna delle parti, in presenza di plurime consulenze statuenti tutte la divisibilità degli immobili, aveva avuto il sentore che ulteriore alternativa sulla quale esprimere la loro volontà divisionale sarebbe stata quella della vendita in blocco, non senza considerare che la stessa avrebbe determinato proprio quell’effetto di azzeramento del valore economico dell’azienda alberghiera del defunto S.L. e, in più, avrebbe reso inutilizzabile quella parte del fabbricato destinato ad abitazione.
4- Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 789 c.p.c., comma 1, allorchè, disposta l’integrazione alla CTU effettuata nel primo grado di giudizio, la Corte territoriale non avrebbe fissato nuova udienza per la discussione del progetto divisionale, limitandosi, dopo il deposito dell’elaborato e pur nell’insistenza della esponente, a fissare l’udienza di precisazione delle conclusioni.
5- Con il primo motivo di ricorso incidentale la M. deduce l’esistenza di un vizio di motivazione – assunta come insufficiente e contraddittoria – là dove la Corte di merito avrebbe escluso la comoda divisibilità del cespite sul presupposto dell’eccessivo deprezzamento a cui sarebbe stato sottoposto – circa il 30% – a causa dei lavori di ristrutturazione che sarebbero stati necessari per la riconversione a civile abitazione, non considerando però che il CTU – alle cui conclusioni la Corte salernitana asseritamente si sarebbe attenuta- non aveva applicato il detto coefficiente ma aveva distinto tra il deprezzamento, pari al 15%, del valore del fabbricato, sviluppantesi in due piani, destinato a pensione ed a casa familiare da S.L., mentre avrebbe indicato nella percentuale del 65% l’incidenza dei costi di riconversione ad unità abitative del c.d. corpo pilastrato, con processo logico non condivisibile in quanto tale porzione immobiliare avrebbe dovuto essere costruita – e non già ristrutturata – ex novo.
6 – Con il secondo motivo di ricorso incidentale parte controricorrente fa valere analogo vizio di motivazione in merito al percorso argomentativo che avrebbe condotto la Corte del merito a ritenere non comodamente divisibile il complesso immobiliare, sottolineando che la destinazione alberghiera del fabbricato maggiore (le altre porzioni erano costituite dal ricordato "corpo pilastrato" e da aree esterne) era in realtà da anni ristretta al solo primo piano dell’edificio, essendo il piano terra stato destinato ad abitazione del defunto S.L. ed indi della vedova, attuale ricorrente incidentale, così che ben praticabile sarebbe stata la soluzione di attribuire separatamente i due piani del fabbricato principale e le altre due unità immobiliari, non costituendo, queste ultime, entità funzionalmente collegate.
7- Con il terzo ed il connesso quarto motivo di ricorso incidentale la M. fa valere la violazione e falsa applicazione: degli artt. 720 e 721 cod. civ. ; dell’art. 788 c.p.c., – anche in relazione all’art. 101 c.p.c. e all’art. 111 Cost., censurando la decisione di mettere in vendita il compendio da dividere, senza dare alle parti l’opportunità di interloquire sull’opportunità e le eventuali modalità della vendita stessa, data la contestualità tra la dichiarazione di indivisibilità dei cespiti, contenuta nella sentenza – che preannunziava il rinvio innanzi al consigliere istruttore per le operazioni di vendita – e l’ordinanza che a tale dictum dava esecuzione, determinando concretamente le modalità della vendita medesima, compreso il prezzo base di aggiudicazione: tale modus procedendi avrebbe dunque pregiudicato il diritto di ciascuna delle parti di chiedere – sul successivamente conosciuto presupposto della non comoda divisibilità – l’attribuzione a sè dell’intero compendio, come presupposto dal disposto dell’art. 788 c.p.c. che imponeva di preventivamente sentire le parti in merito all’opportunità di procedere alla vendita.
8 – Il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale e tutti i motivi del ricorso incidentale – da esaminare insieme per la loro comune censura alla decisione di disporre la vendita su presupposto della non comoda o conveniente divisione del bene- sono fondati in quanto , da un lato non viene sufficientemente motivata (anzi viene espressamente negata) la possibilità di addivenire ad una divisione parziale, illegittimamente estrapolando dalle conclusioni del CTU – che pure si affermava di condividere – la parte attinente alla non agevole divisibilità di uno dei cespiti – il fabbricato adibito ad abitazione ed ad esercizio di pensione/affittacamere- per estenderla a tutti i cespiti; dall’altro perchè la conclusione di porre il bene in vendita – non essendosi espresse le parti per l’attribuzione alla propria quota- non toglieva che i condividenti dovessero essere comunque consultati prima di approntare le specifiche modalità della vendita, dal momento che anche su queste ultime avrebbero potuto sorgere contestazioni e su queste la Corte avrebbe dovuto decidere con sentenza, a mente dell’art. 788 c.p.c. con il procedimento indicato dall’art. 789 c.p.c., comma 1. 9 – Con il quinto motivo di ricorso la C. denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 540 cod. civ. ed il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione laddove la vendita del compendio immobiliare avrebbe dovuto trovare ostacolo nel pregiudizio che avrebbe causato alla conservazione del diritto di abitazione spettante alla ricorrente alla parte del fabbricato adibito a casa coniugale con il defunto marito S.L.. La delibazione di tale motivo è peraltro assorbita dalla riscontrata erroneità nel predisporre la vendita del compendio immobiliare.
