DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59 Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 99 del 30-4-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – legge comunitaria 2008, ed in particolare
l’articolo 1, commi 1 e 3, e l’allegato B;
Vista la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida;
Vista la direttiva 2009/113/CE della Commissione, del 25 agosto
2009, recante modifica della direttiva 2006/126/CE concernente la
patente di guida;
Vista altresi’ la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a
motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo
codice della strada, e successive modificazioni, di seguito
denominato: «Codice della strada»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
in data 30 settembre 2003, n. 40T, recante disposizioni in materia di
patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, n. 88 del 15 aprile 2004;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 10 gennaio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 aprile 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’interno,
dell’economia e delle finanze e della salute;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all’articolo 47 del Codice della strada, in materia di
classificazione dei veicoli

1. All’articolo 47 del Codice della strada sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), le parole: «L1, L2, L3, L4 ed L5» sono
sostituite dalle seguenti: «L1e, L2e, L3e, L4e ed L5e» e le parole:
«50 km/h», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «45
km/h»;
b) al comma 2, lettera a), sono inseriti, in fine, i seguenti
capoversi:
«- categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto e’
inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i
veicoli elettrici, la cui velocita’ massima per costruzione e’
inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore e’
inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la
cui potenza massima netta e’ inferiore o uguale a 4 kW per gli altri
motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua
massima e’ inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali
veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai
ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti
disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
– categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla
categoria L6e, la cui massa a vuoto e’ inferiore o pari a 400 kg (550
kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa
delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima
netta del motore e’ inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono
considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche
applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto
da specifiche disposizioni comunitarie;».

Art. 2

Modifiche all’articolo 115 del Codice della strada, in materia di
requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali
1. All’articolo 115 del Codice della strada sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Fatte salve le disposizioni specifiche in materia di carta di
qualificazione del conducente, chi guida veicoli o conduce animali
deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:
a) anni quattordici per guidare:
1) veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da
soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di
animali;
2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente
di guida della categoria AM, purche’ non trasportino altre persone
oltre al conducente;
b) anni sedici per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria
A1, purche’ non trasportino altre persone oltre al conducente;
2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria
B1, purche’ non trasportino altre persone oltre al conducente;
c) anni diciotto per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie
AM, A1 e B1, che trasportano altre persone oltre al conducente;
2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria
A2;
3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie B
e BE;
4) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C1
e C1E;
d) anni venti per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A,
a condizione che il conducente sia titolare della patente di guida
della categoria A2 da almeno due anni;
e) anni ventuno per guidare:
1) tricicli cui abilita la patente di guida della categoria
A;
2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C
e CE;
3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D1
e D1E;
4) veicoli per i quali e’ richiesto un certificato di
abilitazione professionale di tipo KA o KB nonche’ i veicoli che
circolano in servizio di emergenza, di cui all’articolo 177;
f) anni ventiquattro per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A;
2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D
e DE.»;
b) il comma 2-bis e’ abrogato;
c) al comma 3, la parola: «Chiunque» e’ sostituita dalle
seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 126, comma 12,
chiunque», ed il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «Qualora
trattasi di veicoli di cui al comma 1, lettera e), numero 4), ovvero
di veicoli per la cui guida e’ richiesta la carta di qualificazione
del conducente, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro.»;
d) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. Il minore degli
anni diciotto, munito di patente delle categorie AM, A1 e B1, che
trasporta altre persone sui veicoli alla cui guida le predette
patenti rispettivamente lo abilitano e’ soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 38 euro a 155 euro.».

