Corte Suprema di Cassazione – Penale Sezioni Unite Sentenza n. 2817 del 2006 deposito del 24 gennaio 2006

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Fatto-Diritto

Il 7 luglio 2005 il Tribunale di Reggio Calabria, giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte ha confermato l?ordinanza adottata il 24 giugno 2005 dal G.I.P. locale, nella parte in cui quest?ultimo aveva disposto la custodia cautelare in carcere di P.A., indagato per associazione per delinquere di tipo mafioso ma liberato nelle more.

Il difensore ricorre, deducendo la violazione degli artt. 627 e 273 cod. proc. pen. in relazione all?art. 416 bis cod. pen..

Assume che secondo la decisione di questa Corte la sola conversazione posta a carico di P. ed avvenuta fra soggetti "terzi" non poteva assurgere al rango di valido elemento indiziario se non corroborata da ulteriori elementi che ne costituissero un valido riscontro.

Aggiunge che, sempre secondo la sentenza menzionata, il tenore stesso del dialogo captato era tale da consentire addirittura di escludere che P. fosse da considerare come soggetto fedele a G. G..

Rileva che l?ordinanza impugnata, nel confermare il giudizio di gravità indiziaria precedentemente formulato dal Tribunale, avrebbe violato l?articolo 627 cod. proc. pen., valutando come elemento indiziante l?esito del dialogo intervenuto all?interno del circolo (OMISSIS) del comune di (OMISSIS) in data (OMISSIS), sebbene proprio quel colloquio fosse stato già ritenuto inutilizzabile dalla prima ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame in considerazione della irregolarità delle attività di intercettazione che erano state effettuate.

A tal proposito precisa che l?ordinanza impugnata da un lato ha ribadito la ricordata inutilizzabilità, ma dall?altro ha rivalutato il dato, evidenziando che in ogni caso sarebbe stata rilevata la presenza di P. presso tale circolo, elemento questo che avrebbe valore indiziante.

In contrario osserva che la conversazione, essendo stata dichiarata inutilizzabile, non può costituire indizio non soltanto in relazione al suo contenuto ma anche con riferimento alla sua stessa esistenza, dalla quale desumere la presenza di P. nel circolo.

Evidenzia che la mera presenza in un locale pubblico non può costituire dato significativo della volontà di P. di prendere parte a conversazioni dal contenuto illecito; potendo le stesse essere assolutamente legittime.

Il dato, pertanto, sarebbe un elemento intrinsecamente neutro.

Parimenti equivoci sarebbero le frequentazioni menzionate dalla Polizia Giudiziaria – tra il ricorrente ed altri coindagati ed il lontano rapporto parentale che lo lega a G.G., poiché non sarebbero significativi della sussistenza di una contiguità delittuosa tra l?indagato e la ritenuta consorteria mafiosa.

Ed anzi, la circostanza che nel primo giudizio di riesame tali elementi non fossero stati minimamente valorizzati quali dati indizianti sarebbe di per sè stessa significativa della loro irrilevanza.

Censura, inoltre, la rivalutazione di dati che erano stati del tutto trascurati in sede di decisione di istanza di riesame e che, come tali, non erano stati presi in considerazione dai Giudici di legittimità: in particolare il ricorrente censura la valorizzazione del della conversazione intercettata in data (OMISSIS), nel corso della quale si sarebbe fatto riferimento ad un coinvolgimento di P. nelle vicende elettorali del piccolo paese, laddove questa Corte aveva ritenuto equivoco il relativo contenuto, in quanto dalla semplice lettura della stessa emergeva che il ricorrente era considerato come uno dei possibili "traditori"; da ciò deriverebbe la deduzione secondo cui P. non era ritenuto inserito nel sodalizio criminoso.

Conseguentemente nella precedente sentenza la Cassazione aveva sollecitato il Giudice del rinvio a riesaminare il contenuto della detta conversazione, per verificare se dalla stessa si evincessero dati significativi del coinvolgimento di P. nel sodalizio.

Assume che l?ordinanza impugnata si sarebbe limitata a trascrivere pedissequamente il contenuto della detta conversazione, rinnovando le medesime considerazioni che erano già state poste a sostegno della prima ordinanza oggetto di annullamento.

Aggiunge che dalla conversazione emerge che l?interlocutore di G. – cui viene rimproverato di essere uno dei soggetti che non aveva votato secondo le indicazioni – paventa la possibilità che uno dei soggetti che non aveva mantenuto le promesse elettorali potesse essere (unitamente a tale E.) proprio P.; da ciò l?invito perentorio di G., rivolto a M., di contestare apertamente a P. il "tradimento", al fine di conseguire un chiarimento definitivo.

