Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-03-2012, n. 4821 Amministrazione Pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Secondo quanto esposto nella sentenza oggi gravata: "Con citazione notificata il 15 luglio 1981 il signor G.D. conveniva dinanzi al Tribunale di Cassino il Comune di Sant’Elia Fiumerapido nonchè i signori I.G., D.C.L., Fa.

M., Pa.An., P.G., F.M. e Pe.An., il primo quale sindaco e presidente della Commissione Edilizia del comune predetto, gli altri quali componenti dell’organo collegiale, chiedendone la condanna al risarcimento del danno subito in seguito alla condotta illecita degli amministratori, di cui rispondeva l’ente territoriale, i quali avevano espresso parere sfavorevole al rilascio di concessioni edilizie richieste dall’attore allo scopo di procurare a lui danno come loro imputato in procedimento penale per violazione dell’art. 323 cod. pen., concluso con il proscioglimento degli imputati da parte del Pretore di Cassino per intervenuta amnistia interveniva nel processo la signora I. M., coniuge dell’attore, chiedendo il risarcimento del danno in proprio favore quale contitolare di due delle domande di concessione.

Il convenuto Pe. decedeva nel corso del giudizio e l’attore riassumeva il giudizio nei confronti degli eredi, i quali non si costituivano, citandoli collettivamente e impersonalmente. Il tribunale, rilevata 1rirritualità della riassunzione, dichiarava l’interruzione del processo che era riassunto nei confronti degli eredi individuati personalmente che, nuovamente, non si costituivano.

Con sentenza in data 9 settembre 1994 il Tribunale di Roma così provvedeva: estrometteva dal giudizio gli eredi Pe.;

ammetteva l’intervento della I.; rigettava la domanda nei confronti del Comune; condannava l’attore e l’interveniente al rimborso delle spese nei confronti del Comune.

La causa era quindi rimessa in istruttoria per l’ulteriore corso.

In seguito a impugnazione proposta, con separati atti, dal G. e dalla I. e con la proposizione di appello incidentale del Comune di Sant’Elia Fiumerapido, del P. e del F. che contestavano l’ammissibilità dell’intervento della I., la Corte d’Appello di Roma con sentenza in data 29 novembre 1995 così provvedeva: rimetteva le parti al Tribunale di Cassino in relazione al rapporto processuale tra l’attore, l’intervenuta e gli eredi Pe. perchè erroneamente estromessi;

riteneva ammissibile la domanda contro il Comune in relazione alla condotta degli amministratori che era però rigettata nel merito;

confermava l’ammissibilità dell’intervento della I. rigettando gli appelli incidentali.

In seguito a ricorso del G. e della I. e ai ricorsi incidentali del P. e del F., la Corte di Cassazione, con sentenza in data 29 ottobre 1999 cosi provvedeva: accoglieva il primo motivo di ricorso principale e il secondo motivo di ricorso incidentale, rigettando o dichiarando assorbiti gli altri e, previa cassazione della impugnata sentenza, rinviava ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma per un nuovo esame circa la sussistenza o meno della responsabilità aquiliana del Comune per fatto di soggetti ad esso legati da rapporto organico suscettivo di essere qualificato come reato alla stregua delle risultanze probatorie acquisite.

Riassunto il giudizio dal G. e dalla I., la Corte d’Appello di Roma con sentenza del 11 gennaio 2002 rigettava il gravame da costoro proposto avverso la sentenza del 9 settembre 1994 del Tribunale di Cassino.

La corte di rinvio affermava: che il Sindaco e gli altri membri della Commissione Edilizia avevano posto in essere atti illegittimi ma senza dolo in danno degli appellanti per cui non esistevano elementi di colpevolezza riguardo all’asserito reato di abuso d’ufficio; che la questione del mutamento di giurisprudenza in ordine alla responsabilità risarcitoria da lesione di interessi legittimi era nuova e, perciò, inammissibile.

La decisione del giudice di rinvio era gravata dal G. e dalla I. con ricorso per cassazione articolato su quattro motivi e con sentenza in data 12 maggio 2005 la Corte di Cassazione rigettava il ricorso compensando le spese del giudizio di legittimità, osservando che gli stessi trovavano adeguata confutazione nella motivazione della sentenza gravata.

