T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 17-11-2011, n. 1580 Finanza regionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In seguito alla pubblicazione del bando 2009 finalizzato a riconoscere alle imprese artigiane della Lombardia contributi per l’innovazione nei processi e prodotti a basso impatto ambientale e per il sostegno al risanamento ambientale dell’attività, la ricorrente ha presentato alla C.C.I.A.A. di Brescia istanza per ottenere un finanziamento di 71.950 Euro, riferito ad un investimento di 360.000 Euro in un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico).

Con nota 16/4/2010 l’amministrazione accoglieva la domanda, e chiariva i dettagli tecnici che avrebbero condotto all’erogazione della cifra richiesta.

Con la nota del 24/11/2010, prot. n. 42090, la Camera di Commercio metteva in luce – secondo parte ricorrente per la prima volta – la non cumulabilità del contributo a fondo perduto con le altre agevolazioni, comprese quelle del conto energia, e chiedeva all’uopo una dichiarazione dell’impresa di non aver ricevuto né richiesto altri finanziamenti pubblici compreso il GSE sul medesimo investimento per i successivi cinque anni a decorrere dall’erogazione del contributo.

Lo scambio di corrispondenza tra impresa ed Enti pubblici non produceva sorti positive, cosicchè veniva confermato il principio di non cumulabilità fondato sull’art. 6 comma 3 del D. Lgs. 115/2008 e soprattutto sull’art. 44 della L.r. 17/90. L’amministrazione ravvisava nel fotovoltaico la promozione di efficienza energetica di cui all’art. 6 comma 3 del detto D. Lgs. e sottolineava lo scopo di evitare, in capo alla medesima impresa, la fruizione contemporanea di incentivi diversi per la medesima iniziativa e garantire un’equilibrata distribuzione delle sovvenzioni nel settore artigiano (cfr. nota 22/12/2010).

Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione, la ricorrente impugna gli atti sfavorevoli, deducendo i seguenti motivi di diritto:

a) Violazione della dell’art. 6 comma 3 del D. Lgs. 115/2008 e del decreti di attuazione: la disposizione citata, nel negare (dall’1/1/2009) il cumulo degli strumenti di incentivazione attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica con ulteriori contributi, fa salve espressamente le previsioni del comma 4, che a loro volta ammettono la cumulabilità nella misura massima individuata da Ministro dello Sviluppo Economico con decreto. Quest’ultimo è stato emanato il 6/8/2010 ed ha chiarito, all’art. 5, comma 4, che "Agli impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano previsti o siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria, in conto capitale o in conto interessi, si applicano le condizioni di cumulabilità previste dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007, a condizione che i bandi per la concessione degli incentivi siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e che gli impianti entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2011". Poiché il decreto richiamato, n. 48390, prevedeva un limite del 20 % del costo dell’investimento, proprio entro detta soglia è stato richiesto il contributo dall’odierna ricorrente;

b) Violazione dell’art. 44 della L.r. 17/90 ed eccesso di potere per motivazione contraddittoria, considerato che, nonostante la norma applicabile fosse da tempo in vigore prima della pubblicazione del bando, l’interpretazione censurata della stessa è stata per la prima volta adottata solo in sede di erogazione del contributo. L’applicazione della norma regionale sarebbe, inoltre, in contrasto con i principi costituzionali, in quanto, trattandosi di contributi connessi al miglioramento dell’impatto ambientale delle attività produttive, si verterebbe in materia riservata allo Stato (secondo i principi di buona fede e prevalenza);

c) Violazione dell’art. 6 comma 3 del D. Lgs. 115/2008 sotto un diverso profilo, eccesso di potere per travisamento, perché gli impianti fotovoltaici oggetto del richiesto contributo non rientrerebbero tra gli impianti di promozione dell’efficienza energetica, assoggettati al divieto di cumulo degli strumenti di incentivazione: essi sono strumenti finalizzati alla produzione diretta di energia elettrica, e al contempo il "Conto Energia" è uno strumento di incentivazione che prevede il riconoscimento di "tariffe incentivanti" sull’energia prodotta e, quindi, si differenzierebbe nettamente da un contributo per la realizzazione di un impianto;

