Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. – Con ordinanza, deliberata il 20 gennaio 2011 e depositata il 24 gennaio 2011, il Tribunale ordinario di Reggio di Calabria, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti di applicazione delle misure cautelari reali, ha confermato il decreto del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di quella stessa sede, 30 dicembre 2010, di sequestro preventivo del compendio aziendale della impresa RDM Costruzioni di Roberto Caratozzolo, corrente in (OMISSIS), indagato, in stato di custodia cautelare in carcere per il delitto di estorsione tentata, aggravata ai sensi del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, in danno della società Alpideco s.r.l. e del direttore tecnico della impresa Elio Zeluan, commesso in Scilla in epoca anteriore e prossima al 16 maggio 2007, per aver mediante comportamento ostentatamente intimidatorio, tipico delle organizzazioni mafiose, compiuto atti inidonei, diretti in modo non equivoco a costringere la impresa concorrente a non partecipare alla gara per l’aggiudicazione del subappalto dei lavori di messa in sicurezza delle pareti rocciose, in prossimità dello svincolo di Scilla della autostrada Salerno – Reggio di Calabria.
Il Collegio, dopo aver diffusamente inquadrato la condotta dell’indagato nel particolare contesto della criminalità mafiosa in relazione al controllo delle attività economiche concernenti i lavori pubblici autostradali nelle provincie calabresi, ha richiamato, riportandone il testo, l’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere adottata nei confronti dell’indagato, al fine di dimostrare la sussistenza del fumus commissi delicti; ha passato in rassegna le deduzioni difensive (illustrate in undici punti) in ordine alla valenza del compendio dei gravi indizi di colpevolezza; ha confutato analiticamente le succitate obiezioni; ha, infine, motivato: i beni sequestrati sono suscettibili di confisca, ai sensi dell’art. 240 c.p., comma 1; si tratta, infatti, del compendio aziendale "strumentalmente volto a imporre illegittimamente la presenza imprenditoriale del C. e a realizzare la fattispecie contestata"; e tanto legittima la adozione della misura cautelare reale disposta.
2. – Ricorre per cassazione l’interessato, col ministero dei difensori di fiducia, avvocati Antonio Managò e Giacomo Iaria, mediante atto recante la data del 18 marzo 2011, col quale sviluppa due motivi.
2.1 – Con il primo motivo il ricorrente dichiara di denunziare promiscuamente, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), inosservanza dell’art. 312 c.p.p., art. 125 c.p.p., comma 3, e art. 546 c.p.p., lett. e), nonchè vizio di motivazione.
I difensori ripropongono, punto per punto, i "dieci argomenti difensivi" addotti per confutare i gravi indizi di colpevolezza, posti a fondamento della ordinanza di custodia cautelare in carcere, e censurano le correlate valutazioni del Tribunale, opponendo che il collegio è incorso nel travisamento della prova; che la motivazione è illogica, "francamente fragile", sviata da "valutazione unilaterale", "estremamente lacunosa" ed "erronea". 2.2 – Con il secondo motivo i difensori denunziano violazione del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203 "in combinato disposto con l’art. 125 c.p.p. e art. 546 c.p.p., lett. e)", sostenendo: nella condotta addebitata al ricorrente "non vi è alcuna traccia di alcuna presenza di associazione criminale"; difetta ogni indizio che possa "condurre ad una congruente finalizzazione di sodalizio criminale"; difetta assolutamente l’elemento soggettivo della aggravante; la ordinanza è "estremamente insufficiente e sintetica".
Soggiungono, infine, i difensori: il ricorrente è detenuto (e non può esercitare la attività imprenditoriale); predominano in loco imprese "contigue a realtà criminali"; e mancano i controlli da parte della pubblica Autorità. 4. – Il ricorso è manifestamente infondato.
4.1 – Non ricorre – alla evidenza – il vizio della violazione di legge.
– nè sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all’operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell’accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);
– nè sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il Tribunale esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte di legittimità, nè, oltretutto, opponendo il ricorrente alcuna alternativa interpre- tazione a quella correttamente seguita nel provvedimento impugnato;
– nè, infine, sotto il profilo della mancanza di motivazione, rilevante come specifica ipotesi di nullità ai sensi dell’art. 125 c.p.p., comma 3 e, pertanto, sussumibile nella generale previsione della inosservanza della legge processuale, stabilita a pena di nullità ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), ove – come nella specie – non sia ammesso il ricorso ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e.
Per il resto le censure dei difensori concernono – sotto la prospettazione non consentita della illogicità della motivazione o del travisamento della prova o addirittura di deduzioni in fatto – il merito della gravità indiziaria, circa la ipotesi delittuosa addebitata al ricorrente, e, pertanto, costituiscono motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti del giudice del riesame delle misure cautelari reali, esclusivamente impugnabili, à termini dell’art. 325 c.p.p., per violazione di legge.
4.2 – Conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè – valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione – al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende.
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