Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato in data 17 febbraio 2009 e depositato il 27 febbraio successivo, la ricorrente ha impugnato il provvedimento della Commissione Centrale "Fondo Sociale" del Comune di Milano del 10 dicembre 2008, notificato il 16 dicembre 2008, con il quale è stata respinta la domanda di riesame presentata dalla stessa ricorrente in data 10 dicembre 2007 in merito al provvedimento del 7 novembre 2007 di accoglimento parziale di domanda di erogazione del contributo "Fondo Sociale".
Avverso il predetto provvedimento vengono dedotte le censure di violazione degli artt. 30 e 31 della legge regionale n. 91 del 1983 e degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990, di eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti e carenza di motivazione e di istruttoria.
Indebitamente il Comune avrebbe rigettato parzialmente la richiesta di contributo fatta dalla ricorrente, fondandosi su un sopralluogo degli Agenti di Polizia Municipale che avrebbero equivocato la dichiarazione della stessa in ordine al guadagno della cifra di 500 Euro, che non sarebbe da riferire a tutti i mesi dell’anno, ma riguarderebbe un solo mese; del resto, da un corretto computo delle entrate della famiglia della ricorrente, emergerebbe il possesso di tutti i requisiti richiesti per ottenere il contributo in misura integrale.
Inoltre vengono dedotte le doglianze di violazione degli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, dell’art. 31 della legge regionale n. 91 del 1983, dell’art. 7 della legge regionale n. 27 del 2007, dell’art. 1 della legge regionale n. 3 del 2008, dell’art. 1 dello Statuto del Comune di Milano, di eccesso di potere per ingiustizia manifesta e contraddittorietà dei provvedimenti.
Il mancato parziale riconoscimento del contributo a favore della ricorrente rappresenterebbe anche una contraddizione nell’atteggiamento del Comune, che, pur avendo preso atto delle condizioni di indigenza della ricorrente e della sua famiglia, avrebbe ritenuto di non estinguere il debito residuo, pur nella consapevolezza che lo stesso non si sarebbe potuto onorare, viste le condizioni della predetta famiglia.
Si è costituito in giudizio il Comune di Milano, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
In data 22 dicembre 2009, la parte ricorrente ha depositato la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato. Con ordinanza n. 123/2010 è stata accolta la predetta domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, le parti hanno depositato delle memorie a sostegno delle rispettive pretese; in particolare, il Comune di Milano ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto il provvedimento impugnato sarebbe pienamente favorevole per la ricorrente.
Alla pubblica udienza del 4 ottobre 2011, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
1. In via preliminare, va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal Comune di Milano, secondo il quale ci si troverebbe al cospetto di un provvedimento favorevole alla ricorrente, essendo stato alla stessa concesso il contributo richiesto.
1.1. L’eccezione non è meritevole di accoglimento.
Dall’esame del provvedimento impugnato si evince con chiarezza che la domanda di contributo della ricorrente è stata accolta soltanto con riferimento all’estinzione del debito con il Gestore dell’alloggio – per la somma di Euro 4.404, 43 – e respinta invece la richiesta di pagamento di cambiali e spese – per la somma di Euro 15.224,56 (all. 1 e 4 della ricorrente). Pertanto, sussiste un interesse della ricorrente all’esame del presente ricorso, visto che, nel caso di accoglimento dello stesso, potrebbe ottenere anche il contributo relativo al pagamento delle cambiali.
2. Passando al merito del ricorso, lo stesso è fondato.
3. Con la prima censura si assume l’illegittimità dell’atto impugnato, in quanto la situazione familiare della ricorrente, ove correttamente inquadrata, presenterebbe tutti i requisiti per l’ottenimento dei contributi che il Comune avrebbe parzialmente negato, valorizzando un dato inesatto in ordine alla percezione di un reddito mensile piuttosto che una tantum.
3.1. La censura è fondata.
Il diniego parziale di contributo si fonderebbe sulla circostanza che il nucleo familiare della ricorrente beneficia di un reddito mensile di 1.000 Euro, come dichiarato dalla stessa istante agli Agenti della Polizia Municipale nel corso di un sopralluogo. Tuttavia, tale dichiarazione appare frutto di un equivoco, atteso che la ricorrente avrebbe riferito che la somma di 500 Euro da lei guadagnata si riferiva soltanto a quello specifico mese e non a tutti i mesi dell’anno, come invece inteso dagli Agenti verbalizzanti.
Il provvedimento impugnato, pertanto, risulta viziato da difetto di motivazione e di istruttoria nel momento in cui, formulata l’istanza di riesame da parte della ricorrente, gli uffici comunali non hanno provveduto a verificare la veridicità della dichiarazione della ricorrente stessa.
Difatti, il Comune avrebbe dovuto, con un’approfondita istruttoria anche documentale, appurare l’effettiva situazione patrimoniale e reddituale della famiglia della ricorrente, non essendo sufficiente il tenore di una dichiarazione, potenzialmente erronea, resa in fase di sopralluogo e senza comprendere l’effettivo valore della stessa.
3.2. Non merita positivo scrutinio la circostanza, affermata dal Comune, che la ricorrente non avrebbe dovuto beneficiare nemmeno della parte di contributo cui sarebbe stata ammessa, atteso che tale elemento si pone alla stregua di una motivazione postuma rispetto all’atto impugnato con il presente ricorso; del resto, è pacifico che "la motivazione del provvedimento amministrativo non può essere integrata nel corso del giudizio con la specificazione di elementi di fatto, dovendo la motivazione precedere e non seguire ogni provvedimento amministrativo individuando con ciò il fondamento della illegittimità della motivazione postuma nella tutela del buon andamento amministrativo e nella esigenza di delimitazione del controllo giudiziario" (Consiglio di Stato, V, 15 novembre 2010, n. 8040; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 17 ottobre 2011, n. 2450).
3.3. Alla stregua delle suesposte considerazioni e previo assorbimento della restante censura, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato l’atto con lo stesso ricorso impugnato.
4. In ragione dell’andamento anche fattuale della controversia, le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto con lo stesso ricorso impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.