Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 28-09-2011) 13-10-2011, n. 36921

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Torino, con sentenza del 15 ottobre 2010, condannava Z.M. alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa per la ricettazione di un’autovettura a bordo della quale era stato fermato in data 3 dicembre 2009 in esito ad un incidente stradale, nonchè per gli ulteriori reati di guida senza patente, guida in stato di ebrezza, omessa esibizione del permesso di soggiorno e contraffazione del documento di identità. La corte d’appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva l’imputato dal reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6 e conseguentemente, confermando per il resto la condanna, riduceva la pena ad anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 800,00 di multa.

Avverso la sentenza d’appello lo Z. propone ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione. In particolare, l’imputato censura il provvedimento nella parte in cui ha altresì affermato la falsità della carta di identità croata senza disporre un’apposita perizia ed ha ritenuto possibile che egli, sebbene con un tasso alcolemico nel sangue di 3.29 gr/litro, fosse stato capace di guidare da Moncalieri (luogo nel quale l’autovettura che si assume ricettata era stata rubata) fino a Torino.

Tali doglianze, attinenti in realtà al merito della decisione, non danno luogo a censure che possano trovare ingresso nel giudizio di legittimità.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che ricorre il vizio di motivazione illogica o contraddittoria solo quando emergono elementi di illogicità o contraddizioni di tale macroscopica evidenza da rivelare una totale estraneità fra le argomentazioni adottate e la soluzione decisionale (Cass. 25 maggio 1995, n. 3262). In altri termini, occorre che sia mancata del tutto, da parte del giudice, la presa in considerazione del punto sottoposto alla sua analisi, talchè la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui la decisione è fondata e non contenga gli specifici elementi esplicativi delle ragioni che possono aver indotto a disattendere le critiche pertinenti dedotte dalle parti (Cass. 15 novembre 1996, n. 10456).

Queste conclusioni restano ferme pur dopo la L. n. 46 del 2000 che, innovando sul punto l’art. 606 c.p.p., lett. e), consente di denunciare i vizi di motivazione con riferimento ad "altri atti del processo": alla Corte di cassazione resta comunque preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito (ex plurimis: Cass. 1 ottobre 2008 n. 38803).

Quindi, pur dopo la novella, non hanno rilevanza le censure che si limitano ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, dal momento che il sindacato della Corte di cassazione si risolve pur sempre in un giudizio di legittimità e la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione non può essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite. La Corte, infatti, non deve accertare se la decisione di merito propone la migliore ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v. Cass. 3 ottobre 2006, n. 36546;

Cass. 10 luglio 2007, n. 35683; Cass. 11 gennaio 2007, n. 7380).

La motivazione è invece mancante non solo nel caso della sua totale assenza, ma anche quando le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate dall’interessato con i motivi d’appello e dotate del requisito della decisività (Cass. 17 giugno 2009, n. 35918).

Nessuno di tali vizi ricorre nel caso di specie, dal momento che il giudice di appello ha esposto un ragionamento argomentativo coerente, completo e privo di discontinuità logiche.

In particolare, quanto alla falsità della carta d’identità, si legge in sentenza: "all’esito delle operazioni tecniche si esame del documento (svolte con strumentazione catalogata di livello superiore come da raccomandazione del Consiglio Europeo del 28 maggio 1998 sulla fornitura delle attrezzature per l’individuazione dei documenti falsi nei punti di ingresso nell’Unione Europea) gli operanti hanno concluso che la carta d’identità croata è da ritenersi contraffatta"; prosegue la sentenza con l’analitica indicazione di tutti gli elementi anomali che hanno consentito di affermare la falsità del documento.

Allo stesso modo, in relazione alla ricettazione dell’autovettura, la corte d’appello affronta espressamente la questione posta dall’imputato ed osserva: "il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto provato che l’imputato fosse alla guida dell’autovettura Honda HRV, provento di furto avvenuto nel corso della notte e che, procedendo contromano, si era scontrato frontalmente con l’autovettura guidata da F.S.. Le dichiarazioni rese nell’immediatezza da quest’ultimo e confermate anche all’udienza in sede di giudizio abbreviato, perfettamente conformi a quella del passeggero A.D., non lasciano adito a dubbi in ordine alla ricostruzione dei fatti che vede solo l’imputato a bordo dell’autovettura in qualità di conducente.

Peraltro, è stato proprio il F. che, immediatamente sceso dall’auto, dopo breve inseguimento, è riuscito a bloccare lo Z.".

Peraltro, l’argomento logico speso in ricorso – secondo cui l’imputato sarebbe stato troppo ubriaco per guidare da Moncalieri a Torino – è privo di effettiva conducenza anche solo in astratto, in quanto per la configurazione della ricettazione non occorre affatto che venga dimostrato che sia stato personalmente lo Z. a condurre il veicolo dal luogo del furto a quello in cui è occorso l’incidente cui è seguito l’arresto.

Il ricorso è quindi inammissibile.

Potendosi ravvisare profili di colpa nell’inammissibilità del ricorso, l’imputato va condannato al pagamento di una sanzione a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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