Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La Società ricorrente ha subito degli accertamenti ispettivi da parte dell’Inps iniziati il 27 ottobre 2010 e conclusisi con il verbale di accertamento n. 501 del 7 marzo 2011, con il quale è stato disposto il pagamento, a titolo di contributi e sanzioni aggiuntive, di Euro 4.522,00, e del verbale di accertamento n. 501 del 7 marzo 2011 con il quale, a titolo di contributi e somme aggiuntive, è stato disposto il pagamento della somma di Euro 38.367,00.
Con istanza del 13 aprile 2011 la Società ricorrente ha presentato all’Inps istanza di accesso agli atti, documenti e verbali delle dichiarazioni assunte durante gli accessi ispettivi, previamente espunti delle generalità dei dichiaranti, per esercitare il diritto di difesa in sede amministrativa e giurisdizionale.
L’Inps con provvedimento prot. n. 83388 del 24 maggio 2011, ha respinto l’istanza richiamandosi genericamente alle disposizioni del vigente regolamento per la disciplina del diritto di accesso.
Con il ricorso in epigrafe il diniego è impugnato, con richiesta di accertare il diritto di accedere agli atti, per le seguenti censure:
I) violazione dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, erroneo bilanciamento nel caso concreto tra le esigenze di difesa giudiziale e quelle di riservatezza;
II) illegittimità del regolamento approvato con determinazione del Commissario straordinario dell’Istituto n. 1951 del 16 febbraio 1994, per contrasto con l’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Si è costituita in giudizio l’Inps eccependo l’inammissibilità della censura di cui al secondo motivo, ovvero l’inammissibilità dell’intero ricorso, e chiedendone nel merito la reiezione.
Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso.
L’Inps osserva che erroneamente la parte ricorrente ha richiamato un regolamento per l’accesso ormai non più vigente e che è stato sostituito dal successivo regolamento approvato con determinazione del Commissario straordinario n. 118 del 10 luglio 2009.
La mancata contestazione del regolamento vigente, che è atto presupposto del diniego, secondo l’Inps comporta di per sé l’inammissibilità del ricorso e la sua reiezione.
L’eccezione deve essere disattesa.
Infatti il giudizio in materia di accesso, per il quale è prevista la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ha ad oggetto l’accertamento in via diretta della fondatezza della pretesa azionata (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 14 settembre 2010, n. 6696).
E’ pertanto sufficiente che la parte ricorrente indichi le ragioni per le quali l’Amministrazione avrebbe dovuto consentire l’ostensione degli atti per i quali è stato richiesto l’accesso, mentre spetta al giudice, a prescindere dall’impugnazione congiunta del regolamento, provvedere all’eventuale disapplicazione degli atti regolamentari eventualmente contrastanti con norme di rango primario (cfr. Tar Campania Napoli, sez. V, 3 marzo 2010, n. 1282; Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 ottobre 2007, n. 5098; Consiglio di Stato, Sez. V, 24 luglio 1993, n. 799).
L’eccezione deve pertanto essere respinta.
E’ invece inammissibile per carenza di interesse l’impugnazione del regolamento non più vigente.
Nel merito il ricorso è fondato per le ragioni enunciate nel primo motivo.
Il Collegio non ignora che in alcune pronunce la sesta Sezione del Consiglio di Stato invocate dall’Inps (cfr. le decisioni 22 aprile 2008, n. 1842, e 9 febbraio 2009, n. 736) ha giudicato insussistente il diritto del datore di lavoro di accedere alla documentazione acquisita nell’ambito dell’attività di controllo, ritenendo preminente l’esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, o restringendo il diritto di accesso ai soli casi in cui sia dimostrata l’effettiva necessità di una tutela di interessi lesi nei limiti in cui sia strettamente indispensabile.
Tuttavia, pur dando atto dell’esistenza di oscillazioni giurisprudenziali sul punto, il Collegio ritiene di poter condividere il prevalente orientamento (cfr. Consiglio di Stato, 16 dicembre 2010, n. 9102; Tar Veneto, Sez. III, 2 gennaio 2009, n. 1; id. 14 gennaio 2009, n. 31; id. 20 giugno 2007, n. 2008; Tar Sicilia, Palermo, Sez. III, 2 settembre 2009, n. 1467; Tar Abruzzo, Pescara, Sez. I, 25 febbraio 2009, n. 112; Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2006, n. 7389, id. 29 luglio 2008, n. 3798; id. 26 aprile 2005, n. 1896; id. 19 marzo 2001, n. 1621; Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 4 febbraio 1997, n. 5) secondo cui l’accesso, qualora venga in rilievo per la cura o la difesa di propri interessi giuridici, deve prevalere rispetto all’esigenza di riservatezza del terzo.
Tale indirizzo non appare scalfito dagli ultimi interventi normativi intervenuti in materia, atteso che, in seguito alla entrata in vigore delle modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, apportate dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, risulta confermato dalla previsione dell’ultimo comma dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui "deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".
La preminenza del diritto di difesa sul diritto alla riservatezza comporta pertanto la disapplicazione delle norme regolamentari invocate dall’Inps, e in particolare della lett. g), dell’allegato A) del regolamento approvato con determina del Commissario straordinario n. 118 del 10 luglio 2009, perché confliggente con il citato art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 maggio 2002, n. 2366; Tar Veneto, Sez. III, 14 maggio 2003, n. 2760).
Ne consegue che il Collegio ritiene di dover ordinare alla Direzione provinciale di Verona dell’Inps di consentire la visione e l’estrazione della documentazione che ha dato origine ai verbali di accertamento, e che ciò debba avvenire, come peraltro indicato nell’istanza, dopo avere provveduto alla copertura dei dati personali relativi alle generalità delle persone fisiche.
Per tutte le considerazioni su esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nella parte in cui impugna il non più vigente regolamento approvato con determinazione del Commissario straordinario n. 1951 del 16 febbraio 1994, e va accolto per il resto.
Per eseguire la sentenza si assegna un termine di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione a cura della parte interessata, se antecedente, della sentenza stessa.
Le spese e gli onorari del giudizio – in ragione della non univocità degli orientamenti giurisprudenziali – vengono integralmente compensate, mentre resta fermo l’obbligo dell’Inps di corrispondere l’importo del contributo unificato alla parte ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1., del DPR 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara in parte inammissibile e in parte lo accoglie nel senso precisato in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento della Direzione provinciale di Verona dell’Inps 24 maggio 2011, prot. n. 83388 ed ordina l’esibizione dei documenti richiesti.
Spese compensate, salvo che per il contributo unificato, che deve essere rimborsato per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Elvio Antonelli, Consigliere
Stefano Mielli, Primo Referendario, Estensore
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