d) Violazione del bando 2009 della Regione Lombardia (ed illegittimità del bando in subordine), poiché la lex specialis ha fatto esplicito riferimento al D. Lgs. 30/5/2008 n. 115 e dunque ha recepito tutte le prescrizioni di tale atto normativo, compreso il divieto di cumulo per determinati incentivi salvi i limiti sopra indicati; l’amministrazione, invece, ha posto in essere un’arbitraria e fuorviante applicazione selettiva del parametro normativo, modificando le regole di concessione del contributo in uno stadio avanzato della procedura; solo nel bando 2010 il divieto di cumulo tra il conto energia e altri incentivi è stato enunciato in modo esplicito;

e) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per motivazione carente, in quanto con riferimento al bando 2008 la stessa Camera di Commercio aveva ammesso, rispondendo ad uno specifico quesito nelle FAQ, la cumulabilità nei limiti del 20% in conformità all’interpretazione sopra sostenuta, mentre analogo orientamento è stato espresso dal GSE, all’uopo interrogato con richiesta di parere dalla ricorrente;

f) Violazione del principio del giusto procedimento e degli artt. 21nonies e 1 della L. 241/90, in quanto la ricorrente prima è stata dapprima ammessa al contributo e poi il medesimo le è stato inopinatamente negato a istruttoria ormai conclusa, senza osservare le regole che presiedono all’esercizio del potere di autotutela, in particolare per quanto attiene all’omissione della comunicazione di avvio del procedimento.

Parte ricorrente chiede altresì il risarcimento del danno patito per effetto degli atti impugnati.

Si è costituita in giudizio la Camera di commercio, eccependo l’inammissibilità del ricorso per la mancata notifica dello stesso ad almeno una ditta controinteressata, cioè ad una delle ditte che beneficerebbero del finanziamento per effetto dell’esclusione dell’erogazione alla ricorrente. Si tratta in buona sostanza delle imprese che hanno riportato meno di 68 punti e sono rimaste escluse dall’agevolazione, le quali vantano un interesse alla conservazione dell’atto impugnato che le rimetterebbe in corsa grazie al subentro: anche se non erano indicate negli atti impugnati, erano facilmente reperibili con l’ordinaria diligenza nella determina di approvazione della graduatoria, pubblicata in data 13/4/2010 per 8 giorni consecutivi.

Nel merito ha obiettato che la materia non afferisce all’ambiente e all’energia bensì all’erogazione di agevolazioni alle imprese artigiane, con ciò determinando la competenza legislativa regionale e la conseguente possibilità di modificare la normativa statale prevedendo il contestato divieto di cumulo tra contributi.

Una restrittiva interpretazione delle norme, nel senso specifico dell’esclusione della cumulabilità dei benefici, si imporrebbe in ragione limiti stringenti imposti agli aiuti pubblici dalla normativa comunitaria. La Camera di commercio, inoltre, si sarebbe adeguata ad un’interpretazione della norma ritenuta conforme dalla Regione, ed avrebbe rispettato tutte le fasi del procedimento.

Si è altresì costituita in giudizio la Regione Lombardia.

Con ordinanza n. 555, adottata nella Camera di consiglio del 9/6/2011, questo Tribunale ha motivatamente accolto la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.

In vista della pubblica udienza, a sostegno delle tesi ora esposte, la Camera di commercio ha, quindi, evidenziato come essa operi in forza di apposita delega riguardante non "l’incentivazione dell’uso di tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ma, più in generale, il sostegno al risanamento ambientale nell’esercizio dell’attività di impresa artigiana". Inoltre significativo sarebbe il capitolo di riferimento al quale si attinge per l’erogazione dei contributi. Secondo la Camera di commercio legittimamente la Regione avrebbe dettato una specifica disciplina che esclude ogni cumulo di contributi e benefici, peraltro puntualmente richiamata nel bando, con conseguente esclusione della lamentata lesione del legittimo affidamento.