Nel frattempo il giudizio di primo grado proseguiva e, costituiti, si gli eredi del convenuto Fa. nel frattempo deceduto, si concludeva con sentenza n. 192 in data 21 marzo 2001 con cui il Tribunale di Cassino:

dichiarava estraneo al giudizio il Comune di Sant’Elia Fiumerapido per essere passata in giudicato la sentenza n. 411/1994 di rigetto della domanda proposta dal G. e dalla I. nei suoi confronti;

riconosciuta incidentalmente ai fini civilistici la responsabilità penale dello I., del D.C., del P., del F. e del Fa., in ordine ai fatti loro contestati nel procedimento penale concluso con il proscioglimento per intervenuta amnistia, li condannava in solido a titolo di risarcimento del danno (per il Fa. gli eredi costituiti in giudizio) al pagamento delle seguenti somme, oltre interessi legali dal 26 settembre 1977: Euro 1.100.000,00 in favore del G. e della I. a titolo di danno patrimoniale; Euro 400.000,00 in favore del G. a titolo di danno patrimoniale; Euro 8.000,00 in favore del G. a titolo di danno morale; Euro 3.000,00 in favore della I. a titolo di danno morale; rigettava la domanda proposta dal G. e dalla I. contro il Pa. e gli eredi Pe. per non avere il Pa. e il Pe. commesso alcun illecito penalmente rilevante. Compensava le spese di lite al 60% provvedendo secondo soccombenza per la parte non compensata.

La sentenza era gravata da separati appelli con cui era lamentato che il Tribunale:

aveva disatteso la sentenza inter partes n. 10026/05 della Corte di Cassazione che aveva escluso il dolo degli amministratori;

aveva ritenuto provata l’illiceità penale della condotta dei componenti della Commissione Edilizia sulla base della sola imputazione e dell’illegittimità degli atti amministrativi accertata dal giudice amministrativo in mancanza di dolo;

nel liquidare il risarcimento del danno non aveva tenuto conto del fatto che gli interventi edilizi non erano stati eseguiti volontariamente dagli attori nonostante l’esito vittorioso del contenzioso dinanzi al giudice amministrativo, per cui avrebbe dovuto essere riconosciuto, al massimo, il solo danno morale; nonostante l’eccezione proposta, non aveva tenuto conto della non estensibilità agli eredi della responsabilità personale degli amministratori pubblici o, della L. n. 142 del 1990, ex art. 58, comma 4.

Il D.C. e lo I. eccepivano anche l’inammissibilità della riassunzione della causa nel giudizio di primo grado nel momento in cui non era ancora venuto meno il motivo che ne aveva giustificato la sospensione costituita dall’attesa del passaggio in giudicato, per l’esaurimento delle impugnazioni, della sentenza non definitiva del 1994. Il P., il F., lo I. e il D.C. lamentavano anche l’erroneità della liquidazione del danno avvenuta in base ai risultati di consulenza tecnica non utilizzabile e non attendibile.

Il G. e la I. si costituivano chiedendo il rigetto delle impugnazioni e proponendo appello incidentale sulle statuizioni relative ai convenuti Pa. e Pe., nei cui confronti era lamentata l’erroneità della decisione che aveva rigettato la domanda escludendo l’esistenza della volontà colpevole dell’illecito aquiliano, che era, al contrario, provata. Gli appellati predetti chiedevano anche la riforma della sentenza affermando che il danno liquidato era inadeguato per non aver considerato gli importi attuali necessari per la realizzazione degli interventi e per non aver risarcito i danni da mancato sfruttamento degli edifici per gli anni successivi sino al soddisfo". Era anche chiesta, in base al rapporto di immedesimazione organica che rende immediatamente riferibili all’ente ex art. 28 Cost., gli atti posti in essere dai funzionar, la condanna del Comune di Sant’Elia Fiumerapido al risarcimento dei danni nell’ammontare richiesto. Il Comune di Sant’Elia Fiumerapido si costituiva eccependo l’inammissibilità dell’appello incidentale della I. e del G. nei propri confronti non avendo l’ente proposto impugnazione principale contro la sentenza definitiva del Tribunale di Cassino, l’inammissibilità dell’impugnazione incidentale perchè avente ad oggetto domanda coperta da giudicato e comunque nuova. Anche detto appellato formulava eccezione d’inammissibilità della riassunzione della causa di primo grado avvenuta nonostante la permanenza della causa di sospensione in attesa del passaggio in giudicato dell’ esaurimento delle impugnazioni contro la sentenza non definitiva del 1994.

