Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con l’originario ricorso il signor S.P. ha impugnato l’ingiunzione con cui il comune di Fondi gli ha ordinato la demolizione delle seguenti opere, in quanto realizzate senza titolo edilizio: "realizzazione in stabilizzato di cava di un piazzale avente superficie di mq. 1500 con al di sopra una struttura metallica delle dimensioni di mt. 22 * 9,50 * 4 circa".
Nel ricorso era denunciato che le opere in questione erano da lungo tempo esistenti e che ci si era limitati semplicemente a uno "spostamento della preesistente struttura"; di conseguenza, se per siffatto intervento fosse stata necessaria la semplice autorizzazione, l’ingiunzione alla demolizione sarebbe illegittima venendo in rilievo un’opera assoggetta a regime sanzionatorio diverso dalla demolizione; ove invece "fosse stata necessaria la concessione edilizia nulla quaestio"; in ricorso era comunque puntualizzato che "ad ogni buon conto" per le opere era stata già proposta una domanda di accertamento di conformità ex articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 con conseguente inefficacia dell’ingiunzione impugnata.
2. Si costituiva in giudizio il comune di Fondi che evidenziava, da un lato, la legittimità dell’ingiunzione, dato che le opere eseguite per la loro rilevanza dovevano senz’altro ritenersi soggette a concessione e che il ricorrente non aveva fornito prova alcuna della loro preesistenza per quanto in posizione diversa, e, dall’altro, che sulla domanda di accertamento di conformità, peraltro presentata da soggetto non legittimato (si tratta del soggetto che conduce il suolo in locazione ivi svolgendovi un’attività commerciale), si era già formato il silenzio rigetto, essendo decorsi 60 giorni dalla sua presentazione.
3. Con ordinanza n. 767 del 11 ottobre 2001 la sezione respingeva l’istanza di tutela cautelare, applicando la nota giurisprudenza in materia di effetti della presentazione della domanda di accertamento di conformità.
4. In data 22 ottobre 2009 si sono costituite in giudizio le signore Anna e L.P. nella asserita qualità di eredi legittimi del signor S.P..
5. Il ricorso è inammissibile. Anche a prescindere dal rilievo che, in data persino anteriore alla notificazione del ricorso, è stata proposta istanza di accertamento di conformità, peraltro da soggetto diverso dal ricorrente, rileva il Collegio che le censure recate dal ricorso sono dedotte in via generica e in modo sostanzialmente dubitativo e ipotetico, con conseguente violazione della regola che impone alla parte ricorrente la puntuale specificazione dei motivi di ricorso.
6. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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