T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 17-11-2011, n. 8936

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso indicato in epigrafe, gli istanti, premesso di essere dipendenti della ASL RMA, già USL RM2, in servizio presso il Policlinico Umberto I in qualità di infermieri professionali, operanti in zone controllate ai sensi dell’art. 9 lett. E l. n. 185 del 1964, chiedevano l’accertamento della spettanza della indennità di rischio radiologico nella misura sopra specificata, deducendo l’illegittimità di quanto sinora corrisposto dall’amministrazione per violazione di legge.

Si costituivano le amministrazioni centrali, nonché la ASL RM A, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva.

Il Collegio, preso atto della notifica del ricorso in data 12.1.2001, e rilevata la questione preliminare relativamente alla proponibilità della domanda oltre il termine di decadenza del 15 settembre 2000, previsto dall’art. 45 comma 17 seconda parte, d.lg. 31 marzo 1998 n. 80 (e poi nell’art. 69 comma 7, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165) avvisava le parti in udienza ai sensi dell’art. 73 c.p.a..

Deve osservarsi, che, come più volte precisato dalla giurisprudenza amministrativa "Al fine della corretta discriminazione dei limiti temporali per l’individuazione della giurisdizione in materia di controversie attinenti al rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, deve farsi riferimento alla data di notifica dell’atto introduttivo di giudizio (e non a quella del successivo perfezionamento del rapporto processuale che si realizza con il deposito del ricorso), in quanto il richiamo contenuto nell’art. 45 comma 17 seconda parte, d.lg. 31 marzo 1998 n. 80 (e poi nell’art. 69 comma 7, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165) alla data del 15 settembre 2000, deve considerarsi come termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale e non come limite temporale della persistenza della giurisdizione. L’indicata previsione di decadenza segna, infatti, il limite assoluto di proponibilità della domanda, con conseguente difetto assoluto di giurisdizione (sia del G.A. che del G.O.) per le domande proposte dopo tale data; disciplina quest’ultima che non può considerarsi irragionevole in considerazione del suo carattere transitorio, volto a regolare il passaggio del contenzioso del c.d. pubblico impiego dal G.A. al G.O., evitando il travaso, su quest’ultimo, di controversie non recenti." (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 14 giugno 2005, n. 3120).

Ne consegue, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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