Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
I contribuenti indicati in epigrafe proposero ricorso avverso avvisi di accertamento Ici, per gli anni d’imposta dal 1998 al 2003, notificati il 6 e 7 dicembre 2004, fondati sull’asserita destinazione edificatoria di aree di loro rispettiva proprietà.
A fondamento dei ricorsi, i contribuenti negavano la destinazione edificatoria delle aree in oggetto e denunciavano l’irrazionalità dei valori attribuiti, alle aree medesime, dalla delibera della Giunta comunale 188 del 5.8.2004 nonchè l’illegittimità di tale delibera, spettando la competenza a deliberare in materia di tariffe e tributi al Consiglio comunale.
Tardivamente costituitosi il Comune, l’adita commissione provinciale accolse i ricorsi dei contribuenti ed annullò gli avvisi di accertamento impugnati.
L’appello del Comune (che evidenziava l’intervenuta cessazione della materia del contendere, per effetto dell’intervenuta sostituzione, in autotutela, degli avvisi di accertamento impugnati con altri emessi il 25 marzo 2008 a seguito della sostituzione della Delib. Giunta n. 188 del 2004 con la Delib. n. 16 del 2005, modificatrice dei crateri dettati dalla precedente, e ribadiva la destinazione edificatoria dell’area) fu disatteso dalla commissione regionale.
I giudici del gravame rilevarono, preliminarmente, l’inammissibilità dell’appello per "carenza dei mandato al difensore costituito" e per non aver colto la ratio della decisione impugnata (avendo la decisione impugnata ritenuto il provvedimento della Giunta illegittimo per incompetenza con riguardo all’attribuzione di valore ai terreni ritenuti edificatori e non con riguardo alle Tariffe, come presupposto dall’appellante). Ribadirono, peraltro, l’infondatezza dell’appello e degli atti impositivi, riscontrando il vizio di motivazione di questi ultimi ed escludendo la destinazione edificatoria delle aree e degli atti impositivi.
Avverso la decisione di appello, il Comune ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi.
S.T. e St.Ni. non hanno svolto difese; gli altri contribuenti hanno resistito con controricorso.
Comune ricorrente e contro ricorrenti, hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
Con il primo motivo del ricorso, il Comune deducendo "violazione del principio di rispondenza tra chiesto e pronunciato ex artt. 112 e 277 c.p.c. e/o vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 per omesso esame di circostanze, violazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, violazione art. 100 c.p.c. per difetto di interesse" – censura la decisione impugnata, anche sul piano dell’omessa pronunzia e dei vizio di motivazione, per non aver disposto l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere seguita all’annullamento degli avvisi opposti ed alla sostituzione della Delib. Giunta Comunale n. 180 del 2004.
Con il secondo motivo del ricorso il Comune deducendo "violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, e D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 quatordecies, comma 16 vizio di motivazione art. 360, n. 5 per incompletezza ed incoerenza del ragionamento ed omessa indicazione degli atti. sottostanti al proprio convincimento" censura la decisione impugnata per aver ritenuto il vizio di motivazione degli avvisi impugnati. ed, altresì, non edificabili le aree dedotte in controversia.
Con il terzo motivo del ricorso il Comune deducendo "violazione giudicato ex art. 324 c.p.c., art. 2909 c.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56; violazione e falsa applicazione D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 42 sotto vario profilo e L. n. 142 del 1990; violazione del principio di rispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c." – censura la decisione impugnata per aver ritenuto inammissibile l’appello.
In ordine di priorità logica, va, in primo luogo, esaminato ed accolto il terzo motivo di ricorso con il quale il Comune censura la decisione impugnata nella parte in cui afferma l’inammissibilità dell’appello del Comune.
Il motivo è fondato posto che, come riconosce lo stesso giudice a quo, la procura rilasciata dal sindaco in primo grado era esplicitamente estesa alla fase di appello e che tale circostanza vale a garantire la validità della procura del. difensore costituito in appello (cfr. Cass. 13968/10, 10099/00, 12868/05).
Ciò posto, va rilevato che risulta incontestato tra le parti che (come già emerso in sede di merito) gli avvisi di accertamento notificati il 6 e 7 dicembre 2004, impugnati con il ricorso introduttivo ed oggetto del presente giudizio, sono stati, in via di autotutela, sostituiti con altrettanti avvisi di accertamento emessi il 25 marzo 2008.
Alla luce di tale rilievo, va riscontrata l’intervenuta cessazione della materia del contendere già in pendenza dei gradi di merito.
Il giudizio tributario è, invero, giudizio impugnatorio e, dunque, sull’atto (pur essendo annoverabile, non tra quelli di impugnazione – annullamento, ma tra quelli di impugnazione – merito, essendo il giudice tributario giudice investito della cognizione, non solo dell’atto, ma anche dei rapporto, nel senso che il giudizio è diretto, non solo alla mera eliminazione dell’atto impugnato, ma, anche, alla pronunzia di una decisione di merito sostitutiva dell’accertamento dell’amministrazione finanziaria ovvero della dichiarazione del contribuente); con la conseguenza che – annullato, in via di autotutela, l’atto impugnato (e venuto, conseguentemente, meno il potere del giudice di prendere cognizione dell’atto medesimo e, con esso, quello di conoscere il rapporto al fine della sua eventuale sostituzione) – cessa compiutamente ogni ragione di contesa.
Impregiudicata ogni valutazione sugli avvisi successivamente emessi, s’impone, pertanto, la cassazione senza rinvio della decisione impugnata (v. l’art. 382 c.p.c.), posto che il giudizio sugli avvisi qui impugnati non avrebbe potuto proseguire per intervenuta estinzione D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46 e, comunque, per carenza di interesse (cfr. Cass. 19533/11, 19695/04).
Per la natura della controversia e tutte le implicazioni della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dei L’intero giudizio.
P.Q.M.
la Corte: decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la decisione impugnata; compensa le spese dell’intero giudizio.
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