Anche la Regione ha depositato, in vista della pubblica udienza, una memoria finale nella quale ha, in primo luogo, eccepito la tardività del ricorso, per mancata tempestiva impugnazione del bando contenente una clausola ab initio lesiva, nonché la sua inammissibilità per mancata notificazione ad almeno un’impresa controinteressata. Nel merito il ricorso sarebbe infondato, in quanto muoverebbe dal presupposto, errato, che le agevolazioni in questione siano disciplinate dal D. Lgs. 115/08 anziché dalla L.r. 17/90, il cui artt. 44 escluderebbe in radice la possibilità del cumulo pretesa da parte ricorrente. Tale divieto di cumulo sarebbe frutto di una specifica scelta operata dal legislatore regionale.

Alla pubblica udienza del 3/11/2011 il gravame è stato chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. Deve essere preliminarmente rigettata l’eccezione volta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, quale conseguenza della mancata notificazione del medesimo ad almeno un controinteressato.

È pur vero, infatti, che l’art. 41 della L. 104/2010 espressamente prevede che "Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso entro il termine previsto dalla legge".

L’atto impugnato, rappresentato dalla revoca dell’ammissione alla graduatoria per la concessione del contributo, però, non individua controinteressati.

Né potrebbe in concreto essere utile a tal fine il riferimento all’originaria graduatoria, non essendo dato di sapere, alla ricorrente, se ed in quale misura anche gli altri soggetti in essa indicati siano stati destinatari di un provvedimento di revoca o comunque di un successivo diniego dell’erogazione, per analoghe o diverse ragioni. Solo una nuova approvazione della graduatoria, previo accertamento del possesso dei requisiti nei confronti dei nuovi soggetti utilmente inclusi in essa, avrebbe potuto consentire l’individuazione dei reali controinteressati, facendo sorgere l’obbligo di notificazione di cui al citato art. 41 del codice del processo amministrativo.

Del resto, anche prima dell’entrata in vigore di tale norma, la giurisprudenza aveva avuto modo di affermare il principio secondo cui: "in relazione alla mera esclusione da una procedura di assegnazione di contributi finanziari, ancorché la stessa comporti la formulazione di una graduatoria e l’assegnazione dei contributi medesimi solo a quei soggetti utilmente collocati, non è possibile individuare soggetti controinteressati almeno con riguardo a tale fase del procedimento ed in relazione al tipo di atto impugnato, che è meramente atto di esclusione" (cfr Consiglio Stato, sez. V – 8/5/2007 n. 2122; T.A.R. Puglia Lecce, sez. I – 6/5/2008 n. 1289).

A parere del Collegio, come già affermato nell’ordinanza cautelare, la posizione dell’odierna ricorrente ben può essere equiparata a quella del concorrente escluso, ancorché l’esclusione sia sopravvenuta in un momento successivo a quello della pubblicazione della graduatoria, con la conseguenza che – ancora una volta ed ad abundantiam – non pare fosse configurabile un obbligo di notificazione del ricorso, a pena di nullità, nei confronti di almeno uno dei soggetti la cui ammissione non è nemmeno dato sapere se sia stata poi oggetto di revoca.

2. Ciò premesso, il ricorso in esame ha ad oggetto una pretesa non corretta applicazione della disciplina che regola l’ammissione all’erogazione di contributi per interventi preordinati al perseguimento di una maggiore efficienza energetica.

L’erroneo risultato del subprocedimento di revoca – i cui atti sono impugnati con il ricorso in esame – sarebbe, quindi, frutto di una non corretta lettura del bando operata dalla Camera di commercio.