Art. 3

Modifiche all’articolo 116 del Codice della strada, in materia di
patente e di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli
e autoveicoli
1. L’articolo 116 del Codice della strada e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 116 (Patente e abilitazioni professionali per la guida di
veicoli a motore). – 1. Non si possono guidare ciclomotori,
motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito
la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali.
Tali documenti sono rilasciati dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi
e statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai sensi
dell’articolo 118-bis.
2. Per sostenere gli esami di idoneita’ per la patente di guida
occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici
prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio,
l’aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema
informatico, delle patenti di guida e delle abilitazioni
professionali, con l’obiettivo della massima semplificazione
amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui
all’articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all’articolo
123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si
distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli
per ciascuna di esse indicati:
a) AM:
1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocita’
massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata e’
inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui
potenza nominale continua massima e’ inferiore o uguale a 4 kW per i
motori elettrici;
2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocita’
massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da
un motore, la cui cilindrata e’ inferiore o uguale a 50 cm³ se ad
accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta e’
inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna,
oppure la cui potenza nominale continua massima e’ inferiore o uguale
a 4kW per i motori elettrici;
3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto e’ inferiore o pari
a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i
veicoli elettrici, la cui velocita’ massima per costruzione e’
inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore e’
inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la
cui potenza massima netta e’ inferiore o uguale a 4 kW per gli altri
motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua
massima e’ inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
b) A1:
1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza
massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1
kW/kg;
2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW;
c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto
potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da
una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima;
d) A:
1) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta
(categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un
motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o
aventi una velocita’ massima per costruzione superiore a 45 km/h;
2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 115, comma 1, lettera e), numero 1);
e) B1: quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a),
numero 3), la cui massa a vuoto e’ inferiore o pari a 400 kg
(categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di
merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la
cui potenza massima netta del motore e’ inferiore o uguale a 15 kW.
Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle
prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e
salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
f) B: autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera
3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non piu’ di otto
persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria puo’
essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata
non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria puo’
essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata
superi 750 kg, purche’ la massa massima autorizzata di tale
combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi
3500 chilogrammi, e’ richiesto il superamento di una prova di
capacita’ e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito
positivo, e’ rilasciata una patente di guida che, con un apposito
codice comunitario, indica che il titolare puo’ condurre tali
complessi di veicoli;
g) BE: complessi di veicoli composti di una motrice della
categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono
avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg;
h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la
cui massa massima autorizzata e’ superiore a 3500 kg, ma non
superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non
piu’ di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di
questa categoria puo’ essere agganciato un rimorchio la cui massa
massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;
i) C1E:
1) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante
nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui
massa massima autorizzata e’ superiore a 750 kg, sempre che la massa
autorizzata del complesso non superi 12000 kg;
2) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante
nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui
massa autorizzata e’ superiore a 3500 kg, sempre che la massa
autorizzata del complesso non superi 12000 kg.
l) C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui
massa massima autorizzata e’ superiore a 3500 kg e progettati e
costruiti per il trasporto di non piu’ di otto passeggeri, oltre al
conducente; agli autoveicoli di questa categoria puo’ essere
agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi
750 kg;
m) CE: complessi di veicoli composti di una motrice rientrante
nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui
massa massima autorizzata superi 750 kg;
n) D1: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non
piu’ di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza
massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria puo’ essere
agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi
750 kg;
o) D1E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante
nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata
e’ superiore a 750 kg;
p) D: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di piu’
di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli puo’ essere
agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi
750 kg;
q) DE: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante
nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata
supera 750 kg.
4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da piu’
minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie
AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli
trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi
750 kg. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di
veicoli di particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare
determinate prescrizioni in relazione all’esito degli accertamenti di
cui all’articolo 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate
sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i
codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la
navigazione e i sistemi informativi e statistici. Ai titolari di
patente B speciale e’ vietata la guida di autoambulanze.
5. La patente di guida conseguita sostenendo la prova pratica su
veicolo munito di cambio di velocita’ automatico consente di condurre
solo veicoli muniti di tale tipo di cambio. Per veicolo dotato di
cambio automatico si intende un veicolo nel quale non e’ presente il
pedale della frizione o la leva manuale per la frizione, per le
categorie A o A1.
6. La validita’ della patente puo’ essere estesa dal competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici, previo accertamento dei requisiti fisici e
psichici ed esame, a categorie di patente diversa da quella
posseduta.
7. Si puo’ essere titolari di un’unica patente di guida rilasciata
da uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico
europeo.
8. Ai fini del servizio di noleggio con conducente per trasporto di
persone, di cui all’articolo 85, comma 2, lettere a), b) c) e d), e
di servizio di piazza con autovetture con conducente, di cui
all’articolo 86, i conducenti, di eta’ non inferiore a ventuno anni,
conseguono un certificato di abilitazione professionale di tipo KA,
se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi e’ richiesta
la patente di guida di categoria A1, A2 o A, ovvero di tipo KB, se
per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi e’ richiesta la
patente di guida di categoria B1 o B.
9. I certificati di abilitazione professionale di cui al comma 8
sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici,
sulla base dei requisiti, delle modalita’ e dei programmi di esame
stabiliti nel regolamento. Ai fini del conseguimento del certificato
di abilitazione professionale di tipo KA e’ necessario che il
conducente abbia la patente di categoria A1, A2 o A; ai fini del
conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo
KB e’ necessario che il conducente abbia almeno la patente di
categoria B1.
10. I mutilati ed i minorati fisici, qualora in possesso almeno
delle patenti speciali corrispondenti a quelle richieste dal comma 9,
possono conseguire i certificati di abilitazione professionale di
tipo KA e KB, previa verifica della sussistenza dei requisiti di
idoneita’ fisica e psichica da parte della commissione medica locale,
di cui all’articolo 119, comma 4, sulla base delle indicazioni alla
stessa fornite dal comitato tecnico, ai sensi dell’articolo 119,
comma 10.
11. Quando richiesto dalle disposizioni comunitarie, come recepite
nell’ordinamento interno, i conducenti titolari di patente di guida
di categoria C1 o C, anche speciale, ovvero C1E o CE, conseguono la
carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed i
conducenti titolari di patente di guida di categoria D1, D1E, D e DE
conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto
di persone. Quest’ultima e’ sempre richiesta nel caso di trasporto di
scolari.
12. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l’Italia
abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati
trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la
prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo
certificato di abilitazione, idoneita’, capacita’ o formazione
professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per
i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai
minorati fisici.
13. L’annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro
comune o il cambiamento di abitazione nell’ambito dello stesso
comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi
e statistici che trasmette per posta, alla nuova residenza del
titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre
sulla medesima patente di guida. A tale fine, i comuni trasmettono al
suddetto ufficio, per via telematica o su supporto magnetico secondo
i tracciati record prescritti dal Dipartimento per i trasporti, la
navigazione e i sistemi informativi e statistici, notizia
dell’avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese
decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica.
14. Chiunque, avendo la materiale disponibilita’ di un veicolo, lo
affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la
patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e
12, se prescritta, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 389 euro a 1.559 euro.
15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la
corrispondente patente di guida e’ punito con l’ammenda da 2.257 euro
a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano
senza patente perche’ revocata o non rinnovata per mancanza dei
requisiti fisici e psichici. Nell’ipotesi di recidiva nel biennio si
applica altresi’ la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le
violazioni di cui al presente comma e’ competente il tribunale in
composizione monocratica.
16. Fermo restando quando previsto da specifiche disposizioni,
chiunque guida veicoli essendo munito della patente di guida ma non
di altra abilitazione di cui ai commi 8, 10, 11 e 12, quando
prescritta, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 400 euro a 1.600 euro.
17. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre
mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria
della confisca amministrativa del veicolo. Quando non e’ possibile
disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si
applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di
guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si
osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI.
18. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 16 importano
la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per
giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI.».