Il Pa. si costituiva eccependo anch’esso l’inammissibilità dell’appello incidentale proposto dalla I. e dal G. nei propri confronti, l’inammissibilità della riassunzione del processo in pendenza di causa di sospensione, l’inammissibilità della domanda risarcitoria perchè coperta da giudicato e la sua infondatezza nel merito.

Gli eredi Pe. si costituivano eccependo la inammissibilità della riassunzione del processo di primo grado in pendenza di causa di sospensione, l’inammissibilità delle domande nuove proposte con l’appello incidentale, la preclusione per il giudicato conseguente alla citata sentenza della Corte di Cassazione e l’infondatezza della domanda nel merito". 2. Con sentenza n. 393, pubbl. addì 1.2.10 e notif. il 21.5.10, la Corte di appello di Roma, sugli appelli riuniti proposti avverso la sentenza definitiva del tribunale di Cassino del 27.3.07 e per quel che qui ancora interessa:

2.1. ha esteso ai componenti della commissione edilizia il giudicato interno tra attori originar e Comune, formatosi in corso di giudizio circa l’esclusione di responsabilità per carenza di dolo di quelli;

in particolare, ha disatteso la nozione restrittiva di "parti" posta dal primo giudice, nella sentenza del marzo 2007, a fondamento di un autonomo e nuovo accertamento degli elementi di fatto e di diritto della domanda risarcitoria e del conseguente riconoscimento della loro responsabilità; ed ha pertanto rigettato definitivamente la domanda dispiegata nei loro confronti, attesa pure l’inammissibilità di un’estensione del thema decidendum ai profili di responsabilità da lesione di interessi legittimi;

2.2. ha rigettato il gravame del G. e della I. avverso la statuizione del primo giudice sul giudicato in ordine al rigetto della domanda nei confronti del Comune, conseguita in corso di causa per le vicende della sentenza non definitiva del 1994, rilevando che, a fronte di tali argomentazioni, gli appellanti si erano limitati a riproporre la domanda e negando una qualsiasi valenza contraria alla persistenza di detta parte nel processo;

2.3. ha pertanto confermato il rigetto delle domande nei confronti del Comune, nonchè di Pa.An. e degli eredi di Pe.An., al contempo rigettandole pure nei confronti di tutti gli altri componenti della commissione edilizia o dei loro eredi, condannando gli attori originari alle spese di lite, con una solo parziale compensazione di quelle di primo grado.

3. Per la cassazione di tale ultima sentenza ricorrono, affidandosi ad un unico articolato motivo, il G. e I.M.A.;

resistono, con separati controricorsi: V.A., Fa.Be., Fa.Cr., Fa.Er. e Fa.Sa. (quali eredi di Fa.Ma.); P. G. e F.M.; I.G.G.; D.C. L.; R.A., Pe.Ma. e P. D. (quali eredi di Pe.An.); il Comune di S. Elia Fiumerapido. E, non presentato controricorso dal solo Pa., tutte le parti, ad eccezione degli eredi Fa. e di I.G.G., illustrano le rispettive posizioni con memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.; infine, i difensori di tutte le parti, ad eccezione degli eredi Fa., prendono parte alla discussione orale alla pubblica udienza del 16.2.12.

Motivi della decisione

4. I ricorrenti formulano un unico motivo di ricorso, rubricato "violazione e contestuale falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., anche alla luce della corretta interpretazione dell’art. 112 c.p.c., art. 279 c.p.c., n. 5, art. 352 c.p.c., ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., n. 3".