Proprio tale precisazione appare sufficiente al rigetto dell’eccezione di tardività introdotta dalla Regione, secondo cui la ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il bando relativo all’ammissione al contributo per l’anno 2009: ciò sarebbe stato vero se tale bando avesse effettivamente ed inequivocabilmente, escluso il cumulo tra contributo ex legge regionale 17/90 e benefici ex D. Lgs. 115/08, mentre nel caso di specie la clausola in questione deve ritenersi senza dubbio equivoca, come si avrà modo di dimostrare nel prosieguo.

3. In via preliminare deve essere chiarito l’ambito di riferimento.

A tale proposito si dà atto che, secondo la tesi sostenuta dalla Camera di commercio resistente, la questione portata all’attenzione del Collegio non atterrebbe alla materia degli incentivi connessi allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e, quindi, in senso lato alla tutela ambientale, bensì alla materia dell’artigianato, con conseguente riconoscimento di un’autonoma competenza legislativa regionale che ben potrebbe introdurre una regolamentazione diversa da quella rinvenibile a livello statale, ma, soprattutto, con prevalenza della normativa regionale in materia di concessione di contributi alle attività artigianali di cui alla L.r. 17/1990, sulla normativa statale di cui al D. Lgs. 115/2008.

Tale conclusione non appare condivisibile.

La Camera di Commercio evidenzia, nella propria ultima memoria, come tale Ente agisca, con riferimento all’erogazione di contributi di cui si controverte, in forza di una delega non concernente "l’incentivazione dell’uso di tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ma, più in generale, il sostegno al risanamento ambientale nell’esercizio dell’attività di impresa artigiana".

La riportata affermazione mette in luce, a parere del Collegio, come oggetto del contendere sia l’applicazione di una misura di sostegno al risanamento ambientale che rientra tra quelle la cui erogazione è prevista dall’art. 14 della legge regionale 17/1990, e ciò risulta confermato dal fatto che le risorse destinate al finanziamento delle misure adottate fanno capo alla Direzione Generale Artigianato e Servizi.

Si può, quindi, concludere, come sostenuto da parte resistente, che le misure in questione tendono a perseguire lo scopo del risparmio nei processi produttivi.

Tale finalità è in concreto diversa da quella perseguita dal D. Lgs. 30/5/2008 n. 115 relativo all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici – il cui articolo 6 comma 3 è espressamente, anche se solo parzialmente, richiamato nel bando in esame mediante la trascrizione del relativo testo – che tende verso obbiettivi di miglioramento della produzione di energia da fonti rinnovabili condivisi a livello europeo.

Questo appare rilevante alla luce di quanto si andrà a dire a breve, dopo aver opportunamente ricostruito il quadro normativo di riferimento specificando come l’art. 14 della L.r. 17/1990 preveda che "La Regione, per incentivare l’ adeguamento dei laboratori e degli impianti alle norme vigenti sulla tutela dell’ ambiente, concede alle imprese artigiane contributi in conto capitale fino al 25% della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione o la modifica di strutture e processi atti a prevenire, contenere e/ o ridurre l’ inquinamento ambientale". A sua volta la L.r. 1/2000 prevede che le funzioni relative all’attuazione di tale disposizione siano delegate alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato, secondo specifici indirizzi e criteri direttivi dettati dalla Regione.

Chiarito, quindi, sulla scorta di ciò, che i contributi in questione vengono erogati dalla Camera di Commercio in forza della delega ricevuta dalla Regione e nel rispetto di indirizzi e criteri direttivi da quest’ultima dettati, in attuazione della delega, la Camera di Commercio – anche per l’anno 2009 – ha pubblicato un bando per "contributi alle imprese artigiane della Lombardia per l’introduzione di innovazione nei processi e prodotti a basso impatto ambientale e per il sostegno al risanamento ambientale nell’esercizio dell’attività d’impresa".