Art. 4
Modifiche all’articolo 117 del Codice della strada, in materia di
limitazioni nella guida

1. All’articolo 117 del Codice della strada sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ abrogato;
b) al comma 2, le parole: «di categoria B» sono sostituite dalle
seguenti: «di categoria A2, A, B1 e B»;
c) al comma 3, le parole: «di cui ai commi 1, 2 e 2-bis» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis»;
d) al comma 5, le parole: «nei primi tre anni dal conseguimento
della patente di guida circola oltrepassando i limiti di guida e di
velocita’ di cui al presente articolo» sono sostituite dalle
seguenti: «viola le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis».

Art. 5

Modifiche all’articolo 118 del Codice della strada, in materia di
patente e certificato di idoneita’ per la guida di filoveicoli
1. All’articolo 118 del Codice della strada sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: « il certificato di abilitazione
professionale» sono sostituite dalle seguenti: «la carta di
qualificazione del conducente per il trasporto di persone»;
b) al comma 2, le parole: « il tipo di certificato di
abilitazione professionale» sono sostituite dalle seguenti: «la carta
di qualificazione del conducente per il trasporto di persone»;
c) al comma 6, le parole: «dal certificato di abilitazione
professionale, qualora prescritto» sono sostituite dalle seguenti:
«dalla carta di qualificazione del conducente per il trasporto di
persone»;
d) ai commi 11 e 12, le parole: «del certificato di abilitazione
professionale, quando richiesto» sono sostituite dalle seguenti:
«della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di
persone».

Art. 6
Introduzione dell’articolo 118-bis in materia di residenza per il
rilascio della patente di guida

1. Dopo l’articolo 118 del Codice della strada e’ inserito il
seguente:
« Art. 118-bis (Requisito della residenza normale per il rilascio
della patente di guida e delle abilitazioni professionali). – 1. Ai
fini del rilascio di una patente di guida o di una delle abilitazioni
professionali di cui all’articolo 116, nonche’ dell’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 126, si intende per residenza,
oltre quella di cui all’articolo 43, secondo comma, del codice
civile, anche la residenza normale in Italia di cittadini di altri
Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.
2. Per residenza normale in Italia si intende il luogo, sul
territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a
dire per almeno centottantacinque giorni all’anno, per interessi
personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia
interessi professionali, per interessi personali, che rivelino
stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si
intende altresi’ per residenza normale il luogo, sul territorio
nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in
altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri
interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Tale
condizione non e’ necessaria se la persona effettua un soggiorno in
Italia per l’esecuzione di una missione a tempo determinato. La
frequenza di corsi universitari e scolastici non implica il
trasferimento della residenza normale.
3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente
codice, e’ equiparato alla residenza normale il possesso della
qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno sei mesi
all’anno.».

Art. 7

Modifiche all’articolo 119 Codice della strada, in materia di
requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di
guida
1. All’articolo 119, comma 4, del Codice della strada, dopo la
lettera b) e’ inserita la seguente:
«b-bis) di coloro che abbiano superato gli ottanta anni;».

Art. 8
Modifiche all’articolo 120 del Codice della strada

1. All’articolo 120 del Codice della strada sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «, il certificato di abilitazione
professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di
idoneita’ alla guida di ciclomotori» sono soppresse;
b) al comma 2, le parole: «, del certificato di abilitazione
professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di
idoneita’ alla guida di ciclomotori» sono soppresse.

