Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
I figli delle ricorrenti frequentano scuole primarie appartenenti alla Direzione didattica statale di Dolo e sono affetti da infermità certificata di particolare gravità.
In particolare OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS hanno un orario settimanale di 40 ore e OMISSIS ha un orario settimanale di 28 ore.
Agli stessi è stato assegnato il seguente numero di ore di sostegno: 12 per OMISSIS; 15 per OMISSIS; 11 per OMISSIS; 8 per OMISSIS.
Le ricorrenti, che giudicano le ore assegnate insufficienti ad assicurare una corretta ed efficace integrazione scolastica, impugnano gli atti che hanno condotto all’individuazione di questo numero di ore, per le seguenti censure:
I) violazione degli artt. 2, 3 comma 2, 34 e 38 della Costituzione, degli artt. 1, lett. A, 8 lett. D, 12, commi 2, 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dell’art. 42 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, dell’art. 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell’art. 10 del DM 24 luglio 1998, n. 331, e degli artt. 15 e 17 della Carta sociale europea, ratificata con legge 9 febbraio 1999, n. 30, violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del DPR 24 febbraio 1994, richiamato dalla circolare ministeriale 12 giugno 2007, n. 51, e dell’art. 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, violazione dell’art. 9, comma 15, e 10, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122;
II) difetto di motivazione e di istruttoria, sviamento, ingiustizia grave e manifesta, nonché violazione degli artt. 9, comma 15, e 10 comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione concludendo per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 821 del 9 dicembre 2010, è stata accolta la domanda cautelare.
In esecuzione dell’ordinanza l’Amministrazione si è rideterminata aumentando le ore settimanali di sostegno: da 12 a 15 per OMISSIS; da 15 a 20 per OMISSIS; da 11 a 15 per OMISSIS; da 8 a 15 per OMISSIS.
Alla pubblica udienza del 6 ottobre 2011, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie a sostegno delle proprie difese, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Va in primo luogo osservato che nell’ordinamento vigente è la stessa Costituzione all’art. 38, terzo comma, a riconoscere il diritto all’educazione dei soggetti che, in quanto portatori di handicap, siano minorati, e l’art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 afferma che è garantito al disabile il diritto all’educazione ed all’istruzione nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
Recentemente la Corte Costituzionale con sentenza 26 febbraio 2010, n. 80, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui fissava un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno e dell’art. 2, comma 414, della medesima legge, nella parte in cui escludeva la possibilità di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.
Ne discende che a fronte di un’accertata inabilità lo studente ha diritto al sostegno per corrispondere alle proprie esigenze di integrazione.
Nel caso all’esame l’insufficienza delle ore assegnate emerge dalla stessa relazione dell’Amministrazione.
La dirigente della Direzione didattica aveva chiesto all’Ufficio Scolastico Provinciale un numero di docenti di sostegno maggiore rispetto a quelli effettivamente assegnati, e successivamente ha reiteratamente richiesto (il 31 agosto, il 14 settembre e il 6 ottobre 2010) l’integrazione dell’organico di sostegno perché insufficiente rispetto alle reali necessità.
Dalla documentazione versata in atti inoltre, non risulta essere stata svolta alcuna attività istruttoria volta ad accertare il numero di ore di sostegno individualmente necessario per ciascuno studente, quando invece la normativa vigente precisa compiutamente il percorso che l’Amministrazione è tenuta a compiere per determinare il numero delle ore.
Infatti l’art. 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, afferma che a seguito dell’individuazione dell’alunno come persona handicappata ed all’acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, deve far seguito la redazione di un apposito profilo dinamico – funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione devono provvedere congiuntamente gli operatori delle unità sanitarie locali e il personale insegnante specializzato della scuola.
La norma precisa che il profilo dinamico – funzionale deve indicare le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell’alunno e porre in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap, che le possibilità di recupero, nonché le capacità che devono essere sviluppate.
Da quanto esposto discende che la determinazione della consistenza della prestazione di sostegno deve essere correlata alle effettive esigenze dell’alunno, ed ha carattere sostanzialmente dinamico, dovendo tener conto dell’andamento della patologia da cui il minore è affetto (l’art. 12, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prevede infatti che alla elaborazione del profilo dinamico -funzionale iniziale debbano seguire delle verifiche periodiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l’influenza esercitata dall’ambiente scolastico).
Il DPR 24 febbraio 1994, recante l’atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap, definisce in dettaglio la funzione ed i contenuti della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato.
Orbene, nel caso all’esame, come dedotto dalle ricorrenti, non risulta adottato per nessuno degli alunni il profilo dinamico funzionale, e per Emma Marangoni neppure il piano educativo individualizzato, ed anche l’aumento delle ore di sostegno accordato a seguito dell’accoglimento della domanda cautelare non risulta preceduto dall’esercizio di alcuna attività istruttoria.
Risultano pertanto fondate e meritevoli di accoglimento le censure di difetto di motivazione e di istruttoria, nonché di violazione dell’art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e l’Amministrazione per l’effetto conformativo conseguente all’accoglimento del ricorso, dovrà rideterminare per ciascun alunno il numero delle ore di sostegno da assegnare mediante una rinnovata ed attualizzata attività istruttoria che sia conforme agli adempimenti imposti dalla normativa sopra citata.
Va invece disattesa la pretesa delle ricorrenti di ottenere un numero di ore di sostegno pari al rapporto di 1 a 1 rispetto all’orario scolastico, in quanto una tale statuizione attiene a valutazioni di merito riservate all’amministrazione.
Infatti, come è stato osservato in materia (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 aprile 2010, n. 2231) l’obiettivo primario "è quello della massima tutela possibile del diritto del disabile grave all’istruzione ed all’integrazione nella classe e nel gruppo, fino alla previsione di un’ora di sostegno per ogni ora di frequenza, ma non è di per sé illegittimo un intervento minore, purché non sia scalfito il nucleo indefettibile del diritto, se motivato dall’analisi accurata della situazione specifica nel quadro di ragioni e vincoli oggettivi".
In definitiva pertanto il ricorso deve essere accolto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei limiti di interesse della parti ricorrenti nel senso precisato in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti ricorrenti, liquidandole in complessivi Euro 3000,00 per spese, diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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