10 – Con il sesto motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 345, 112; 115; 116; 808 c.p.c. nonchè degli artt. 1362 e 999 cod. civ. oltre al vizio di motivazione, per non aver accolto, la Corte salernitana, nella sentenza non definitiva n. 128/2008, l’eccezione di compromesso contenuta in un scrittura privata stipulata tra i due germani I. e L., con la quale entrambe le parti avevano commesso al giudizio di arbitri le controversie che fossero sorte in merito alla misura dell’indennità dovuta dalla prima per l’illegittima occupazione dell’intero predio caduto in comunione. La C. sottopone altresì a critica la determinazione stessa di tale indennità come operata dalla Corte territoriale.
10/a – La doglianza, in punto di interpretazione della clausola compromissoria, non è fondata in quanto, con motivazione congrua e logicamente consequenziale rispetto alle premesse, la Corte salernitana sottolineò che non si sarebbero verificate le condizioni per l’attivazione della riserva di compromissione in arbitri, atteso che la clausola in questione prevedeva il deferimento alla decisione non statuale solo per le controversie che avessero interessato la misura del canone di locazione che S.L. avrebbe corrisposto alla sorella I., se ed in quanto fosse stato stipulato un contratto di locazione sull’immobile all’epoca adibito ad albergo ristorante. Inammissibilmente la ricorrente pone a sostegno della propria censura, non già la indicazione delle regole di ermeneutica negoziale nella cui violazione sarebbe incorso il giudice di appello, bensì la valutazione – del tutto inibita a questa Corte – delle circostanze di fatto che avrebbero preceduto ed originato la volontà negoziale da interpretare, oltretutto richiamando documenti del cui contenuto non v’è traccia nel ricorso; del tutto congetturale – e quindi sfornito dei requisiti minimi per attivare lo scrutinio in sede di legittimità – appare altresì la deduzione della effettività del contratto di locazione, in virtù di rinnovo tacito di quello facente capo alla comune genitrice F.E., usufruttuaria dell’immobile, dal momento che tale argomentazione trova fondamento logico in un passo della gravata decisione, là dove si motivava il rigetto della domanda di risarcimento dei danni – che si assumevano derivanti dalla richiesta divisione, messi in relazione alla revoca del contributo pubblico per i titolari di azienda colpita dal terremoto del 1980 – adducendo il fatto che il provvedimento amministrativo di revoca era stato determinato non già da dalla preannunziata divisione quanto piuttosto dalla mendace dichiarazione operata da S.L. nella richiesta del contributo, attestante la qualità di proprietario dell’immobile mentre ne sarebbe stato solo conduttore: la suddetta affermazione appare invero priva dell’idoneità ad una stabilizzazione pro judicato – in quanto la Corte territoriale si era limitata a riportare la motivazione del provvedimento di revoca del contributo.
11 – Con il settimo motivo viene fatta valere la violazione e falsa applicazione delle norme sul risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale ed extracontrattuale – artt. 1218 e 2043 c.c. – nonchè vizio di motivazione, assumendola omessa , insufficiente e/o contraddittoria motivazione là dove la Corte salernitana ha respinto l’appello incidentale della ricorrente C. avente ad oggetto il risarcimento del danno derivante dall’iniziativa giudiziaria della cognata; in particolare sostiene la ricorrente l’erroneità della motivazione della Corte territoriale – che aveva giustificato la conferma di analogo rigetto in primo grado adducendo, da un lato, che l’iniziativa divisionale costituiva diritte; di ciascun partecipante alla comunione e quindi dalla stessa non poteva nascere un danno ingiusto, dall’altro che lo specifico pregiudizio lamentato da L. S. ed indi dalla di lui vedova C., che addebitava alla improvvida iniziativa giudiziaria di S.I. la perdita dei contributi per la ricostruzione post-terremoto del 1980 in Campania, era infondato quanto a presupposti, dal momento che risultava dalla lettura del provvedimento amministrativo che detti contributi erano stati revocati perchè il richiedente S. aveva falsamente attestato di essere proprietario dell’immobile per la cui ricostruzione gli era stato concesso il contributo, mentre ne sarebbe stato solo il conduttore – in quanto non avrebbe considerato che l’azione intrapresa da S.I., assieme a molteplici altre, avrebbe concretizzato un sostanziale inadempimento dell’obbligandone, assunta dalla medesima nei confronti del fratello, di consentire a che lo stesso potesse assumere tutte le iniziative necessarie per la migliore efficienza dell’azienda alberghiera.