Con esso, il G. e la I. si dolgono dell’erroneità, sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo, dell’interpretazione del giudicato operata dalla corte territoriale ed in particolare dell’estensione tout court ai componenti della commissione edilizia del giudicato di rigetto della domanda proposta nei confronti del Comune; in particolare, essi negano la stessa configurabilità, nello sviluppo del processo relativo a quest’ultima, di accertamenti idonei a fare stato rispetto a situazioni giuridiche del tutto differenti, quali appunto le posizioni dei componenti suddetti; contestano poi l’applicazione dell’orientamento giurisprudenziale, richiamato dalla corte territoriale, sulla nozione di parte cui estendere il giudicato, quale soggetto non rimasto estraneo alle questioni decise e che abbia partecipato al giudizio con piena possibilità di fare valere eccezioni e deduzioni contrarie, a tutela dei propri interessi; escludono che vi sia stato un accertamento o una decisione sull’insussistenza del reato, avendone conosciuto il giudice soltanto incidentalmente ed ai fini dell’esame della domanda contro il Comune;

ed infine ricordano la limitazione della cognizione del giudice del gravame sulla sentenza non definitiva e la derivante inidoneità della sua decisione a configurare una decisione implicita, suscettibile di influire sulla definizione delle domande residue.

5. Dei controricorrenti:

5.1. V.A., Fa.Be., F. C., Fa.Er. e Fa.Sa. (quali eredi di Fa.Ma.) contestano l’ammissibilità del ricorso, per mancata indicazione delle ragioni di diritto violate, per poi, condividendo le ragioni della gravata sentenza di secondo grado, riprodurre i motivi di gravame avverso la sentenza di primo grado e sostenere che, con l’accoglimento dell’appello, sarebbe stata accolta ogni relativa ragione di impugnazione, tra cui quella della non applicabilità agli eredi della responsabilità dei dipendenti pubblici prevista dalla L. n. 142 del 1990, art. 58, comma 4;

5.2. P.G. e F.M. ribattono ai ricorrenti: che il giudicato si forma anche sui fatti e sui relativi accertamenti cui perviene il giudicante all’esito del processo e che compongono la base logica e giuridica del decisum; che ciò vale a maggior ragione quando due domande hanno ad oggetto lo stesso rapporto giuridico; che, nel caso di specie, questione comune a tutti i convenuti, Comune e componenti della commissione edilizia, è quella della non interruzione del rapporto organico in dipendenza della perpetrazione di un eventuale reato, su cui si è formato il giudicato; che pertanto elemento costitutivo della fattispecie, sottoposto dalla cognizione separata in forza della sentenza non definitiva e poi coperto dal giudicato successivamente formatosi, era stata la liceità penale della condotta dei componenti della commissione; che, così, era precluso un ulteriore accertamento su tale presupposto;

5.3. I.G.G. eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 360 bis cod. proc. civ., n. 1, per non avere offerto elementi per mutare o confermare un precedente orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità; prosegue poi con la disamina degli atti del processo e delle diverse pronunce susseguitesi, per inferirne la correttezza dell’estensione – operata dalla qui gravata sentenza – anche ai componenti della commissione edilizia del giudicato sui presupposti per il rigetto della domanda nei confronti del Comune; lamenta la novità e quindi l’inammissibilità delle eccezioni sollevate dai ricorrenti; al tempo stesso, censura di inammissibilità la riproposizione di doglianze già in precedenza sollevate, deducendo, se non altro quanto alla valutazione di elementi probatori, la preclusione in sede di legittimità; ritiene inammissibile il ricorso in dipendenza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 10026/05 di questa Suprema Corte; ribadisce la carenza dell’elemento psicologico del reato, per poi illustrare la fattispecie penalistica dell’abuso innominato in atti di ufficio; e conclude per le relative declaratorie o per il rigetto del ricorso;

5.4. D.C.L. svolge argomentazioni in sostanza analoghe a – e per notevole parte anche testualmente coincidenti con – quelle di I.G.G., concludendo per la declaratoria di inammissibilità o per il rigetto del ricorso;

5.5. R.A., Pe.Ma. e Pe.Da.

(quali eredi di Pe.An.), dal canto loro, svolgono argomentazioni in sostanza analoghe a – e per notevole parte anche testualmente coincidenti con -quelle dello I., concludendo per la declaratoria di inammissibilità o per il rigetto del ricorso;

5.6. ed anche il Comune di S. Elia Fiurnerapido, infine, sviluppa argomenti in sostanza analoghi a – e per notevole parte anche testualmente coincidenti con – quelli dello I., sottolineando pure l’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza che escludeva qualunque sua responsabilità e concludendo per la declaratoria di inammissibilità o per il rigetto del ricorso.

