Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-03-2012, n. 4945 Litisconsorzio necessario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. A.A. propone nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che non ha resistito) ricorso per cassazione (successivamente illustrato da memoria) avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per Irpef in relazione all’anno di imposta 1992 – con riguardo a reddito di partecipazione a società di persone, la C.T.R. Sicilia confermava la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso della contribuente.

2. Il secondo motivo di ricorso, col quale si deduce violazione del litisconsorzio necessario, deve essere esaminato per primo, ponendo una pregiudiziale di rito.

Non può essere invece esaminato prioritariamente il primo motivo – col quale, deducendo violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, il ricorrente si duole che i giudici d’appello abbiano ritenuto che l’istanza di definizione agevolata prodotta dal medesimo non potesse sortire alcun effetto giuridico – in quanto anche l’accertamento dell’intervento o meno della definizione automatica di cui alla citata L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, va compiuto a contraddittorio integro, posto che, in caso di ritenuta insussistenza dei presupposti di suddetta definizione, il giudice dovrebbe in ogni caso poter decidere della controversia in presenza di tutti i litisconsorzi necessari.

Il suddetto secondo motivo è fondato, posto che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, non avendo infatti siffatta controversia ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’alto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio relativa necessità di integrazione, essendo il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (v. SU n. 14815 del 2008).

Non risultando che il socio abbia prospettato soltanto questioni di carattere personale, il secondo motivo di ricorso deve essere accolto, con assorbimento degli altri, e la sentenza impugnata in questa sede (sulla quale soltanto può immediatamente pronunciarsi questa Corte), deve essere cassata – restando peraltro in ciò travolta anche la sentenza di primo grado, con rinvio alla C.T.P. di Siracusa affinchè provveda a decidere la controversia previa integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14. Rilevato che la citata sentenza delle Sezioni Unite è intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo, va disposta la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.P. di Siracusa. Compensa le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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