Cass. civ. Sez. I, Sent., 02-04-2012, n. 5251 Danno non patrimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.A. ha agito per ottenere i equa riparazione del danno non patrimoniale subito a seguito della non ragionevole durata del giudizio promosso davanti al T.A.R. Puglia, sezione di Lecce, con ricorso del 14 settembre 1993 e discusso all’udienza del 18 maggio 2006 nonostante fossero state presentate varie istanze di fissazione dell’udienza di discussione.

La Corte di appello di Lecce ha respinto il ricorso rilevando il difetto di legittimazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in quanto l’azione doveva essere proposta nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Ricorre per cassazione S.G., unitamente all’avv.to Mario Rossi Denza, deducendo: a) violazione della L. n. 260 del 25 marzo 1958, art. 4, commi 3 e 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 1; b) violazione o falsa applicazione della L. n. 260 del 25 marzo 1958, art. 4, commi 3 e 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri non si è costituita tempestivamente con controricorso ma ha depositato atto di costituzione al solo fine della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

La Corte riunita in camera di consiglio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere respinto. Infatti come già affermato da questa Corte (Cass. civ, sezione 1, n. 10010 del 6 maggio 2011), in tema di giudizio per l’equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, la domanda di indennizzo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3 – come modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 299, art. 1, comma 1224, – va proposta nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nè dunque può applicarsi, in caso di domanda rivolta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in conformità alla disciplina previgente, la sanatoria di cui alla L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 4 che permette la rinnovazione della notifica, ma solo quando sia stato convenuto in giudizio, al posto di un organo periferico, direttamente l’organo dell’Amministrazione centrale; quando invece sia convenuto in giudizio un soggetto non legittimato a contraddire, si verifica una nullità insanabile, con conseguente inammissibilità della domanda, tenuto conto che l’unitarietà e l’inscindibilità dello Stato, nell’esercizio delle sue funzioni sovrane, non tocca l’autonoma personalità giuridica di diritto pubblico delle Amministrazioni centrali, la separazione delle relative attribuzioni e la riferibilità a ciascuna di esse degli atti di rispettiva pertinenza.

Non sussiste il dedotto contrasto con la sentenza delle Sezioni Unite (Cass. civ. S.U. n. 3117 del 2006) secondo cui, in tema di opposizione a sanzioni amministrative, al di fuori delle ipotesi in cui la legge prevede la specifica competenza di un organo periferico dell’Amministrazione, con la conseguente inapplicabilità del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11 l’errata identificazione dell’organo legittimato a resistere in giudizio non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, ma costituisce una mera irregolarità, sanabile, ai sensi della L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 4 attraverso la rinnovazione dell’atto nei confronti dell’organo indicato dal giudice, ovvero mediante la costituzione in giudizio dell’Amministrazione, che non abbia sollevato eccezioni al riguardo, o ancora attraverso la mancata deduzione di uno specifico motivo d’impugnazione. Si tratta infatti, nel caso deciso dalle Sezioni Unite, di ipotesi diversa relativa a una opposizione ad una cartella esattoriale emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, e fondata su un verbale di accertamento redatto dalla polizia stradale. Benchè la domanda fosse stata proposta nei confronti del prefetto, anzichè del Ministro dell’Interno, in qualità di organo di vertice dell’Amministrazione, dalla quale dipendeva l’organo verbalizzante, le Sezioni Unite di questa Corte ne hanno escluso l’inammissibilità, prendendo atto che l’Amministrazione non aveva proposto alcuna censura al riguardo. Ma il presupposto che ha consentito l’applicazione della L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 4 era quello della proposizione del ricorso nei confronti dell’organo periferico, anzichè, come si sarebbe dovuto fare, direttamente nei confronti dell’organo dell’Amministrazione centrale. Nel caso in esame, come in quello deciso con la sentenza n. 10010/2011, sopra citata, ci si trova invece di fronte alla proposizione del ricorso nei confronti di un’altra amministrazione centrale con conseguente inapplicabilità della L. n. 260 del 1958.

Le ragioni che hanno fondato la decisione delle Sezioni Unite – consistenti nella tutela dell’esercizio del diritto ad impugnare l’atto che potrebbe essere compromesso dalla difficoltà di individuazione dell’organo dello Stato legittimato a contraddire – non ricorre nella ipotesi della proposizione del ricorso per equa riparazione essendovi nella legge una chiara indicazione dell’amministrazione centrale dello Stato chiamata a contraddire la domanda del soggetto leso dalla eccessiva durata del procedimento.

Il ricorso va pertanto respinto senza alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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