6. Ai fini dell’inquadramento della fattispecie, giova riassuntivamente premettere che:

6.1. la peculiarità della vicenda sta in ciò, che sulla domanda, originariamente unitaria, di risarcimento per responsabilità extracontrattuale, rivolta contro il Sindaco ed i componenti della commissione edilizia del Comune di S. Elia Fiumerapido e del Comune stesso da G.D. -e, a seguito di intervento, dalla coniuge I.M.A. – per l’illegittima reiezione di diverse domande di licenze di costruzione e di autorizzazione a compiere lavori edili (cui era seguito il proscioglimento per amnistia dei componenti della commissione), il processo si divise, a far tempo dalla sentenza non definitiva del tribunale di Cassino del 9.9.94, su due distinte posizioni processuali: una prima, appunto oggetto di tale sentenza, relativa ai rapporti tra attore- interventrice e Comune; ed una seconda, per la quale si dispose la prosecuzione del processo, ma subito dopo la sospensione in attesa della definizione della prima;

6.2. sulla prima posizione processuale sono intervenute: a) la sentenza del tribunale di Cassino del 9.9,94, con cui – tra l’altro – furono estromessi gli eredi del Pe., fu ammesso l’intervento della I. e fu rigettata la domanda contro il Comune; b) la sentenza del 29.11.95 della Corte di appello di Roma, con cui furono rimesse le parti al tribunale in ordine al rapporto processuale tra attore-interventrice ed eredi Pe., in quanto erroneamente estromessi, con contestuale ammissione, ma rigetto nel merito, della domanda contro il Comune; c) la sentenza di questa Suprema Corte 29.10.99, n. 12186, con cui tale ultima pronuncia fu cassata con rinvio al fine di accertare l’eventuale responsabilità aquiliana del Comune per fatto di soggetti ad esso legati da rapporto organico per fatti costituenti reato; d) la sentenza della Corte di appello di Roma, in sede di rinvio, in data 17.1.02, con cui la domanda nei confronti del Comune fu rigettata perchè escluso il dolo dei componenti della commissione edilizia e perchè nuova la questione sulla risarcibilità del danno da lesioni di interessi legittimi; e) la sentenza di questa Suprema Corte n. 10026 del 12.5.05, con cui è stato rigettato il ricorso avverso la pronuncia della Corte di appello in sede di rinvio;

6.3. sulla seconda posizione processuale sono intervenute: f) la sentenza del Tribunale di Cassino del 27.3.07, con cui si è rilevata la formazione del giudicato nei confronti del Comune ed al contempo se ne è esclusa l’estensione ai componenti della commissione edilizia, dei quali (o dei cui eredi), tranne che per il Pa. e per il Pe. per non avere questi commesso alcun illecito penalmente rilevante, è stata incidentalmente accertata la responsabilità da commissione di fatti costituenti reato e pronunciata solidale condanna al pagamento di ingenti somme a titolo di risarcimento dei conseguenti danni; g) la sentenza della Corte di appello di Roma del dì 1.2.10, oggetto dell’odierno ricorso, con cui invece anche la domanda nei confronti dei componenti della commissione edilizia è stata rigettata, in virtù dell’estensione ad essi del giudicato formatosi nei confronti del Comune.

7. Così ricostruito il quadro delle pronunce intervenute sull’annosa vicenda, va preliminarmente rilevato che il motivo di ricorso si appunta esclusivamente contro l’estensione del giudicato, formatosi nei rapporti tra attore (ed interventrice) e Comune, ai rapporti tra attore (ed interventrice) e componenti della commissione edilizia: da tanto consegue che, in quanto non attinte da alcuna rituale censura, passano in giudicato – da un lato – la statuizione, contenuta nella gravata sentenza (seconda metà di pag. 10), sulla correttezza della ritenuta estraneità del Comune al giudizio per conseguita definitività del rigetto delle domande nei suoi confronti e – dall’altro lato – la pronuncia, contenuta per la verità già nella sentenza del tribunale del 2007 (sopra, sub 6.3.f, come risulta a pag. 6 della qui gravata sentenza), di carenza di qualsiasi responsabilità di Pa.An. e di Pe.An., per non avere costoro neppure commesso alcun illecito penalmente rilevante. Nei confronti di tutti costoro (Comune, Pa. ed eredi Pe.), il ricorso è pertanto inammissibile, non avendo attinto la ratio deciderteli relativa alla reiezione delle domande ancora dispiegate, con la generica richiesta di cassazione della gravata sentenza, nei loro confronti.