Art. 9
Modifiche all’articolo 121 del Codice della strada, in materia di
esame di idoneita’

1. All’articolo 121 del codice della strada sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «, per i certificati professionali di
cui all’articolo 116 e per l’idoneita’ degli insegnanti e degli
istruttori delle autoscuole di cui all’articolo 123 sono effettuati
da dipendenti del Dipartimento per i trasporti terrestri» sono
sostituite dalle seguenti: «, per le abilitazioni professionali di
cui all’articolo 116 e del certificato di idoneita’ professionale di
cui all’articolo 118, sono effettuati da dipendenti del Dipartimento
per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici, a seguito della frequenza di corso di qualificazione
iniziale, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis, ed esame
di abilitazione. Il permanere nell’esercizio della funzione di
esaminatore e’ subordinato alla frequenza di corsi di formazione
periodica, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis.»;
b) al comma 4, le parole: «Dipartimento per i trasporti
terrestri» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici»;
c) al comma 5, le parole: «dei corsi di qualificazione e degli
esami per l’abilitazione del personale di cui al comma 4» sono
sostituite dalle seguenti: «dei corsi di qualificazione iniziale, di
formazione periodica e degli esami per l’abilitazione del personale
di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove
di controllo delle cognizioni»;
d) dopo il comma 5, e’ inserito il seguente: «5-bis. I contenuti
del corso di qualificazione iniziale del personale di cui al comma 3,
adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di verifica delle
capacita’ e dei comportamenti, e delle competenze a cui gli stessi
sono finalizzati, sono definiti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono altresi’
disciplinate le condizioni soggettive necessarie per la frequenza dei
suddetti corsi nonche’ i contenuti e le procedure dell’esame finale.
Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici provvede ad un controllo di qualita’ sul
predetto personale e ad una formazione periodica dello stesso.»;
e) al comma 9 le parole: «A partire dal 1° gennaio 1995, la» sono
sostituite dalla seguente: «La» e le parole: «patente di categoria A»
sono sostituite dalle seguenti: «patente di categoria AM, A1, A2 ed
A».
2. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, provvede a modificare l’articolo 332 del
regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, e la relativa tabella IV.I, nel senso di prevedere
profili professionali adeguati agli esami relativi alle nuove
categorie di patenti introdotte nel Codice della strada ai sensi del
presente decreto, e che gli stessi siano distinti in ragione che
l’esaminatore sia abilitato in relazione alle prove di controllo
delle cognizioni ovvero alle prove di verifica delle capacita’ e dei
comportamenti, assicurando, in tale ultimo caso, un livello di
istruzione professionale di secondo grado conseguito a seguito di un
corso di studi di almeno cinque anni.

Art. 10
Modifiche all’articolo 123 del Codice della strada, in materia
autoscuole

1. All’articolo 123, comma 7, secondo periodo, del Codice della
strada, le parole: «delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e
DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale»
sono sostituite dalle seguenti: «di tutte le categorie di patenti,
anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B, e dei
documenti di abilitazione e di qualificazione professionale».

Art. 11
Modifiche all’articolo 124 del codice della strada, in materia di
guida di macchine agricole e operatrici

1. All’articolo 124 del Codice della strada sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1, lettera a), e’ sostituito dal seguente: «a) della
categoria A1, per la guida delle macchine agricole o loro complessi
che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall’articolo
53, comma 4, e che non superino la velocita’ di 40 km/h;»;
b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «delle macchine
agricole,» sono inserite le seguenti: «, diverse da quelle di cui
alla lettera a),»;
c) al comma 2, le parole: «A e B, previste dall’articolo 116,
comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «A1 e B, previste
dall’articolo 116, comma 3, lettere e) ed f).»;
d) al comma 4, le parole: «di cui all’articolo 116, comma 12»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 116, comma 14».

Art. 12
Modifiche all’articolo 125 del codice della strada, in materia di
validita’ della patente di guida

