Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Premesso che la ricorrente, ex dipendente del consorzio degli istituti autonomi case popolari del Lazio transitata alle dipendenze del comune di Formia, chiede la condanna di quest’ultimo al pagamento dell’indennità di fine rapporto corrispondente al periodo di servizio prestato presso il consorzio;
Premesso che il ricorso è stato notificato al comune di Formia in data 7 agosto 2001 e depositato in segreteria in data 23 agosto 2011;
Ritenuto che il ricorso è inammissibile per decadenza in quanto, venendo in rilievo una controversia in materia di rapporto di lavoro di personale contrattualizzato relativa al periodo anteriore al 30 giugno 1998, la domanda avrebbe dovuto esser proposta al più tardi entro il 15 settembre 2000, come stabilito dall’articolo 45, comma 17, del d.lg. 31 marzo 1998, n. 80 e dall’articolo 69, comma 7, del d.lg. 30 marzo 2001, n. 165;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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