8. Ciò posto, in merito alla sola questione residua – dell’estensione del giudicato – la corte territoriale così espressamente motiva:

"Questo collegio ritiene di condividere la giurisprudenza di legittimità che, conformemente alla ratio dell’art. 2909 cod. civ., che tende ad evitare giudicanti in contrasto, sono parti del giudizio non solo quelle contro le quali la domanda sia stata formalmente proposta, ma anche quelle che, pur non destinatarie della domanda stessa, non siano estranee alle questioni decise ed abbiano partecipato al giudizio con piena possibilità di far valere eccezioni e deduzioni contrarie a tutela dei propri interessi (Cass. Sez. 2^, n. 5166/1990). Alla luce di quanto sopra la decisione che ha rigettato la domanda di danni contro l’ente territoriale escludendo che possa configurarsi a carico dei suoi funzionari l’illecito penale posto a fondamento dell’azionata responsabilità da fatto illecito fa ritenere che gli stessi fossero ben lungi dall’essere estranei alla questione decisa e non fossero quindi dal punto di vista processuale dei meri convitati di pietra come erroneamente affermato dal giudice di primo grado. Esclusa la configurabilità a carico dei componenti dell’organo collegiale del reato doloso contestato in forza del richiamato giudicato la domanda non poteva che essere rigettata". 9. E’ convinta opinione del Collegio che, sia pure con adeguate puntualizzazioni, se del caso da intendersi quali correzioni alla riportata motivazione, la conclusione cui giunge la corte territoriale sia conforme a diritto e che pertanto il ricorso debba essere definitivamente rigettato, una volta ricordato che, per stabilire la portata del giudicato, non importa se interno od esterno, sono possibili l’accesso ed il riesame diretti agli atti del processo (per tutte, v.: Cass. Sez. Un., 25 maggio 2001, n. 226;

Cass. Sez. Un., 28 novembre 2007, n. 24664; Cass. 5 ottobre 2009, n. 21200). Infatti:

9.1. nel processo relativo alla domanda dell’attore e dell’interventrice nei confronti del Comune il titolo di responsabilità azionato era incontestabilmente la prospettata sua responsabilità aquiliana per fatto di soggetti ad esso legati da rapporto organico suscettivo di essere qualificato come reato, alla stregua delle risultanze probatorie acquisite: e tanto in base alla prima sentenza di questa Corte, n. 12186 del 29.10.99 (v. sopra, 6.2.C);

9.2. a fondamento della loro pretesa verso il Comune, quindi, il G. e M.A. I. pongono: quale premessa maggiore, che la P.A. risponde dei reati commessi, nell’esercizio di funzioni amministrative, da parte di soggetti ad essi legati da rapporto di immedesimazione organica; quale premessa minore, che effettivamente alcuni soggetti, legati al Comune convenuto da tale rapporto ed in special modo i componenti della sua commissione edilizia, hanno commesso reati;

9.3. la premessa maggiore è data per acquisita e definitiva fin dalla sentenza del giudice del rinvìo (v. sub 6.2.d, richiamata dalla sentenza 10026 del 2005 di questa Suprema Corte, di cui sub 6.2.e);

9.4. la premessa minore è pure accertata, ma nel senso dell’insussistenza, nel corso del giudizio di rinvio dalla Suprema Corte (concluso con la sentenza di cui sub 6.2.d): infatti, è escluso, nonostante l’oggettìva illegittimità dei dinieghi, l’elemento psicologico dei reati, sia per il carattere dubbio delle questioni risolte (come l’applicabilità delle prescrizioni di un P.R.G. in pendenza delle procedure d’approvazione), su cui persistevano contrasti giurisprudenziali, sia per l’inidoneità di mere insufficienze motivazionali, sia per la carenza di prova su differenti condotte serbate in casi invece analoghi;