1. L’articolo 125 del Codice della strada e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 125 (Gradualita’ ed equivalenze delle patenti di guida). – 1.
Il rilascio della patente di guida e’ subordinato alle seguenti
condizioni:
a) la patente per le categorie C1, C, D1 o D puo’ essere
rilasciata unicamente ai conducenti gia’ in possesso di patente di
categoria B;
b) la patente per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE puo’ essere
rilasciata unicamente ai conducenti gia’ in possesso di patente
rispettivamente delle categorie B, C1, C, D1 o D.
2. La validita’ della patente di guida e’ fissata come segue:
a) la patente rilasciata per le categorie C1E, CE, D1E, o DE e’
valida per i complessi di veicoli della categoria BE;
b) la patente rilasciata per la categoria CE e’ valida per la
categoria DE, purche’ il relativo titolare sia gia’ in possesso di
patente per la categoria D;
c) la patente rilasciata per le categorie CE e DE e’ valida per i
complessi di veicoli, rispettivamente, delle categoria C1E e D1E;
d) la patente rilasciata per una qualsiasi categoria e’ valida
per i veicoli della categoria AM;
e) la patente rilasciata per la categoria A2 e’ valida anche per
la categoria A1;
f) la patente rilasciata per le categorie A, B, C o D e’ valida,
rispettivamente, per le categorie A1 e A2, B1, C1 o D1;
g) la patente speciale di guida delle categorie AM, A1, A2, A,
B1, B, C1, C, D1 e D rilasciata a mutilati o minorati fisici e’
valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche
indicate nella patente stessa;
h) la patente di guida della categoria B e’ valida, sul
territorio nazionale, per condurre i tricicli di potenza superiore a
15 kW, purche’ il titolare abbia almeno 21 anni, nonche’ i veicoli
della categoria A1.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di
patente di guida recante un codice comunitario o nazionale, conduce
un veicolo o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai
predetti codici, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro.
4. Chiunque, munito di patente speciale, guida un veicolo diverso
da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua
mutilazione o minorazione, ovvero con caratteristiche diverse da
quella indicate nella patente posseduta, e’ soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 78 euro a 311 euro.
5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a
sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.».
2. Previa consultazione della Commissione europea ai fini
dell’autorizzazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sul territorio nazionale puo’ essere
autorizzata la guida:
a) di autoveicoli della categoria D1, aventi una massa massima
autorizzata di 3500 kg, escluse le attrezzature specializzate
destinate al trasporto di passeggeri disabili, da parte di persone di
eta’ non inferiore a 21 anni ed in possesso da almeno due anni di
patente di guida della categoria B, sempreche’ tali autoveicoli siano
utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali e siano
guidati da volontari non retribuiti;
b) di autoveicoli con una massa massima autorizzata superiore a
3500 kg da parte di persone di eta’ non inferiore a ventuno anni ed
in possesso da almeno due anni di una patente di guida della
categoria B, sempreche’ tali veicoli siano essenzialmente destinati
ad essere utilizzati, da fermi, per fini didattici o ricreativi,
siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali,
siano stati modificati in modo da non poter essere utilizzati per il
trasporto di oltre nove persone o per il trasporto di merci di
qualsiasi natura, salvo quelle assolutamente necessarie all’uso che
e’ stato loro assegnato.
3. Nel caso di violazione delle disposizioni del decreto di cui al
comma 2, ove adottato, si applicano le sanzioni di cui all’articolo
116, commi 15 e 17.

Art. 13
Modifiche all’articolo 126 del Codice della strada, in materia di
durata di validita’ della patente di guida

1. L’articolo 126 del Codice della strada e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 126 (Durata e conferma della validita’ della patente di
guida). – 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 119, la
durata della validita’ delle patenti di guida e dei certificati di
abilitazione professionale di cui all’articolo 116, commi 8 e 10, e’
regolata dalle disposizioni del presente articolo. La conferma della
validita’ delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione
professionale di cui all’articolo 116, commi 8 e 10, e’ subordinata
alla permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneita’ alla
guida.
2. Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE
sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate o confermate a
chi ha superato il cinquantesimo anno di eta’ sono valide per cinque
anni ed a chi ha superato il settantesimo anno di eta’ sono valide
per tre anni.
3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide
per cinque anni fino al compimento del sessantacinquesimo anno di
eta’ e, oltre tale limite di eta’, per due anni, previo accertamento
dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. Fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 115, comma 2, lettera a), al
compimento del sessantacinquesimo anni di eta’, le patenti di
categoria C e CE abilitano alla guida di veicoli di massa complessiva
a pieno carico non superiore a 20 t.
4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide
per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di
eta’. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 115, comma 2, lettera
b), al compimento del sessantesimo anno di eta’, le patenti di guida
di categoria D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano alla
guida solo di veicoli per i quali e’ richiesto rispettivamente il
possesso delle patenti di categoria B o BE. E’ fatta salva la
possibilita’ per il titolare di richiedere la riclassificazione della
patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di
categoria B o BE.
5. Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati e minorati
fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per
cinque anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato
il settantesimo anno di eta’ sono valide per tre anni. Alle patenti
di guida speciali delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE si
applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.
6. I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2, 3, 4 e 5,
al compimento dell’ottantesimo anno di eta’, rinnovano la validita’
della patente posseduta ogni due anni, previa verifica della
sussistenza dei requisiti fisici e psichici presso una commissione
medica locale, ai sensi dell’articolo 119, comma 4, lettera b-bis).
7. L’accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rinnovo di
validita’ dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA e
KB e’ effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione del rinnovo
di validita’ della patente di guida.
8. La validita’ della patente e’ confermata dal competente ufficio
centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici, che trasmette per posta al titolare
della patente di guida un duplicato della patente medesima, con
l’indicazione del nuovo termine di validita’. A tal fine i sanitari
indicati nell’articolo 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al
suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
i sistemi informativi e statistici, nel termine di cinque giorni
decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i dati e
ogni altro documento utile ai fini dell’emissione del duplicato della
patente di cui al primo periodo. Analogamente procedono le
commissioni di cui all’articolo 119, comma 4. Non possono essere
sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa
esibizione delle ricevute, di avere effettuato i versamenti in conto
corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validita’
della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita
e’ responsabile in solido dell’omesso pagamento. Il titolare della
patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla
distruzione della patente scaduta di validita’.
9. Per i titolari di patente italiana, residenti o dimoranti in un
altro Stato per un periodo di almeno sei mesi, la validita’ della
patente e’ altresi’ confermata, tranne per i casi previsti
nell’articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle autorita’
diplomatico-consolari italiane presenti negli Stati medesimi, che
rilasciano, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici da
parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani,
una specifica attestazione che per il periodo di permanenza
all’estero fa fede dell’avvenuta verifica del permanere dei requisiti
di idoneita’ psichica e fisica. Riacquisita la residenza o la dimora
in Italia, il cittadino, che ha provveduto secondo quanto previsto
nel periodo precedente, dovra’ confermare la patente ai sensi del
comma 8.
10. L’autorita’ sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui
al comma 8 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la
conferma della validita’ della patente, comunica al competente
ufficio della Direzione generale per la motorizzazione del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici l’esito dell’accertamento stesso per i provvedimenti di
cui agli articoli 129, comma 2, e 130.
11. Chiunque guida con patente o con altra abilitazione
professionale di cui all’articolo 116, commi 8, 10, 11 e 12, scaduti
di validita’ e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da 155 euro a 624 euro. Alla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, del
certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della
carta di qualificazione del conducente, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.
12. Chiunque viola le disposizioni del comma 3, secondo periodo, e’
punito con le sanzioni di cui all’articolo 116, commi 15 e 17. Le
medesime sanzioni si applicano a chiunque viola le disposizioni del
comma 4, secondo periodo.».

