LEGGE 21 aprile 2011, n. 62 Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 103 del 5-5-2011

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Misure cautelari

1. Il comma 4 dell’articolo 275 del codice di procedura penale e’
sostituito dal seguente:
«4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di eta’
non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la
madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza
alla prole, non puo’ essere disposta ne’ mantenuta la custodia
cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di
eccezionale rilevanza. Non puo’ essere disposta la custodia cautelare
in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale
rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l’eta’ di
settanta anni».
2. Al comma 1 dell’articolo 284 del codice di procedura penale sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, ove istituita, da una
casa famiglia protetta».
3. Dopo l’articolo 285 del codice di procedura penale e’ inserito
il seguente:
«Art. 285-bis. – (Custodia cautelare in istituto a custodia
attenuata per detenute madri). – 1. Nelle ipotesi di cui all’articolo
275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia
donna incinta o madre di prole di eta’ non superiore a sei anni,
ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente
impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice puo’
disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per
detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo
consentano».
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a far
data dalla completa attuazione del piano straordinario penitenziario,
e comunque a decorrere dal 1° gennaio 2014, fatta salva la
possibilita’ di utilizzare i posti gia’ disponibili a legislazione
vigente presso gli istituti a custodia attenuata.

Art. 2 Visite al minore infermo 1. Dopo l’articolo 21-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e’ inserito il seguente: «Art. 21-ter. (Visite al minore infermo). – 1. In caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore, anche non convivente, la madre condannata, imputata o internata, ovvero il padre che versi nelle stesse condizioni della madre, sono autorizzati, con provvedimento del magistrato di sorveglianza o, in caso di assoluta urgenza, del direttore dell’istituto, a recarsi, con le cautele previste dal regolamento, a visitare l’infermo. In caso di ricovero ospedaliero, le modalita’ della visita sono disposte tenendo conto della durata del ricovero e del decorso della patologia. 2. La condannata, l’imputata o l’internata madre di un bambino di eta’ inferiore a dieci anni, anche se con lei non convivente, ovvero il padre condannato, imputato o internato, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, sono autorizzati, con provvedimento da rilasciarsi da parte del giudice competente non oltre le ventiquattro ore precedenti alla data della visita e con le modalita’ operative dallo stesso stabilite, ad assistere il figlio durante le visite specialistiche, relative a gravi condizioni di salute».

Art. 3 Detenzione domiciliare 1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «o accoglienza» sono inserite le seguenti: «ovvero, nell’ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia protette». 2. All’articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo le modalita’ di cui al comma 1-bis»; b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell’articolo 4-bis, l’espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1 del presente articolo, puo’ avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all’assistenza dei figli. In caso di impossibilita’ di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa puo’ essere espiata nelle case famiglia protette, ove istituite».

Art. 4

Individuazione delle case famiglia protette

1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, d’intesa con la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali,
sono determinate le caratteristiche tipologiche delle case famiglia
protette previste dall’articolo 284 del codice di procedura penale e
dagli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n.
354, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 2, e 3
della presente legge.
2. Il Ministro della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, puo’ stipulare con gli enti locali convenzioni
volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come
case famiglia protette.

Art. 5 Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dalla realizzazione di istituti di custodia attenuata di cui all’articolo 285-bis del codice di procedura penale, introdotto dall’articolo 1, comma 3, della presente legge, pari a 11,7 milioni di euro, si provvede a valere sulle disponibilita’ di cui all’articolo 2, comma 219, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, compatibilmente con gli effetti stimati in termini di indebitamento netto. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 21 aprile 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 52): Presentato dall’on. Siegfrid Brugger e dall’on. Karl Zeller in data 29 aprile 2008. Assegnato alla II Commissione (giustizia), in sede referente, il 29 ottobre 2008 con pareri delle Commissioni I, V, XII e questioni regionali. Esaminato dalla II Commissione, in sede referente, l’11 e il 27 maggio 2010; l’8, 9, 15, 17 e 23 giugno 2010; l’8, 14 e 15 settembre 2010; il 6 ottobre 2010; il 9, 16 e 17 novembre 2010; l’11 gennaio 2011; il 3 febbraio 2011. Esaminato in aula il 7 ed il 9 febbraio 2011 ed approvato, in un T.U. con l’atto n. 1814 (on. Rita Bernardini ed altri) e con l’atto n. 2011 (on. Donatella Ferranti ed altri) il 16 febbraio 2011. Senato della Repubblica (atto n. 2568): Assegnato alla 2ª Commissione (giustizia), in sede referente, il 22 febbraio 2011 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª e questioni regionali. Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede referente, il 1°, 2, 9, 15, 22 e 23 marzo 2011. Esaminato in aula il 1°, 8, 22, 29 marzo 2011 ed approvato il 30 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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