Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La Corte, osservato e ritenuto con motivazione semplificata, che:
– il Tribunale per i minorenni di Torino, disposta, con argomentato decreto del 16 -21.1.2008 (confermato il 29.5/12.6.2008 a seguito di reclamo proposto dai genitori) l’apertura del procedimento relativo allo stato di abbandono del minore A.G.M.S. A., nato il (OMISSIS), figlio di T.R. e M.A., con sentenza n. 138 del 1 – 10.07.2009, resa all’esito dell’espletata istruttoria, comprensiva pure dell’audizione degli operatori dei servizi sociali che si erano occupati del caso (sin dal 2002) e dell’acquisizione delle relazioni redatte dal servizio di neuropsichiatria infantile e dal CTU, dichiarava lo stato di adottabilità del medesimo minore, confermandone l’inserimento in famiglia dotata dei requisiti per la futura, eventuale adozione ed interrompendo con effetto immediato gli incontri con i genitori ed i parenti;
con sentenza del 21.09.2010-18.05.2011, la Corte di appello di Torino, pure sentite le appellanti, il CTU, gli operatori dei servizi sociali, di neuropsichiatria infantile e di alcoologia della ASL, nonchè il responsabile della comunità che ancora ospitava il minore, rigettava il gravame proposto contro la sentenza del Tribunale per i minorenni di Torino, dalla T., nonchè dalla nonna materna del minore, M.L. e dalle sorelle dello stesso F.V. ed G.A.;
la Corte territoriale, diffusamente tratteggiato l’intero iter processuale e le vicende accadute sin dai primi mesi di vita del minore, osservava e riteneva:
– in primo luogo, che dovesse essere disattesa l’eccezione di nullità dell’impugnata sentenza, fondata sul rilievo che la notificazione della pronuncia di primo grado non era stata corredata dell’avviso ai destinatari (al p.m., ai genitori, ai parenti indicati nell’art. 12, comma 1 al tutore, al curatore speciale) del loro diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui alla L. n. 183 del 1984, art. 17;
a) che gli aspetti psicopatologici della personalità del padre M.A. e l’assoluta sua mancanza di percezione dei seri disturbi emotivi del figlio non permettevano di ipotizzare lo sviluppo di competenze genitoriali adeguate alle esigenze del bambino, almeno non in tempi utili alla sua crescita;
b) che la T. aveva "perso completamente le capacità di riflettere e pensare davvero sulle cose, su di sè e sul bambino, per raggiungere anche un minimo di consapevolezza…; infatti, nonostante le cose raccontate, misconosceva la situazione di grave tensione familiare, che ella stessa aveva descritto e i reali vissuti e sentimenti del bambino, che rimaneva assolutamente da lei non visto e non riconosciuto nei suoi sentimenti e nei suoi bisogni, il che inibiva quindi molto gravemente le sue competenze genitoriali, e non permetteva di ipotizzare un recupero delle stesse in futuro, almeno non nei tempi di crescita del bambino;
c) che la nonna materna M.L. non poteva ritenersi in grado di prendersi cura del nipote, presentando profili di personalità tali da non consentire di ritenerla risorsa per lui utile;
d) che parimenti inidonee ad occuparsi del minore, si rivelavano le due sue sorelle V. ed A., la prima perchè pur se sensibile ed intelligente, non era sufficientemente consapevole delle difficoltà di G., e non era ancora a tal punto autonoma da potersi da sola occupare del fratello, mentre la seconda appariva più immatura e ancora molto coinvolta nelle dinamiche e nel pensiero familiare, non percepiva affatto la portata delle difficoltà familiari e la profonda sofferenza di G., che veniva da lei negata e misconosciuta;
e) che riassuntivamente gli elementi che ostavano all’affidamento del minore alla nonna materna ed alle sorelle potevano essere così riepilogati: tutte avevano denotato sin dall’inizio della vicenda conoscenza e consapevolezza oltremodo scarse (o quantomeno superficiali e poco meditate) circa le problematiche che affliggevano il minore e le gravi lacune e carenze che connotavano (oltre che le dinamiche di coppia e le degradate condizioni igieniche ed ambientali in cui vivevano unitamente a G., aspetti questi di cui erano state testimoni quantomeno in occasione dei vari interventi della polizia giudiziaria ed allorquando i due nuclei soggiornavano entrambi a Torino nella medesima via) tanto la madre che il padre, i cui atteggiamenti controproducenti tendevano a minimizzare ed ai quali si erano sostanzialmente adeguate in conformità del resto ai loro tratti personologici, così come tipicizzati dal consulente d’ufficio; la storia personale e familiare della M. portava ad individuare esperienze indubbiamente non positive ed altresì una capacità genitoriale estremamente deficitaria e precaria; le caratteristiche di personalità si presentavano dunque non adeguate, quantomeno per quel che concerneva l’esplicazione di funzioni e mansioni genitoriali e soprattutto avuto riguardo alle condizioni peculiari in cui versava il bambino. Altresì, elemento di per sè risolutivo al fine di escludere che la nonna potesse essere reputata idonea ad accudire il nipote era proprio la sua età avanzata, essendo quasi settantenne. Inoltre per tutte emergevano notevoli perplessità anche in merito alle effettive possibilità di contenere e se del caso efficacemente contrastare e respingere eventuali (e più che probabili, se non quasi certe) intromissioni ed interferenze da parte del padre nel percorso educativo e di crescita e, più in generale, nella vita del minore;