Art. 14

Modifiche agli articoli 128 e 129 del Codice della strada
in materia di revisione e di sospensione della patente di guida
1. All’articolo 128 del Codice della strada, dopo il comma 1-quater
e’ inserito il seguente:
«1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in
cui i medici di cui all’articolo 119, comma 2, anche in sede di
accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto
articolo, accertino la sussistenza, in soggetti gia’ titolari di
patente, di patologie incompatibili con l’idoneita’ alla guida ai
sensi della normativa vigente.».
2. All’articolo 129, comma 3, del Codice della strada, le parole
da: «e per le patenti rilasciate da uno Stato estero» fino a: «sul
documento di guida» sono soppresse.

Art. 15

Modifiche all’articolo 135 del Codice della strada in materia
di circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri
1. L’articolo 135 del Codice della strada e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 135 (Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati
non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo)
– 1. Fermo restando quanto previsto in convenzioni internazionali, i
titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente
all’Unione europea o allo Spazio economico europeo possono condurre
sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta
li abilita, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre
un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso
internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana
della predetta patente. La patente di guida ed il permesso
internazionale devono essere in corso di validita’.
2. Il permesso internazionale e’ emesso dall’autorita’ competente
che ha rilasciato la patente ed e’ conforme a quanto stabilito in
convenzioni internazionali cui l’Italia abbia aderito.
3. I conducenti muniti di patente rilasciata da uno Stato non
appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo nel
quale, per la guida di determinati veicoli, e’ prescritto il possesso
di un certificato di abilitazione professionale o di altri titoli
abilitativi, oltre che della patente rilasciata dallo Stato stesso,
devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei
necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall’autorita’
competente dello Stato ove e’ stata rilasciata la patente.
4. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato
non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo,
sono tenuti all’osservanza di tutte le disposizioni e le norme di
comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi, fatto salvo
quanto previsto dai commi 5 e 6, si applicano le sanzioni previste
per i titolari di patente italiana.
5. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato
non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo,
commette una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice,
derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida, il documento e’ ritirato, contestualmente alla
violazione, dall’organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni
successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei
quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla
guida sul territorio nazionale per un periodo pari alla durata della
sospensione prevista per la violazione commessa. Il titolare richiede
la restituzione della patente trascorso il predetto termine. Ferma
restando l’efficacia del provvedimento di inibizione alla guida nel
territorio nazionale, qualora, anche prima della scadenza del
predetto termine, il titolare della patente ritirata dichiari di
lasciare il territorio nazionale, puo’ richiedere la restituzione
della patente stessa al prefetto. Il prefetto da’ comunicazione del
provvedimento di inibizione alla guida, entro quindici giorni dalla
sua adozione, all’Autorita’ che ha emesso la patente.
6. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato
non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo,
commette una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice,
derivi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della
patente di guida, il documento e’ ritirato, contestualmente alla
violazione, dall’organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni
successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei
quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla
guida sul territorio nazionale per un periodo di due anni, ovvero per
tre anni quando e’ prevista la revoca per violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 186, 186-bis o 187. Si applicano le
procedure del comma 5.
7. Qualora un conducente circoli in violazione del provvedimento
emesso ai sensi del comma 5, si procede ai sensi del comma 6. Qualora
il conducente circoli in violazione del provvedimento emesso ai sensi
del comma 6, si applicano le sanzioni dell’articolo 116, commi 15 e
17.
8. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non
appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che
circoli sul territorio nazionale senza il permesso internazionale
ovvero la traduzione ufficiale, di cui al comma 1, e’ soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 400
euro a 1.600 euro.
9. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 e’ soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 78 euro a 311
euro.
10. Chiunque guida munito della patente di guida ma non del
certificato di abilitazione professionale o di idoneita’ quando
prescritto, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 400 euro a 1.600 euro.
11. Ai titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non
appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che,
trascorso piu’ di un anno dal giorno dell’acquisizione della
residenza anagrafica in Italia, guidano con patente non piu’ in corso
di validita’ si applicano le sanzioni previste dall’articolo 116,
commi 15 e 17.
12. Ai titolari di patente di guida in corso di validita’,
rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo
Spazio economico europeo, che, trascorso piu’ di un anno dal giorno
dell’acquisizione della residenza anagrafica in Italia, guidano con
l’ abilitazione professionale eventualmente richiesta non piu’ in
corso di validita’, si applicano le sanzioni previste dall’articolo
116, commi 16 e 18.
13. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non
appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che,
avendo acquisito la residenza anagrafica in Italia da non oltre un
anno, guida con patente, scaduta di validita’, e’ soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 126, comma 11.
La medesima sanzione si applica al titolare di patente di guida,
rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o dello
Spazio economico europeo, non residente in Italia, che circola con il
predetto documento scaduto di validita’. La patente e’ ritirata,
contestualmente alla violazione, dall’organo accertatore ed inviata,
entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della
commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, la
trasmette all’autorita’ dello Stato che l’ha emessa. Le disposizioni
precedenti si applicano anche nel caso di guida con abilitazione
professionale, ove richiesta, scaduta di validita’.
14. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non
appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che,
trascorso piu’ di un anno dal giorno dell’acquisizione della
residenza in Italia, guida con patente in corso di validita’, e’
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo
126, comma 11. Il documento e’ ritirato, contestualmente alla
violazione, dall’organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni
successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione che,
entro i quindici giorni successivi, lo trasmette all’ufficio della
motorizzazione civile competente in ragione della residenza del
titolare dei documenti predetti, ai fini della conversione. Qualora
la patente posseduta non sia convertibile, il prefetto la trasmette
all’autorita’ dello Stato che l’ha rilasciata.».

