T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 18-11-2011, n. 8987

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e sentite sul punto le parti costituite;

Considerato che con il presente ricorso l’interessato impugna l’esclusione dal concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 500 allievi agenti di Polizia penitenziaria, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, disposta, in applicazione dell’art. 3, comma 8, del bando di concorso, per aver lo stesso presentato anche domanda di partecipazione al concorso indetto dall’Arma dei Carabinieri; e che la richiamata previsione del bando prevedeva che non fossero ammessi al concorso i candidati che nello stesso anno avessero "presentato domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce rossa";

Avuto riguardo alla circostanza che il ricorrente ha presentato domanda on line di partecipazione al concorso per esami e titoli per il reclutamento di 1552 allievi carabinieri in data 11 maggio 2010, come previsto da quel bando, ma che, tuttavia non ha successivamente confermato con la propria sottoscrizione la suddetta domanda, risultando assente alla prova selettiva a carattere culturale e/o logico deduttivo, come risulta dalla nota del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in data 23 giugno 2011, a prot. 108/1121, prodotta in atti dall’interessato;

Ritenuto che, nella specie, la domanda di partecipazione al concorso indetto dall’Arma dei Carabinieri, evidentemente priva della sottoscrizione, non si sia perfezionata e debba, perciò, considerarsi tamquam non esset e che conseguentemente, nei confronti dell’odierno ricorrente, non ricorra la causa di esclusione di cui all’art. 3, comma 8, del bando di concorso;

Rilevato che in ordine alla domanda di risarcimento in forma specifica, proposta dal ricorrente non vi è luogo a provvedere non essendo il Collegio a conoscenza della documentazione presentata dal ricorrente in sede di ammissione al concorso;

Considerato che per le superiori considerazioni il ricorso vada accolto e per l’effetto che il provvedimento impugnato vada annullato fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, mentre non vi è luogo a provvedere sulla istanza di risarcimento in forma specifica, come sopra specificato;

Ritenuto che, in considerazione della peculiarità della questione sottoposta all’esame del Collegio, si ravvisino i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, degli onorari e dei diritti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, mentre non vi è luogo a provvedere sulla domanda di risarcimento in forma specifica come sopra specificato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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