Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ordinanza del 23 giugno 2009, il Tribunale di Bergamo, rigettava l’istanza di riesame presentata da P.R., confermando il decreto in data 9 maggio 2009 con il quale il G.I.P. del Tribunale di quella città disponeva il sequestro preventivo della somma di Euro 132,573,776,47.
Avverso tale provvedimento il predetto proponeva ricorso per cassazione.
Con un primo motivo di ricorso deduceva la violazione di legge e la nullità del procedimento camerale per omessa notifica del decreto di fissazione dell’udienza, in quanto intervenuta in domicilio diverso da quello effettivamente eletto.
Con un secondo motivo di ricorso deduceva la violazione di legge in quanto i giudici del riesame avrebbero omesso di esaminare compiutamente le allegazioni difensive, limitandosi ad un esame formale della sussistenza dei reati ipotizzati dalla pubblica accusa.
Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
In data 11 maggio 2011 il ricorrente faceva pervenire alla cancelleria di questa Corte comunicazione scritta con la quale informava dell’avvenuta restituzione dei beni in sequestro oggetto della richiesta di riesame e, conseguentemente, dichiarava di voler rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Alla rinuncia consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunto dopo la sua proposizione, esclude che alla dichiarazione di inammissibilità consegua la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (SS.UU. n. 7, 18 luglio 1997).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
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