T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 16-11-2011, n. 8911

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandolo illegittimo sotto più profili, la dottoressa P.V. ha impugnato – con contestuale richiesta di tutela cautelare – l’atto col quale la Commissione medica di II istanza (confermando la diagnosi formulata "in prime cure") l’ha giudicata temporaneamente inabile al servizio d’istituto.

Nella Camera di Consiglio (del 12.7.2011) fissata per la delibazione della suindicata istanza incidentale, il Collegio (in sede di esame dei presupposti processuali e delle condizioni dell’azione) constata come la presente controversia sia relativa al rapporto d’impiego (pacificamente "privatizzato") intercorrente tra la V. e l’Azienda USL RM/D. (Che ne ha, appunto disposta la sottoposizione alla contestata visita psichiatrica).

Nel rilevare come ciò sia sufficiente ad escludere in radice la "potestas decidendi" di questo Tribunale, il Collegio (che, in considerazione della scusabilità dell’errore procedurale in cui è incorsa la V. stessa, ritiene di dover far luogo all’integrale compensazione delle spese di lite) non può – pertanto – che concludere per un’immediata declaratoria di inammissibilità della proposta impugnativa, mediante una sentenza in forma semplificata. (Evenienza, questa, della cui possibilità la ricorrente era – del resto – stata ritualmente preavvertita).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

rilevato, d’ufficio, il proprio difetto di giurisdizione

dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe;

compensa, tra le parti, le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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