11/a – Il motivo così come proposto è sicuramente inammissibile:
1 – perchè nel dedurre la violazione o falsa applicazione delle norme di legge in materia di risarcimento del danno – contrattuale ed extracontrattuale – la ricorrente non struttura la doglianza secondo il parametro dettato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, vale a dire non deduce che erroneamente il giudice dell’appello avrebbe ricostruito i confini applicativi delle norme che si assumono violate in ispregio alla fattispecie astratta nè assume che fallacemente la Onte territoriale avrebbe ricondotto la fattispecie concreta a quella astratta ma ha inteso censurare l’uso del potere valutativo delle emergenze istruttorie da parte del giudice del merito, insindacabile se ricondotto nei limiti di una motivazione congrua e logicamente articolata;
2 – perchè, in relazione al vizio di motivazione – ritenuta allo stesso tempo mancante, insufficiente e contraddittoria – la Corte distrettuale ha ben spiegato le ragioni perchè non ritenne che dall’esercizio di un diritto – non allegato come trasmodante nell’abuso dello stesso- non potesse nascere una responsabilità risarcitoria, oltretutto ricondotta ad una serie di azioni intraprese dalla sorella nei confronti del marito della ricorrente ma delle quali non v’è menzione nel ricorso;
3 – perchè, in violazione del principio dell’autosufficienza del ricorso in cassazione, non viene riportato il testo della convenzione tra i due germani;
4 – perchè neppure viene riportato il contenuto dell’appello in cui la medesima questione – che si assume non soddisfacentemente affrontata dalla Corte di merito – sarebbe stata affrontata, così sottraendo al doveroso scrutinio di questa Corte il controllo della novità della censura, per lo meno per quanto concerne la violazione degli obblighi nascenti della scrittura privata del 1979, anche tenuto conto del fatto che parte controricorrente ha espressamente denunziato la tardività della produzione di siffatto accordo – avvenuta nell’ambito del giudizio di appello, dopo la pronunzia della sentenza non definitiva n. 128/2008, interessata appunto all’indicata censura.
12 – Con l’ottavo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1150, 2712 e 2719 cod. civ. nonchè delle norme sulla valutazione delle prove – art. 116 c.p.c. – là dove la Corte, salernitana non accolse la domanda con la quale era stato chiesto che venisse riconosciuto un credito per la demolizione di precedente fabbricato e l’edificazione del c.d. pilastrato – come illustrato da fattura.
12/a – Il motivo è inammissibile in quanto, come emerge dalla lettura della sentenza n. 124/2010 (fol 7) e , più diffusamente, nelle contestazioni contenute nel controricorso, la C. fece valere le proprie pretese in merito ai costi sostenuti per la pretesa "ristrutturazione" – che, come visto, fu solo iniziata, lasciando la struttura esterna dell’edificato, chiamata appunto "pilastrato" – solo a corredo delle osservazioni del proprio consulente tecnico, a contrasto delle conclusioni alle quali era pervenuto il CTU nominato in secondo grado: dal momento che tali osservazioni concretavano una domanda di accertamento di esborsi, la richiesta – e a maggior ragione, la relativa documentazione – dovevano considerarsi tardive;
oltre a ciò non è suscettibile di critica in sede di legittimità, la valutazione della irrilevanza probatoria della fattura in questione, contenuta nella decisione in esame, facente leva sulla mancanza di sottoscrizione di quietanza sulla medesima, in quanto frutto di delibazione di un elemento di fatto demandato all’esclusivo scrutinio del giudice del merito; assorbite sono dunque le altre censure relative alla inutilizzabilità del documento perchè prodotto in copia fotostatica e la cui non corrispondenza all’originale fu tempestivamente eccepita, come pure il mancato utilizzo delle prove per presunzioni al fine di pervenire all’accertamento della verità dell’esborso indicato in fattura.
13 – La sentenza n. 124/2010 va dunque cassata in relazione al terzo ed al quarto motivo del ricorso principale ed ai motivi del ricorso incidentale; sono invece respinti i primo, il secondo, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo del ricorso principale; è assorbito il quinto motivo del medesimo; la causa va rinviata alla Corte di .Appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale ed i motivi del ricorso incidentale; respinge il primo, il secondo, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo del ricorso principale; dichiara assorbito il quinto motivo del medesimo; cassa la sentenza definitiva n. 124/2010 e rinvia alla Corte di Appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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