9.5. ed a nulla rileva, comunque non essendo stato adempiuto l’onere dell’art. 2697 cod. civ., dagli attori, che la prova del dolo sia mancata o sia ritenuta inidonea o insufficiente;

9.6. è poi pacifico che pure dopo la separazione delle cause, originariamente proposte in modo unitario, abbiano continuato a prendere parte, con pienezza di poteri, agli sviluppi processuali relativi alla domanda tra attore-interventrice e Comune anche i componenti della commissione edilizia e fino alla seconda delle sentenze rese in sede di legittimità, risultando costoro intimati nel relativo giudizio, concluso con la sentenza n. 10026 del 2005 di questa Corte: in essa figurano indicati appunto, oltre al controricorrente Comune di S. Elia Fiumerapido, anche P. G., F.M., I.G.G., Pa.

A., Fa.Be., Fa.Sa., F. C., V.A., D.C.L., Pe.

M., R.A. e Pe.Da.; sicchè costoro hanno avuto la possibilità di interloquire sul decisivo presupposto della domanda svolta contro il Comune, consistente nella pretesa loro responsabilità diretta per fatto personale nell’esercizio di funzioni organiche;

9.7. pertanto, sul ricordato fatto costitutivo della pretesa verso i componenti della commissione edilizia, cioè sulla commissione – da parte loro – di fatti costituenti reato, si forma un giudicato esplicito negativo in un processo in cui anche questi rimangono formalmente e sostanzialmente parti ed anzi, tecnicamente ed a stretto rigore, controparti dei G. – I.;

9.8. tale antecedente logico-giuridico della statuizione di rigetto della pretesa verso il Comune è quindi vincolante nel prosieguo del giudizio, originariamente unitario, che lo ha quale presupposto della pretesa diretta nei confronti dei singoli componenti della commissione edilizia: ed è noto che il giudicato si estende ad ogni necessario antecedente logico-giuridico della pronuncia finale (per tutte: Cass. 17 febbraio 2011, n. 3909; Cass. 14 ottobre 2010, n. 21232; Cass. 28 agosto 2009, n. 18791; Cass. 3 dicembre 2008, n. 28727; Cass. 13 gennaio 2006, n. 495; Cass. 18 luglio 2002, n. 10420;

ovvero, a contrario: Cass. 21 ottobre 2010, n. 21649);

9.9. in questo contesto ed alla stregua di tali puntualizzazioni, correttamente la corte territoriale ha fatto, per quanto con succinta motivazione, applicazione del principio già affermato nella giurisprudenza di questa Corte, per il quale sono parti del giudizio, nei cui confronti fa stato l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato, non soltanto quelle contro le quali la domanda sia stata formalmente proposta, ma anche quelle che, pur non dirette destinatarie della domanda stessa, non siano estranee alle questioni decise ed abbiano partecipato al giudizio con piena possibilità di far valere eccezioni e deduzioni contrarie a tutela dei propri interessi (Cass. 2 giugno 1990, n. 5166; Cass. 10 dicembre 1979, n. 6378);

9.10. nè può interferire con la soluzione del caso concreto il richiamo alla disciplina delle sentenze non definitive, come operato dai ricorrenti: infatti, il giudizio che ha definito la domanda nei confronti del Comune non ha certo esorbitato dal suo oggetto, che comprendeva proprio l’accertamento, quale fatto costitutivo della pretesa, della perpetrazione di condotte penalmente rilevanti da parte dei componenti della commissione edilizia; l’autorità di tale accertamento deriva allora dai principi generali in tema di giudicato appena ricordati.