f) che dunque, nè ora, nè nel breve periodo, gli esponenti del ramo materno potevano assumere un ruolo adeguato e consono alle aspettative ed esigenze del minore, che il CTU aveva confermato essere un "bambino devastato", precisando che richiedeva "capacità educative elevatissime";
– avverso questa sentenza, notificata il 29.06.2011, la T., la M., la F. e la G. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi e notificato il 29.07.2011 al PG il giudice a quo, all’assessore alla famiglia ed ai servizi sociali del Comune di Torino, quale tutore provvisorio del minore, nonchè al curatore del minore Avv.to C.A.. Il tutore del minore, nella persona di Ti.El., Assessore pro tempore alla Famiglia, Salute e Politiche Sociali del Comune di Torino, difesa dall’avv.to C., ha resistito con controricorso notificato il 21.10.2011 al PG ed alle ricorrenti. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva a sostegno dell’impugnazione le ricorrenti denunziano:
1. " Nullità della sentenza 138/09 pronunciata dal Tribunale per i Minori di Torino in data 1-10/7/2009 in quanto monca del requisito essenziale previsto dalla L. Adozioni, art. 15, u.c. (mod. dalla L. n. 149 del 2001, e cioè la mancanza del contestuale avviso al P.M., ai genitori, ai parenti indicati nell’art. 12, comma 1 al tutore, al curatore speciale) del loro diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui all’art. 17 della stessa legge.
2. Violazione di legge con riferimento alla L. n. 184 del 1983, art. 12, comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in ordine alla valutazione dell’attualità dei rapporti significativi tra la mamma, la nonna e le sorelle del minore. Nella valutazione dell’interesse del minore si sarebbe dovuta prendere in considerazione pure la situazione attuale del bambino, verificando l’opportunità e gli effetti di un suo eventuale ricongiungimento con la famiglia di sangue, alla luce anche del fatto che sin dal 2009 è stato provvisoriamente collocato presso una famiglia affidataria.
3. Omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5, in ordine al recepimento delle conclusioni della C.T.U. L’impugnata sentenza è affetta dai rubricati vizi motivazionali, le esposte argomentazioni evidenziano l’acritico recepimento delle valutazioni rese dall’esperto d’ufficio ed il mancato recepimento delle osservazioni del C.T.P. e la mancata valutazione positiva della capacità genitoriale della mamma e dei rapporti significativi del minore con le sorelle e la nonna materna, e le attuali esigenze del minore, oltre a rivelarsi mute in ordine alla superfluità di maggiori approfondimenti istruttori a fronte pure di un’indagine tecnica officiosa di cui si è richiesta l’invalidazione. Si richiamano le norme in tema di diritto del minore ad una famiglia e segnatamente di adozione (nazionale), il titolo della L. 4 maggio 1983, n. 184, nel testo novellato dalla L. 28 marzo 2001, n. 149, che riflette anche principi sovranazionali ( di cui anche gli artt. 3, 9, 12, 14, 18, 21 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con L. n. 176 del 1991; agli artt. 9 e 10 della Convenzione Europea sui diritti del fanciullo, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con L. n. 176 del 1991;
agli artt. 9 e 10 della Convenzione Europea sui diritti del fanciullo, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con L. n. 77 del 2003; all’art. 24 della Carta di Nizza), e quindi il diritto del fanciullo a mantenere rapporti con la famiglia di sangue ed il suo collocamento presso una famiglia c.d. a rischio giuridico solo come estrema ratio". i tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e devono reputarsi inammissibili;
tutti i motivi difettano di una qualsiasi illustrazione delle pretese violazioni di legge e dei denunciati vizi motivazionali – questi connotati anche da non autosufficiente richiamo ad osservazioni critiche del consulente di parte – e si sostanziano in sintetici, generici ed apodittici rilievi, smentiti dal contenuto dell’impugnata pronuncia, quale in precedenza riassunto, contenuto che si rivela aderente al dettato normativo, puntuale, esaustivo e fondato sul meditato ed analitico richiamo di tutte le numerose emergenze processuali, comprensive delle valutazioni mediche espresse da specialisti e delle osservazioni degli operatori dei servizi sanitari e sociali, che nel lungo periodo si sono occupati del caso.
Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile – la natura e la gravita delle questioni controverse induce a compensarle per intero nei confronti della parte controricorrente, tutore del minore.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa per intero le spese del giudizio di legittimità tra le ricorrenti e la contro ricorrente.
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