In base a tale constatazione i Giudici del Riesame avrebbero dovuto escludere un qualsiasi coinvolgimento di P. in attività criminose, poiché se è messa in dubbio la fedele collaborazione di P. al cospetto del ritenuto capo cosca G.G., si dovrebbe desumere che tra i due interlocutori non vi è alcuna consapevolezza in ordine all?adesione di P. ad un qualche sodalizio criminoso. Aggiunge che se tale adesione vi fosse stata, da un lato M. non si sarebbe mai azzardato a mettere in dubbio la fedeltà elettorale dell?odierno ricorrente; e dall?altro, la reazione di G. a tali insinuazioni sarebbe stata estremamente più marcata.

Precisa che dalle intercettazioni emerge una reazione assolutamente chiara da parte del G.: questi, evidentemente certo del fatto che fosse stato il M. a non mantenere le promesse elettorali, lo ha invitato a contestare esplicitamente a P. il tradimento e ciò allo scopo evidente di pervenire ad un chiarimento definitivo.

Asserisce il ricorrente che questa conversazione assumerebbe soltanto rilevanza di discolpa, come "segnalato" dalla pronuncia di codesta Corte Suprema.

Critica, quindi, la decisione del Giudice del rinvio, che a seguito della sollecitazione effettuata dalla Cassazione in sede d?annullamento – si sarebbe limitato a riportare una serie di valutazioni assolutamente congetturali e prive di un contenuto logico coerente ed univoco.

Il ricorso è fondato.

Il Tribunale nella prima parte del provvedimento argomenta dettagliatamente sull?esistenza di un?organizzazione connotata dalla forza intimidatrice tipica delle associazioni di tipo mafioso.

Su questo tema il ricorrente non svolge alcun?osservazione, essendo interessato soltanto a dimostrare la sua estraneità al gruppo criminale, argomento sul quale questa Corte aveva rilevato un difetto di motivazione sotto il profilo del "dubbio interpretativo" derivante dalla "semplice lettura del testo" della "conversazione intervenuta tra terzi in cui un interlocutore, indicato come capo mafia locale, indicherebbe nel P. uno dei suoi accoliti che svolgeva il compito di collettore di voti nelle elezioni locali".

Nella sentenza menzionata la Sesta Sezione ha censurato la motivazione della prima ordinanza del Tribunale, considerata da un lato non completa e dall?altro viziata – si deve ritenere – da manifesta illogicità, per la mancata risoluzione del ricordato "dubbio interpretativo", non chiarito dalle restanti osservazioni.

Con l?odierno provvedimento il Tribunale ha apprezzato anche altri indizi, considerati gravi nel loro complesso:

a) l?intestazione di una delle tante schede telefoniche che G. utilizzava;

b) la presenza dell?indagato all?interno del circolo (OMISSIS) il (OMISSIS) unitamente ad altri coindagati tutti coinvolti nella medesima imputazione;

c) e intercettazioni telefoniche del (OMISSIS) e del (OMISSIS) dalle quali emerge che G.G. intreccia "contatti a più riprese" con l?indagato, mettendolo anche in contatto con il sindaco di (OMISSIS) il cui ruolo è stato ritenuto determinante nella ricostruzione delle "aderenze" del sodalizio criminale;

d) il contenuto dell?intercettazione della conversazione del (OMISSIS) intervenuta tra G. e M. e menzionata anche dalla difesa;

e) le frequentazioni con i menzionati coindagati;

f) la parentela con il ricordato G. ed i rapporti interpersonali intrattenuti con il medesimo.

Il ricorrente, però, si duole della valutazione compiuta sulla ricordata presenza nel circolo (OMISSIS) riscontrata nel corso di un?intercettazione ritenuta non utilizzabile.

L?osservazione merita accoglimento.

La ritenuta inutilizzabilità concerne non soltanto il contenuto delle conversazioni intercettate ma anche ogni altro dato desumibile dalla prova illegittimamente acquisita. Tra questi ultimi vanno comprese le generalità dei soggetti coinvolti nella captazione, trattandosi di estremo non desunto da altri accertamenti (ad esempio controlli eseguiti dalla polizia giudiziaria) ma proprio e soltanto dai "risultati" menzionati dall?art. 271 c.p.p., comma 1.

Tale termine, infatti, non si riferisce alle sole frasi captate ma ad ogni altro fatto che dalle stesse emerge ed, in particolare l?individuazione dei partecipanti ai dialoghi.

Questo elemento è stato considerato rilevante dal Tribunale che lo ha elencato tra quelli apprezzati ai fini della conferma dell?ordinanza di custodia cautelare. In presenza di altre conversazioni parimenti esaminate ma già ritenute oggetto di "dubbio interpretativo" da parte di questa Corte occorre che il giudice territoriale riveda nuovamente le proprie conclusioni senza tenere conto dell?estremo in oggetto.

P.Q.M.

La Corte annulla l?ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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