Art. 16

Modifiche all’articolo 136 in materia di conversioni di patenti di
guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunita’ europea
1. L’articolo 136 del Codice della strada e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 136 (Conversioni di patenti rilasciate da uno Stato non
appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo). –
1. Fermo restando quanto previsto da accordi internazionali, il
titolare di patente di guida in corso di validita’, rilasciata da uno
Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico
europeo, che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia, puo’
richiedere, la conversione della patente posseduta in patente di
guida italiana senza sostenere l’esame di idoneita’ di cui
all’articolo 121, se consentito in specifiche intese bilaterali, a
condizioni di reciprocita’. La patente di guida italiana e’
rilasciata previo controllo del possesso da parte del richiedente dei
requisiti fisici e psichici stabiliti dall’articolo 119. La patente
convertita e’ ritirata e restituita, da parte dell’ufficio della
motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all’autorita’
dello Stato che l’ha rilasciata, precisandone i motivi. Le medesime
disposizioni si applicano per le abilitazioni professionali, senza
peraltro provvedere al ritiro dell’eventuale documento abilitativo a
se’ stante.
2. Qualora si proceda ai sensi del comma 1, sulla patente di guida
italiana convertita e’ annotata l’avvenuta conversione, sia in sede
di rilascio che in sede di rinnovo o di duplicazione, e, se del caso,
sulla stessa e’ disposto provvedimento di revisione ai sensi
dell’articolo 128.
3. Non si procede alla conversione di patente di guida comunitaria,
derivante da patente rilasciata da Stati non appartenenti all’Unione
europea o allo Spazio economico europeo, con i quali lo Stato
italiano non ha concluso intese bilaterali.
4. Nel caso in cui e’ richiesta la conversione di patente di guida
rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo
Spazio economico europeo, derivante da precedente patente italiana,
e’ rilasciata una patente di categoria non superiore a quella
originaria.».

