T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 17-11-2011, n. 920 Silenzio rifiuto _ silenzio assenso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con atto notificato a mezzo servizio postale in data 89 giugno e depositato il successivo giorno 21, la società M. s.r.l. – gestore dal 2003 dell’impianto di discarica per rifiuti non pericolosi sito nel comune di Roccasecca in località Cerreto – ha proposto ricorso ai sensi degli articoli. 117 e 31 D.L.vo 104/10 per l’accertamento dell’obbligo del comune di Roccasecca di provvedere sulla istanza presentata dalla ricorrente in data 22.12.2010 al n. 12401, contenente la richiesta della presa d’atto dell’avvenuto rilascio, con determinazione della regione Lazio n. C 2099 dell’8.9.2010, della Autorizzazione Integrata Ambientale concernente la discarica in argomento, nonché dell’avvenuto mutamento della destinazione d’uso agricola dei terreni su cui la predetta discarica insiste rispetto a quanto formalmente previsto dal PRG, per effetto dei provvedimenti del Commissario Delegato all’Emergenza Rifiuti nella Regione Lazio succedutisi nel tempo, che hanno impresso all’area la destinazione d’uso di Zona F – servizi comprensoriali.

2) Con atto depositato il 7 luglio 2011, si è costituito in giudizio il Comune di Roccasecca, eccependo l’insussistenza dell’obbligo di provvedere del Comune sulla istanza della ricorrente, in ragione della mancata partecipazione della stessa al procedimento di approvazione della variante generale al PRG, riguardante anche l’area in questione e concluso con delibera G.R. Lazio n. 181 del 27.3.2009, della insistenza sull’area di vincoli di natura paesaggistica e idrogeologica sottratti alla potestà dell’Ente, e della cessazione del regime emergenziale (dalla data del 30.6.2008) che aveva giustificato l’adozione di norme inidonee a giustificare varianti agli strumenti urbanistici in via definitiva, in ragione della loro natura di misure non definitive a efficacia temporalmente limitata (in particolare l’ordinanza n. 2 del 28.11.2002 del presidente della Regione Lazio nella qualità di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi per il superamento dell’emergenza nel settore dei rifiuti urbani).

3) In data 15 settembre si è costituita in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4) Alla camera di consiglio del 20 ottobre 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

5) Il ricorso è inammissibile.

6) Osserva il Collegio che, contrariamente a quanto ritenuto dalla società ricorrente, non sussiste nella fattispecie un obbligo di provvedere del Comune di Roccasecca e, conseguentemente alcun silenzio inadempimento.

7) La ricorrente con l’istanza del 22.12.2011 ha chiesto al Comune resistente la presa d’atto della Autorizzazione Integrale Ambientale e dell’avvenuta variante al P.R.G. per diversa destinazione d’uso impressa dai provvedimenti del commissario delegato all’emergenza rifiuti sull’area destinata a discarica per rifiuti non pericolosi in località Cerreto.

La tesi della ricorrente è che i titoli autorizzativi a essa rilasciati (decreti e le ordinanze del Commissario Straordinario), emessi nel periodo di emergenza rifiuti, avrebbero impresso irrevocabilmente all’area interessata dalla discarica le caratteristiche di un’area a valenza produttiva, in contrasto con l’attuale destinazione agricola prevista nel PRG.

La ricorrente, quindi, chiede al Comune di prendere atto dell’avvenuta variante.

8) Di fatto, quindi, la ricorrente chiede al Giudice un giudizio preventivo di declaratoria di legittimità della propria pretesa, ma tale tipo di azione non è ammissibile nell’ambito del giudizio promosso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., che riguarda l’accertamento della sussistenza o meno dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere, cioè di esercitare un proprio potere.

Più in generale, l’art. 34 comma 2 del c.p.a. stabilisce che "in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati".

9) Incidentalmente, peraltro, va affermato che "la destinazione di un’area a zona agricola consente l’insediamento su di essa di una discarica, essendo in tale zona consentiti di regola interventi edilizi di vario genere" (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 01 ottobre 2010, n. 7243).

10) In conclusione, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto dei presupposti necessari per proporre ricorso avverso il silenzio inadempimento dell’amministrazione.

11) Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 637/2011, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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