Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-10-2011) 19-10-2011, n. 37930

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.G. ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 3 giugno 2010 della Corte di appello di Napoli (la quale, in parziale riforma della sentenza 22 aprile 2008 del Tribunale monocratico di Santa Maria Capua Vetere ha rideterminato la pena in Euro 800 di multa con i doppi benefici, per il reato di cui all’art. 570 c.p., comma 1, per essersi egli sottratto agli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge, abbandonando il domicilio coniugale, nonostante le precarie condizioni di salute della moglie che, dopo poco tempo, l’avrebbero portata alla morte.

In (OMISSIS)), deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.

1.) la vicenda processuale in appello. Risulta agli atti che il G. è stato citato a comparire innanzi alla 4 Sezione della Corte di Appello di Napoli per l’udienza del 25 marzo 2010.

A tale udienza la Corte, rilevata la mancanza della prova dell’avvenuta notifica al G., nonchè l’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza ai difensori Avv. Cappelli e Avv. Pellegrino, disponeva il rinvio del processo all’udienza del 3 giugno 2010, ordinando la rinnovazione della notifica agli avv.ti Jappelli e Pellegrino, nonchè all’imputato G..

L’avviso di fissazione veniva regolarmente notificato ai difensori, mentre non veniva notificato all’imputato.

All’udienza del 3 giugno 2010, la corte distrettuale, preso atto che, nel frattempo, era stata acquisita la prova della regolarità della notifica all’imputato G. dell’avviso di fissazione per l’udienza del 25 marzo 2010, ne dichiarava la contumacia, disponendo proseguirsi oltre nel procedimento.

Alla stessa udienza del 3 giugno 2010, infatti, le parti rassegnavano le conclusioni e la Corte emetteva la sentenza oggi impugnata.

2.) i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione della Corte di legittimità.

Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, per violazione dell’art. 420 quater c.p.p., artt. 178 e 179 c.p.p..

Rileva infatti la difesa che il rapporto processuale non sia stato correttamente costituito, con la conseguente nullità di tutti gli atti compiuti successivamente alla dichiarazione di contumacia dell’imputato, ivi compreso la sentenza.

Si sostiene sostanzialmente sul punto:

a) che non essendo stata formalmente dichiarata la contumacia dell’imputato all’udienza del 25 marzo 2010, lo stesso aveva diritto alla notifica del provvedimento con il quale la Corte aveva disposto il rinvio alla successiva udienza del 3 giugno;

b) che pertanto, al momento del disposto rinvio, dall’udienza del 25 marzo alla successiva del 3 giugno, il G. non poteva considerarsi rappresentato dal suo difensore, appunto non essendo stato dichiarato contumace;

d) che in ogni caso la dichiarazione di contumacia da parte della Corte non era consentita considerato che, se anche la Corte avesse rilevato la regolarità della citazione del G. per l’udienza del 25 marzo, comunque non avrebbe potuto procedere alla dichiarazione di contumacia dell’imputato, stante l’omessa notifica della citazione ai due difensori di fiducia.

Il motivo non supera la soglia dell’ammissibilità.

Premesso che l’imputato non comparso ha diritto, ove non sia dichiarato contumace, alla rinnovazione della citazione per l’udienza di rinvio, per mezzo della notificazione di un nuovo decreto di citazione oppure della notificazione dell’ordinanza di rinvio, pena altrimenti la nullità assoluta dell’intero giudizio (Cass. pen. sez. 1, 15814/2009 Rv. 243733), va rilevato che – nella specie – risulta che il decreto di citazione 10 febbraio 2010 del presidente della Corte di appello di Napoli è stato utilmente "ripetuto" per l’udienza del 3 giugno 2010 ed il relativo avviso di ricevimento risulta sottoscritto dallo stesso imputato appellante in data 12 maggio 2010.

Piena validità quindi della sentenza pronunciata in quella data, previa rituale notifica del decreto di citazione d’appello e declaratoria di contumacia dell’imputato, non comparso senza addurre alcun legittimo impedimento.

Con un secondo motivo si lamenta la tardività della querela essendosi l’imputato allontanato dal domicilio domestico sin dall’estate del 2003, momento da considerarsi come piena conoscenza del fatto-reato da parte del coniuge, non valendo a contrario la circostanza che l’imputato avesse mantenuto la disponibilità delle chiavi dell’immobile, nel quale faceva saltuariamente rientro, nè potendosi considerare come dies a quo la notifica del ricorso per separazione.

Con un terzo motivo si prospetta violazione di legge e vizio di motivazione sul punto del ritenuto "ingiustificato allontanamento" dal domicilio coniugale, dovuto invece a consolidati contrasti tra la coppia e non certo causato dal grave stato di salute della moglie.

Entrambi i due ultimi motivi sono inammissibili, avuto riguardo alla coerente e corretta argomentazione del primo giudice, il quale ha diffusamente argomentato sulla tempestività della querela, e sull’azione esecutiva ed i profili soggettivi della condotta illecita del G..

In proposito, le censure difensive, per quanto verificabile nello scrutinio di legittimità, non invalidano l’impianto del costrutto argomentativo che sorregge in modo armonico la decisione impugnata;

nè hanno forza sufficiente per disarticolarne, anche parzialmente, la struttura portante, nè, tanto meno, per escludere "funditus" la valenza dimostrativa delle giustificazioni proposte.

Si tratta invero di doglianze finalizzate alla alternativa ricostruzione e va lutazione dei dati probatori, in funzione di una ritenuta più adeguata lettura delle risultanze processuali.

Ne deriva che le deduzioni e le critiche, espresse nell’impugnazione, benchè riferite e prospettate come "vizi della motivazione", non possono essere prese in considerazione, in quanto esse si muovono e si sviluppano sul terreno delle censure di merito, ed integrano sostanzialmente motivi diversi da quelli consentiti dalla legge a pena di inammissibilità a sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 3.

Il ricorso quindi va dichiarato inammissibile.

All’inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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