10. In definitiva, correttamente la domanda dei G. – I. è stata definitivamente rigettata anche nei confronti dei componenti della commissione edilizia del Comune di S. Elia Fiumerapido diversi dal Pe. e dal Pa. e quindi di Fa.Ma. (ed ora dei suoi eredi V.A., Fa.Be., Fa.Cr., Fa.Er. e F. S.), di P.G., di F.M., di I.G.G. e di D.C.L., in applicazione del seguente principio di diritto: costituisce antecedente logico- giuridico del rigetto di una domanda rivolta contro una P.A. per il risarcimento di danni da pretesa condotta penalmente rilevante di soggetti ad essa legati da rapporto di immedesimazione organica (nella specie: componenti di commissione edilizia comunale in relazione al rigetto di istanze di privati) l’accertamento dell’esclusione di una tale condotta, operato all’esito di processo cui abbiano preso parte anche costoro: con la conseguenza che, proseguito il processo sulla connessa domanda rivolta direttamente nei soli confronti di quei soggetti per i danni prospettati come derivati dalle stesse condotte penalmente rilevanti, il giudicato sull’esclusione di tale condotta, la quale costituiva il presupposto della domanda contro la P.A. poi rigettata, si estende anche a detta domanda e ne determina il rigetto.

11. In conclusione:

11.1. il ricorso va dichiarato inammissibile nei confronti del Comune di S. Elia Fiumerapido, di Pa.An. e degli eredi di Pe.An., vale a dire R.A., Pe.

M. e Pe.Da.;

11.2. il medesimo ricorso è respinto quanto agli altri intimati;

11.3. la soccombenza dei ricorrenti ne determina la condanna, solidale per l’evidente comunanza dell’interesse in causa, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione reputata equa come in dispositivo ed in relazione alle attività processuali concretamente poste in essere da ciascuno dei controricorrenti (tenendo conto della mancata partecipazione alla discussione orale degli eredi Fa. e della mancata produzione di memorie ex art. 378 cod. proc. civ. di costoro e di G.G. I.), non essendovi luogo a provvedere soltanto quanto alla posizione di Pa.An., che non ha qui svolto alcuna attività difensiva;

11.4. in base al medesimo criterio vanno poi liquidate le spese del procedimento ai sensi dell’art. 373 cod. proc. civ., sull’istanza dei controricorrenti P. e F., che pure hanno prodotto i relativi atti ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ.: spetta infatti alla Corte di cassazione adita in sede di ricorso contro la sentenza di appello del giudice di merito pronunciarsi, ai sensi dell’art. 385 cod. proc. civ., con la sentenza di rigetto, sul diritto al rimborso delle spese processuali affrontate dalla parte vittoriosa per resistere all’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, proposta in virtù dell’art. 373 cod. proc. civ., i cui atti relativi al conseguente procedimento incidentale sono producibili ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., non potendo essere allegati anteriormente alla proposizione del ricorso, che costituisce il presupposto logico-temporale del suddetto procedimento (Cass., ord. 25 marzo 2009, n. 7248; più di recente, v. pure Cass. 22 luglio 2011, n. 16121).

P.Q.M.

La Corte:

1. dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Comune di S. Elia Fiumerapido, di Pa.An., di R.A., di Pe.Ma. e di Pe.Da.;

2. rigetta il ricorso nel resto;

3. condanna, tra loro in solido, G.D. e I.M. A., al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, in ogni caso oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge:

– Euro 4.700,00, di cui Euro 4.500,00 per onorari, in favore dei controricorrenti V.A., Fa.Be., Fa.Cr., Fa.Er., Fa.Sa., quali eredi di Fa.Ma., tra loro in solido;

– Euro 10.000,00, di cui Euro 9.800,00 per onorari, in favore dei controricorrenti P.G. e F.M., tra loro in solido;

– Euro 4.700,00, di cui Euro 4.500,00 per onorari, in favore del controricorrente I.G.G.;

– Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00 per onorari, per il controricorrente D.C.L.;

– Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00 per onorari, per i controricorrenti R.A., Pe.Ma. e Pe.Da., quali eredi di Pe.An., tra loro in solido;

– Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00 per onorari, per il controricorrente Comune di S. Elia Fiumerapido, in pers. del leg. rappr.nte p.t.;

4. condanna, tra loro in solido, G.D. e I.M. A., al pagamento delle spese del procedimento incidentale ai sensi dell’art. 373 cod. proc. civ. sostenute da P.G. e F.M., liquidate in Euro 150,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 2.300,00 per onorari, oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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