Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il Collegio ritiene che esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie che, come quella in esame, concernono il contributo previsto dalla L. 20 ottobre 1990, n. 302 in favore delle vittime di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all’art. 416 bis del codice penale.
Non si rivengono ragioni, infatti, per disattendere l’orientamento ormai prevalente sia delle Sezioni unite della Corte di Cassazione (cfr., in particolare, le sentt. 21 luglio 2003, n. 13337, 11 febbraio 1998 n. 1442, riferite alla normativa anteriore alla legge n. 302 del 20. 10. 1990 e cioè alla L. 13 agosto 1980, n. 466) sia del Consiglio di Stato (Sez. VI 14 marzo 2006 n. 1338 e 7 marzo 2001, n. 1320), secondo il quale le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono titolari, in presenza delle condizioni di legge, di un vero e proprio diritto soggettivo all’erogazione della speciale elargizione prevista dalla citata normativa, essendo la Pubblica amministrazione priva di ogni potestà discrezionale sia con riguardo all’entità della somma da erogare, prefissata dalla legge, sia con riguardo ai presupposti dell’erogabilità, circoscritti alla qualificazione dell’evento criminoso come riconducibile ad atti di terrorismo o di criminalità organizzata e dovendo considerarsi, peraltro, che nell’accertamento del requisito previsto dall’art. 1 punto b della L. n. 302 del 1990, l’Amministrazione si limita ad attuare un accertamento di natura costitutiva (cfr. da ultimo Cons. Stato Consiglio Stato sez. VI 15 luglio 2010 , n. 4568).
Più particolarmente, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto al riguardo che la discrezionalità della P.A. nella corresponsione di contributi o indennità, che secondo pacifica giurisprudenza esclude la titolarità di un diritto soggettivo in capo ai potenziali beneficiari, deve essere intesa "come libertà dell’amministrazione stessa di corrispondere o meno il contributo o l’indennità quando, all’esito di una eventuale istruttoria, non sia contestabile la sussistenza dei requisiti di legge in capo a tali beneficiari; l’attività diretta, invece, all’accertamento di tali requisiti, anche ove dovesse avere carattere non semplicemente ricognitivo, ma valutativo, è estranea al concetto di discrezionalità amministrativa"; dal che consegue che l’indennità in questione, in applicazione di tali principi, è "oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo, in quanto in ordine alla sua corresponsione non residua alcun margine di discrezionalità, una volta che i competenti organi amministrativi abbiano compiuto, con esito favorevole per il richiedente, l’istruttoria" (cfr., in tale senso, Cass. Sez. unite n. 11337/2003 cit.).
Il principio affermato nella pronuncia anzidetta, anche se riferito alla L. 23 agosto 1980, n. 466, è pure riferibile alla successiva L. n. 302 del 1990, che ha disciplinato l’indennità in parola come obbligazione a carico della Pubblica amministrazione, la quale è priva, come accennato, di potestà discrezionale sia relativamente ai presupposti dell’elargizione, prestabiliti normativamente, che relativamente ai presupposti dell’erogabilità(Cfr. in tal senso anche TAR Lazio I Sez. 23 settembre 2003 n. 7727 e,T.A.R. Calabria Reggio Calabria 4 febbraio 2004 n. 63).
Il Collegio, in conclusione, deve dichiarare inammissibile il ricorso in esame per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Ricorrono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito con salvezza della facoltà della parte ricorrente di riproporre il giudizio innanzi al Giudice ordinario
Spese compensate..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.