Lo stesso bando prevede, peraltro, che "I contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni: l’impresa, pertanto, non deve aver già ricevuto per lo stesso investimento altri tipi di finanziamento e facilitazioni concessi da amministrazioni pubbliche", richiamando, a tale proposito, l’art. 44 della legge regionale n. 17 del 20 marzo 1990 che proprio tale divieto di cumulo prevede, stabilendo che "I contributi concessi ai sensi della presente Legge non sono cumulabili con le agevolazioni previste dalle Leggi Statali o da altre Leggi Regionali, per le medesime iniziative e contemporaneamente per i medesimi beneficiari".

Sempre nel medesimo bando si legge, però, anche che "I contributi per la realizzazione di impianti innovativi di produzione di energia sono sottoposti al d. lgs. 30 maggio 2008, n. 115 relativo all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e successive modifiche".

Di tale legge è stato quindi riportato solo il terzo comma dell’art. 6, secondo il quale. "A decorrere dal 1° gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali,….", omettendo, però, l’ultima proposizione secondo cui è "fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi e fatto salvo quanto previsto dal comma 4". Quest’ultimo, diversamente da quanto sostenuto dall’amministrazione nell’applicazione del suddetto bando ammette che: "Gli incentivi di diversa natura sono cumulabili nella misura massima individuata, per ciascuna applicazione, sulla base del costo e dell’equa remunerazione degli investimenti, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di appositi rapporti tecnici redatti dall’Agenzia di cui all’articolo 4. Con gli stessi decreti sono stabilite le modalità per il controllo dell’adempimento alle disposizioni di cui al presente comma".

Il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6/8/2010, adottato in attuazione di tale disposizione, recita, infine: "Agli impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano previsti o siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria, in conto capitale o in conto interessi, si applicano le condizioni di cumulabilità previste dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007, a condizione che i bandi per la concessione degli incentivi siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e che gli impianti entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2011".

L’unico modo di far, ragionevolmente, convivere le due norme (L.r. 17/1990 e D. Lgs. 115/2008) e consentirne la contemporanea applicazione imposta dal duplice richiamo contenuto nel bando è quello di valorizzare la diversa ratio delle stesse.

In tal modo si può evidenziare come il contributo erogato dalla Camera di Commercio in ragione delle funzioni delegate dalla Regione si inserisca in un più generale quadro destinato a sostenere gli investimenti delle imprese artigiane in qualche modo riconducibili al risanamento ambientale.

A sostegno di tali investimenti l’impresa, in ragione del divieto dell’art. 44, non può ottenere alcun ulteriore finanziamento o contributo, se beneficia di un contributo erogato ai sensi dell’art. 14 della medesima legge.

Il D. Lgs. 115/2008, però, non prevede l’erogazione di un ulteriore finanziamento o contributo alla realizzazione dell’investimento (il quale sarebbe in effetti vietato dal richiamo all’art. 44), ma prevede, invece, il riconoscimento di tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici. Proprio questo beneficio intendeva garantire il legislatore laddove, al comma 4 dell’art. 6 del predetto D. Lgs., ha voluto fare salvo il cumulo con incentivi di "diversa natura".

In altre parole si è inteso evitare che la fruizione del beneficio, in termini di tariffe agevolate ed eventuali premi per l’uso efficiente dell’energia, potesse essere esclusa per il fatto di aver goduto di un contributo regionale relativo, come nel caso di specie, alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico.

Se, quindi, la Regione ha finanziato l’investimento finalizzato al miglioramento del processo produttivo in un’ottica di risanamento ambientale, che solo casualmente coincide con la realizzazione dell’impianto fotovoltaico (posto che poteva trattarsi di intervento di diversa tipologia, come espressamente previsto dal bando), la Stato ha premiato la produzione di energia da fonti rinnovabili mediante la concessione di tariffe agevolate: la diversa ratio delle due disposizioni, la diversa natura dei due interventi pubblici, il diverso scopo perseguito nelle due ipotesi (il miglioramento dell’efficienza aziendale in un’ottica di sostenibilità dell’impresa, da un lato, e il contributo al perseguimento degli obiettivi posti a livello internazione in termini di produzione di energia da fonti rinnovabili, dall’altro), appaiono mettere in luce la possibilità di contemporanea convivenza dei due incentivi.