Art. 17

Introduzione degli articoli 136-bis e 136-ter in materia di patenti
di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati
dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo e di
provvedimenti inerenti il diritto a guidare adottati nei confronti
di titolari di patente di guida rilasciata da Stati dell’Unione
europea o dello Spazio economico europeo
1. Dopo l’articolo 136 del Codice della strada sono inseriti i
seguenti:
«Art. 136-bis (Disposizioni in materia di patenti di guida e di
abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell’Unione europea o
dello Spazio economico europeo). – 1. Le patenti di guida rilasciate
dagli Stati membri dell’Unione europea e dello Spazio economico
europeo sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida
italiane. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno
Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico
europeo, sono tenuti all’osservanza di tutte le disposizioni e le
norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi si
applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.
2. Il titolare di patente di guida in corso di validita’,
rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico
europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi
dell’articolo 118-bis, puo’ richiedere il riconoscimento della
medesima da parte dello Stato italiano. Alle patenti di guida
rilasciate da Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico
europeo riconosciute dall’autorita’ italiana, si applica la
disciplina dell’articolo 126-bis.
3. Il titolare di patente di guida in corso di validita’,
rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico
europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi
dell’articolo 118-bis, puo’ richiedere la conversione della patente
posseduta in patente di guida italiana, valida per le stesse
categorie alle quali e’ abilitato, senza sostenere l’esame di
idoneita’ di cui all’articolo 121. L’ufficio della motorizzazione
provvede a tale fine a verificare per quale categoria la patente
posseduta sia effettivamente in corso di validita’. La patente
convertita e’ ritirata e restituita, da parte dell’ufficio della
motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all’autorita’
dello Stato che l’ha rilasciata, precisandone i motivi. Le medesime
disposizioni si applicano per le abilitazioni professionali, senza
peraltro provvedere al ritiro dell’eventuale documento abilitativo a
se’ stante. Il titolare di patente di guida, senza limiti di
validita’ amministrativa, trascorsi due anni dall’acquisizione della
residenza normale, deve procedere alla conversione della patente
posseduta.
4. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno
Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, che
abbiano acquisito residenza in Italia ai sensi dell’articolo 118-bis
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 128. A tale fine e’
fatto obbligo al titolare di procedere al riconoscimento o alla
conversione della patente posseduta prima di sottoporsi alla
revisione.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano quando la
patente di guida della quale si chiede il riconoscimento o la
conversione e’ sospesa o revocata dallo Stato che la ha rilasciata.
6. Il titolare di patente di guida in corso di validita’,
rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico
europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi
dell’articolo 118-bis, puo’ ottenere da un ufficio della
motorizzazione il rilascio di un duplicato della patente posseduta,
qualora questa sia stata smarrita o sottratta. L’ufficio della
motorizzazione procede al rilascio del duplicato in base alle
informazioni in proprio possesso o, se del caso, in base alle
informazioni acquisite presso le autorita’ competenti dello Stato che
ha rilasciato la patente originaria.
7. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato
dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo che guidi
veicoli senza la prescritta abilitazione professionale, e’ soggetto
alle sanzioni di cui all’articolo 116, commi 16 e 18.
8. Il titolare di patente di guida o altra abilitazione
professionale, rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello
Spazio economico europeo, residente in Italia ai sensi dell’articolo
118-bis, che circola con i predetti documenti scaduti di validita’,
e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui
all’articolo 126, comma 11. Alla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro del documento scaduto di
validita’, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Le
medesime sanzioni si applicano nell’ipotesi di violazione delle
disposizioni del comma 3, ultimo periodo.
9. Il titolare di patente di guida o altra abilitazione
professionale, rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello
Spazio economico europeo, non residente in Italia ai sensi
dell’articolo 118-bis, che circola con i predetti documenti scaduti
di validita’, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di
cui all’articolo 126, comma 11. Si applicano le disposizioni
dell’articolo 135, comma 12, quinto periodo.
Art. 136-ter (Provvedimenti inerenti il diritto a guidare adottati
nei confronti di titolari di patente di guida rilasciata da Stati
dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo). – 1. Qualora
il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato dell’Unione
europea o dello Spazio economico europeo, commetta una violazione
dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida,
si applicano le disposizioni dell’articolo 135, comma 5.
2. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato
dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, commetta una
violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la
sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di
guida, si applicano le disposizioni dell’articolo 135, comma 6.
3. Qualora un conducente circoli in violazione del provvedimento
emanato ai sensi del comma 1, si procede ai sensi del comma 2.
Qualora il conducente circoli in violazione del provvedimento emanato
ai sensi del comma 2, si applicano le sanzioni dell’articolo 116,
commi 15 e 17.».

Art. 18

Modifiche agli articoli 173 e 180 del Codice della strada, in materia
di uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida e di
possesso dei documenti di circolazione e di guida
1. All’articolo 173, comma 1, del Codice della strada, le parole:
«o di certificato di idoneita’ alla guida dei ciclomotori» sono
soppresse e le parole: «o del certificato stessi» sono sostituite
dalla seguente: «stessa».
2. All’articolo 180, del Codice della strada, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente: «a) la
carta di circolazione, il certificato di idoneita’ tecnica alla
circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di
veicolo condotto;»;
b) al comma 1, lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, nonche’ lo specifico attestato sui requisiti fisici e
psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 115, comma
2»;
c) il comma 6 e’ abrogato.

Art. 19

Modifiche all’articolo 218-bis del Codice della strada
in materia di applicazione della sospensione della patente per i
neopatentati
1. All’articolo 218-bis, comma 3, del Codice della strada, le
parole: «di categoria A» sono sostituite dalle seguenti: «di
categorie A1, A2 o A».

Art. 20
Modifiche all’articolo 219 in materia di revoca della patente di
guida

1. All’articolo 219, comma 3-bis, del Codice della strada, il
secondo periodo e’ soppresso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/

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