Ogni diversa lettura del bando ed in particolare quella operata dalla Regione, omettendo di considerare completamente e senza alcuna motivazione il quarto comma dell’art. 6 del d. lgs. 115/08, appare in contrasto con la stessa lex specialis contenuta nel bando (che espressamente assoggetta la concessione del contributo a quanto disposto dal richiamato d. lgs. 115/08), con quest’ultima disposizione ed anche con la normativa regionale.

Lo stesso dato letterale dell’art. 44 della L.r. 17/90 pare ragionevolmente consentire di escludere il cumulo con altre agevolazioni che riguardino la stessa iniziativa e cioè il medesimo investimento finalizzato alla realizzazione o alla modifica di strutture e processi atti a prevenire, contenere e/o ridurre l’ inquinamento ambientale, ma non anche con agevolazioni che attengano ai positivi effetti ottenuti sotto lo specifico (e quindi diverso, rispetto a quello generico "ambientale") profilo della produzione di "energia pulita" e, quindi, delle conseguenze dell’investimento medesimo.

Ne deriva la possibilità di procedere all’annullamento degli atti impugnati con cui la Camera di commercio ha escluso la ricorrente dal godimento del contributo per la realizzazione dell’investimento, a prescindere dal fatto che, come eccepito da parte resistente, non sia stato espressamente impugnato il bando pubblicato. A differenza di quello relativo al successivo anno 2010, il bando 2009, della cui applicazione si discute nel caso di specie, era, infatti, formulato in modo tale da indurre le imprese interessate ad una lettura dello stesso conforme a quella delineata dal Collegio. Ciò esclude la lesività del bando, derivando la violazione di legge e delle legittime aspettative dell’impresa, da una applicazione della lex specialis non conforme alle disposizioni ivi richiamate.

Il ricorso merita, quindi, accoglimento sotto gli specifici profili dedotti con le doglianze di cui alle lett. a), b), c) e d) dell’esposizione in fatto, il che rende superfluo indagare se l’amministrazione sia incorsa anche in un vizio di eccesso di potere, avendo mutato, pur a fronte di un quadro normativo di riferimento sostanzialmente immutato, chiave di lettura del combinato disposto delle norme richiamate che, precedentemente, era stato interpretato nel senso di ammettere la concessione del contributo regionale pur a fronte del riconoscimento, da parte del GSE, delle tariffe incentivanti di cui al D. Lgs. 115/08 (censura lett. e).

4. Non pare, invece, meritevole di positivo apprezzamento l’ultima doglianza, nella quale si lamenta una non corretta applicazione dei principi relativi al giusto procedimento che, invece, nel caso di specie appaiono rispettati: la stessa ricorrente dimostra di essere stata destinataria di richieste di chiarimenti e di aver prodotto le proprie osservazioni per indurre la Camera di commercio a rivedere la posizione assunta.

5. Peraltro, se da un lato non risulta comprovato che, come affermato dalla Regione, la ricorrente abbia ottenuto altra agevolazione statale oltre al beneficio di tariffe incentivanti sulla produzione di energia, dall’altro non è stato dimostrato nemmeno che la stessa abbia subito, in concreto, un danno non riparabile mediante la riammissione al contributo conseguente all’annullamento degli atti impugnati. Ne deriva il rigetto della domanda risarcitoria, potendosi ritenere che, nel caso di specie, l’effetto caducatorio sia, allo stato, pienamente satisfattivo della pretesa.

Le spese del giudizio possono trovare compensazione, attesa la particolarità della questione, di natura prettamente interpretativa del complesso quadro normativo di riferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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